Estinzione Processo Tributario: La Cassazione Chiarisce la Definizione Agevolata
Con un recente decreto, la Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti sulla procedura di estinzione processo tributario per le liti pendenti che sono state oggetto di definizione agevolata. La decisione analizza gli effetti automatici della regolarizzazione della controversia, come previsto dalla Legge n. 197 del 2022, e stabilisce un principio chiaro in materia di spese legali. Vediamo nel dettaglio i fatti, le motivazioni e le implicazioni pratiche di questo provvedimento.
I Fatti di Causa
Una società di costruzioni, in liquidazione, aveva impugnato una sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio davanti alla Corte di Cassazione. La controversia era sorta a seguito di un atto impositivo emesso dall’Agenzia delle Entrate. Nelle more del giudizio di legittimità, la società ha aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti, una procedura speciale introdotta dalla legge di bilancio per il 2023 (Legge n. 197/2022).
L’Agenzia delle Entrate, in ottemperanza alle normative vigenti, ha trasmesso alla Corte un elenco delle controversie regolarmente definite, includendo quella in esame. Tale comunicazione, aggiornata e basata su una precedente interlocutoria, era finalizzata a ridurre i tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità.
Estinzione Processo Tributario e la Decisione della Corte
Sulla base della documentazione prodotta dall’Agenzia delle Entrate, la Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il processo. La Corte ha rilevato che l’inserimento della controversia nell’elenco ufficiale attestava la regolare definizione della lite secondo le forme previste dalla Legge n. 197 del 2022. Inoltre, non risultava alcuna comunicazione di diniego da parte dell’amministrazione finanziaria.
La decisione, pertanto, non entra nel merito della questione tributaria, ma si limita a prendere atto dell’avvenuta definizione stragiudiziale, applicando la conseguenza prevista dalla legge: l’estinzione del giudizio pendente.
Le Motivazioni della Decisione
Il fondamento giuridico del decreto risiede nell’articolo 1, comma 198, della Legge n. 197 del 2022. Tale norma stabilisce che le liti pendenti oggetto di definizione agevolata si estinguono, a meno che una delle parti non insista per la prosecuzione del giudizio presentando un’apposita istanza di fissazione dell’udienza.
La Corte sottolinea come l’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate, in conformità con il D.L. n. 13 del 2023, costituisca la prova formale della conclusione positiva della procedura di definizione. Questo meccanismo semplificato è stato introdotto proprio per accelerare la chiusura dei contenziosi tributari pendenti. Un punto cruciale della motivazione riguarda la gestione delle spese legali. L’ultimo periodo del citato comma 198 dispone espressamente che, in caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Si tratta di una deroga al principio generale della soccombenza, che evita ulteriori contenziosi sulla ripartizione dei costi.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche del Decreto
Questo decreto conferma l’efficacia delle procedure di definizione agevolata come strumento per deflazionare il contenzioso tributario. Le implicazioni pratiche per i contribuenti e i professionisti sono significative:
1. Certezza della Procedura: L’inclusione della lite negli elenchi dell’Agenzia delle Entrate è un atto sufficiente per avviare il processo di estinzione, semplificando l’iter e riducendo l’incertezza.
2. Regola sulle Spese: La norma sulla compensazione delle spese legali è chiara. Ciascuna parte sopporta i propri costi, indipendentemente dall’esito che avrebbe potuto avere il giudizio. Questo è un fattore da considerare attentamente quando si valuta l’opportunità di aderire a una sanatoria.
3. Salvataggio Procedurale: La legge lascia aperta una via d’uscita per le parti, che possono comunque chiedere la fissazione di un’udienza per discutere la causa. Questa è una garanzia per gestire eventuali errori o contestazioni sulla stessa procedura di definizione.
Come si ottiene l’estinzione del processo tributario tramite definizione agevolata?
L’estinzione si ottiene a seguito della regolare definizione della controversia secondo le norme specifiche (in questo caso, Legge n. 197/2022). La prova di tale definizione è fornita dall’inserimento della lite in un apposito elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate alla Corte, che a quel punto dichiara il processo estinto.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
In base alla normativa applicata nel caso di specie (art. 1, comma 198, della Legge n. 197 del 2022), le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non vi è condanna al pagamento delle spese della controparte.
Dopo la dichiarazione di estinzione, le parti possono ancora agire nel processo?
Sì, il provvedimento fa salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione di un’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 del codice di procedura civile, per discutere la causa nel merito qualora lo ritengano necessario.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17325 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 17325 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 27/06/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 18336/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE (scissa e coobbligata con RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘avvocato COGNOME
contro
RAGIONE_SOCIALE ROMA, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n.2/09/2021 depositata il 04/01/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023 e dall’aggiornamento datato 05.06.25 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, il 09/06/2025