Estinzione Processo Tributario: Analisi di un Decreto della Cassazione
L’estinzione processo tributario rappresenta un meccanismo fondamentale per la gestione delle controversie fiscali, specialmente alla luce delle recenti normative volte a ridurre i tempi della giustizia. Un recente decreto della Corte di Cassazione fa luce su una specifica procedura di estinzione automatica, delineando i presupposti e le conseguenze per le parti coinvolte. Analizziamo insieme questo importante provvedimento per comprenderne la portata pratica.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate contro una società di assicurazioni. La controversia era giunta fino al giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione. Tuttavia, il caso è stato interessato da una normativa speciale, finalizzata ad accelerare la chiusura dei contenziosi pendenti. Nello specifico, la controversia è stata inserita in un elenco trasmesso dalla stessa Agenzia delle Entrate, in attuazione delle disposizioni per la definizione agevolata delle liti fiscali.
Questo inserimento attestava che la pendenza era stata regolarmente definita secondo le procedure previste dalla legge, aprendo la strada a una possibile chiusura anticipata del giudizio.
Estinzione Processo Tributario: La Decisione della Corte
La Corte di Cassazione, preso atto della situazione, ha dichiarato l’estinzione del processo. La decisione non è scaturita da una valutazione nel merito della controversia, bensì da una presa d’atto del verificarsi di specifiche condizioni procedurali previste dalla legge. La Corte ha constatato che, una volta inserita la lite nell’elenco per la definizione agevolata, nessuna delle parti ha manifestato la volontà di proseguire il giudizio presentando un’apposita “istanza di trattazione” entro i termini di legge.
La Disciplina delle Spese
Un aspetto cruciale della decisione riguarda le spese processuali. In linea con la normativa di riferimento, la Corte ha stabilito che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Questo significa che non vi è una condanna alle spese a favore della controparte, ma ciascuno sopporta i costi che ha sostenuto fino a quel momento.
Le Motivazioni della Decisione
Il decreto si fonda su un’applicazione diretta e puntuale della normativa speciale introdotta per deflazionare il contenzioso tributario. La motivazione principale risiede nell’automatismo previsto dall’art. 5, comma 12, della legge n. 130 del 2022. Questa norma stabilisce che, se la controversia è stata definita e nessuna delle parti chiede di proseguire il giudizio, il processo si estingue di diritto.
L’inserimento della lite nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate funge da prova della regolare definizione, e l’assenza di un diniego o di un’istanza di trattazione completa il quadro che porta all’estinzione. La Corte sottolinea che anche un’eventuale richiesta finalizzata unicamente a ottenere una declaratoria di estinzione non sarebbe stata considerata una valida istanza di trattazione per la prosecuzione del merito.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione della Cassazione conferma l’efficacia degli strumenti normativi volti a semplificare la chiusura delle liti fiscali. Per i contribuenti e i professionisti, le implicazioni sono significative:
1. Automaticità dell’estinzione: L’adesione a procedure di definizione agevolata, seguita dall’inerzia delle parti, porta automaticamente all’estinzione del processo senza necessità di ulteriori passaggi, se non la declaratoria formale del giudice.
2. Onere di attivazione: La parte che, nonostante la definizione agevolata, avesse interesse a proseguire il giudizio (per esempio, per una pronuncia sui principi di diritto), avrebbe l’onere di presentare una specifica istanza di trattazione entro i termini perentori.
3. Certezza sulle spese: La regola secondo cui le spese restano a carico di chi le ha anticipate offre una chiara previsione dei costi in caso di estinzione del processo tramite questa procedura, evitando ulteriori contenziosi sulla loro ripartizione.
Quando si verifica l’estinzione del processo tributario secondo questo decreto?
L’estinzione si verifica quando la controversia è inserita nell’elenco per la definizione agevolata trasmesso dall’Agenzia delle Entrate e nessuna delle parti presenta un’istanza di trattazione per la prosecuzione del giudizio entro i termini previsti dalla legge.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo?
In base alla normativa citata nel decreto, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non vi è una condanna al pagamento delle spese della controparte.
È possibile opporsi all’estinzione automatica del processo?
Sì, una parte può impedire l’estinzione automatica presentando, entro i termini di legge, una formale “istanza di trattazione” per chiedere che il giudizio prosegua nel merito. Inoltre, il decreto fa salva la possibilità di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18294 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 18294 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 04/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 2913/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOMECOGNOME
avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n.2321/17/2021 depositata il 22/06/2021, pronunciata con riferimento all’atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione;
che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione);
che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, il 24/06/2025