Estinzione del processo tributario: cosa succede dopo la definizione agevolata
L’estinzione del processo tributario per definizione agevolata delle liti pendenti è un meccanismo che permette di chiudere definitivamente un contenzioso con il Fisco. Una recente decisione della Corte di Cassazione chiarisce le modalità e gli effetti di tale procedura, confermando come la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate sia sufficiente a determinare la fine del giudizio, con specifiche conseguenze anche sulle spese legali.
I Fatti del Caso
Il caso in esame vedeva contrapposti l’Agenzia delle Entrate e alcuni contribuenti in un giudizio pendente dinanzi alla Corte di Cassazione. La controversia era nata da un atto impositivo che era stato oggetto di una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria. Durante lo svolgimento del processo in Cassazione, è intervenuta una normativa speciale, la Legge n. 197 del 2022, che ha introdotto una nuova forma di definizione agevolata delle liti tributarie.
I contribuenti hanno aderito a questa procedura e, di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate ha trasmesso alla Corte un elenco contenente, tra le altre, la controversia in questione, attestandone l’avvenuta definizione. Sulla base di questa comunicazione, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sull’esito del processo.
La Definizione Agevolata e l’Estinzione del Processo Tributario
Le procedure di definizione agevolata, spesso definite “tregua fiscale”, sono strumenti con cui il legislatore mira a ridurre il numero di cause pendenti, offrendo ai contribuenti la possibilità di chiudere le proprie pendenze con il Fisco pagando un importo ridotto.
La Legge n. 197/2022 ha stabilito che, una volta perfezionata la definizione agevolata, il processo pendente si estingue. Il decreto in analisi si sofferma sul meccanismo procedurale: la Corte ha rilevato che l’inserimento della lite nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate costituisce la prova della regolare definizione della controversia. Questo atto, in assenza di un diniego formale da parte dell’amministrazione finanziaria, è sufficiente per attivare la previsione normativa che impone l’estinzione del processo tributario.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con il suo decreto, ha dichiarato formalmente estinto il processo. Le motivazioni si basano su una precisa interpretazione delle norme introdotte per la definizione agevolata.
In primo luogo, i giudici hanno considerato la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate come un atto che documenta in modo ufficiale la chiusura della controversia sul piano amministrativo.
In secondo luogo, hanno applicato direttamente il comma 198 dell’art. 1 della Legge n. 197/2022, che lega in modo automatico la definizione della lite all’estinzione del giudizio. La norma prevede anche una clausola di salvaguardia, consentendo alle parti di chiedere comunque la fissazione di un’udienza, ma in assenza di tale richiesta, l’estinzione è l’esito predefinito.
Infine, per quanto riguarda le spese legali, la Corte ha specificato che, secondo quanto previsto dalla stessa legge, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Si tratta di una deroga al principio generale della soccombenza, giustificata dalla natura conciliativa della procedura.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
La decisione della Cassazione conferma la piena operatività dei meccanismi di tregua fiscale come strumento per deflazionare il contenzioso tributario. Le implicazioni pratiche per i contribuenti e i professionisti sono significative:
1. Certezza della procedura: L’inserimento nell’elenco dell’Agenzia delle Entrate è l’elemento chiave che porta all’estinzione, semplificando l’iter processuale.
2. Regola sulle spese: La compensazione delle spese legali è una conseguenza diretta dell’estinzione per definizione agevolata. Ciascuna parte sopporta i propri costi, indipendentemente dall’esito che avrebbe potuto avere il giudizio.
3. Fine del contenzioso: L’estinzione chiude definitivamente la lite, impedendo che la questione possa essere nuovamente portata davanti a un giudice.
Questo provvedimento, dunque, non solo risolve un caso specifico, ma offre anche un chiaro vademecum su come le norme sulla definizione agevolata trovano applicazione pratica nei tribunali, garantendo efficienza e rapidità nella chiusura delle liti fiscali pendenti.
Cosa succede a un processo tributario se il contribuente aderisce a una definizione agevolata della lite?
Il processo si estingue. Secondo il decreto, l’adesione alla definizione agevolata, documentata dall’inserimento della controversia in un apposito elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate, comporta l’estinzione del giudizio in corso, come previsto dalla Legge n. 197 del 2022.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
Ciascuna parte si fa carico delle proprie spese legali. Il decreto stabilisce che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 198 dell’art. 1 della Legge n. 197/2022, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Dopo la dichiarazione di estinzione, le parti possono ancora chiedere un’udienza?
Sì, la possibilità esiste. Il decreto specifica che la dichiarazione di estinzione non pregiudica la possibilità per le parti di chiedere la fissazione di un’udienza, come previsto dal terzo comma dell’art. 391 del codice di procedura civile.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18104 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 18104 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 03/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 12865/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
contro
COGNOME COGNOME e COGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LIGURIA n.1490/01/2017 depositata il 24/10/2017, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n.13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità e l’aggiornamento allo stesso datato 10/04/2025 a seguito di specifica interlocutoria;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art.1, commi 186 e segg., della legge n.197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art.1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, il 17/6/2025