Estinzione del Processo Tributario: Come Funziona la Definizione Agevolata
L’estinzione del processo tributario rappresenta una delle vie d’uscita più vantaggiose per i contribuenti coinvolti in lunghe e complesse liti con il Fisco. Recentemente, la Corte di Cassazione, con un decreto, ha chiarito l’applicazione di questo principio nel contesto della definizione agevolata introdotta dalla Legge n. 197/2022. Questo provvedimento offre spunti cruciali per comprendere come e quando un contenzioso può concludersi prima di una sentenza finale, grazie all’adesione a procedure di sanatoria.
I Fatti del Caso
Il caso in esame vedeva contrapposte l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e una società a responsabilità limitata. L’Agenzia aveva presentato ricorso in Cassazione contro una sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, che era favorevole alla società.
Durante la pendenza del giudizio di legittimità, la società contribuente ha colto l’opportunità offerta dalla Legge di Bilancio per il 2023 (L. n. 197/2022), presentando la domanda di definizione agevolata della lite. A prova della sua volontà di chiudere il contenzioso, ha anche effettuato il versamento degli importi dovuti, così come richiesto dalla normativa.
La Decisione della Corte di Cassazione sull’Estinzione del Processo Tributario
La Corte di Cassazione, investita della questione, non è entrata nel merito del ricorso presentato dall’Agenzia. Ha invece preso atto della procedura di definizione agevolata attivata dalla società. Verificati i presupposti richiesti dalla legge, ovvero il deposito della domanda di definizione e la prova del pagamento, i giudici hanno dichiarato l’estinzione del processo tributario.
La Corte ha specificato che, in assenza di un formale atto di diniego della definizione da parte dell’Amministrazione finanziaria, la procedura si perfeziona e il processo si estingue di diritto. Di conseguenza, il giudizio si è concluso senza una decisione sulla controversia originaria.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione del decreto si fonda sull’applicazione diretta e quasi automatica delle disposizioni contenute nella Legge n. 197/2022. I passaggi logico-giuridici seguiti dalla Corte sono stati i seguenti:
1. Verifica dei Requisiti: I giudici hanno accertato la presenza degli elementi richiesti dall’art. 1, commi 186 e 197, della legge: il deposito della copia della domanda di definizione e la documentazione attestante il versamento delle somme (o della prima rata).
2. Assenza di Diniego: È stato constatato che l’Agenzia delle Dogane non aveva depositato alcun provvedimento di diniego alla definizione agevolata, come previsto dal comma 200 della stessa norma.
3. Applicazione dell’Art. 1, Comma 198: Di fronte a questa situazione, la Corte ha applicato il comma 198, che stabilisce esplicitamente che, in tali circostanze, ‘il processo si è estinto’.
4. Regolamentazione delle Spese: Infine, per quanto riguarda le spese legali, la Corte ha seguito l’ultima parte del medesimo comma 198, il quale prevede che i costi del processo estinto restino a carico della parte che li ha sostenuti.
La decisione lascia comunque aperta la possibilità per le parti di chiedere la fissazione di un’udienza, come previsto dall’art. 391 del codice di procedura civile, qualora sorgessero contestazioni sulla procedura di definizione stessa.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche dell’Estinzione del Processo Tributario
Questo decreto della Cassazione conferma la grande efficacia degli strumenti di definizione agevolata come meccanismo per deflazionare il contenzioso tributario. Per i contribuenti, le implicazioni pratiche sono significative:
* Certezza del Diritto: Aderire a una sanatoria e rispettarne i requisiti (domanda e pagamento) porta a una conclusione certa e rapida della lite, anche se pendente in Cassazione.
* Risparmio Economico: Oltre al potenziale risparmio sulle imposte e sanzioni oggetto della lite, si ottiene un risparmio sulle spese legali. La norma, come interpretata dalla Corte, stabilisce che ciascuna parte si fa carico delle proprie spese, evitando il rischio di essere condannati a pagare anche quelle della controparte in caso di soccombenza.
* Importanza della Correttezza Formale: Il caso sottolinea l’importanza di seguire scrupolosamente l’iter procedurale previsto dalla legge per la definizione agevolata. Il corretto e tempestivo deposito della documentazione in giudizio è fondamentale per ottenere la dichiarazione di estinzione.
Cosa succede a un processo in Cassazione se si aderisce alla definizione agevolata?
Se il contribuente presenta correttamente la domanda di definizione agevolata, versa gli importi dovuti e l’Amministrazione finanziaria non deposita un atto di diniego, la Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del processo, chiudendo così la lite.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo tributario per definizione agevolata?
Secondo la normativa applicata nel decreto (L. n. 197/2022), le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Ciascuna parte, quindi, paga i propri avvocati e i propri costi.
L’estinzione del processo è automatica dopo aver presentato la domanda di sanatoria?
No, non è automatica. È necessario che il giudice verifichi la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge: la presentazione della domanda, il versamento delle somme e la mancata notifica di un diniego da parte dell’ente impositore. Solo dopo questa verifica il processo viene formalmente dichiarato estinto.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17563 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 17563 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 30/06/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 29559/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Contro
RAGIONE_SOCIALE COGNOME, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME
avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LIGURIA n. 516/022022 depositata il 01/06/2022, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione;
Considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata) previsto dall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento; considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art. 1, comma 200, della L. n. 197/2022;
che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 10/06/2025