Estinzione Processo Tributario: Analisi di un Decreto della Cassazione
L’estinzione del processo tributario è un meccanismo procedurale che pone fine a una controversia senza una decisione nel merito. Un recente decreto della Corte di Cassazione chiarisce le condizioni in cui ciò avviene, specialmente nel contesto delle definizioni agevolate. Analizziamo come la mancata presentazione di un’istanza di trattazione entro un termine perentorio possa determinare la chiusura definitiva del caso.
Il Contesto del Caso: Dalla Commissione Tributaria alla Cassazione
La vicenda trae origine da un ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. Il contenzioso vedeva contrapposta l’amministrazione finanziaria e una società per azioni in merito ad alcuni atti impositivi. Durante il giudizio in Cassazione, la società contribuente ha aderito alla procedura di definizione agevolata prevista dal D.L. n. 119 del 2018, una sorta di ‘pace fiscale’ per le liti pendenti.
La Definizione Agevolata e l’Estinzione del Processo Tributario
La normativa sulla definizione agevolata delle controversie tributarie (art. 6 del D.L. n. 119/2018) ha introdotto una specifica regola procedurale per i giudizi pendenti. La legge stabiliva che, in caso di adesione alla sanatoria, il processo venisse sospeso. Tuttavia, per evitare che i processi rimanessero ‘congelati’ a tempo indeterminato, il legislatore ha previsto un meccanismo di estinzione automatica.
Il Ruolo Decisivo della Mancata Istanza di Trattazione
Il comma 13 dell’articolo 6 del citato decreto legge fissava un termine ultimo: il 31 dicembre 2020. Entro questa data, se una delle parti avesse avuto interesse a proseguire il giudizio (ad esempio, a seguito di un diniego della definizione agevolata), avrebbe dovuto presentare una specifica istanza di trattazione. Nel caso di specie, né l’Agenzia delle Entrate né la società contribuente hanno depositato tale istanza. La Corte sottolinea che anche un’eventuale richiesta volta unicamente a far dichiarare l’estinzione non può essere considerata una valida istanza per la prosecuzione del giudizio.
La Ripartizione delle Spese Processuali
Una conseguenza diretta dell’estinzione del processo tributario in queste circostanze riguarda le spese legali. La norma stabilisce chiaramente che, in caso di estinzione per mancata riattivazione del processo, le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non vi è, quindi, una condanna alle spese a carico della parte ‘soccombente’, poiché il giudizio si conclude senza una decisione sul merito.
le motivazioni
La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione sulla semplice applicazione del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018. I giudici hanno rilevato che il decorso del termine del 31 dicembre 2020, senza che alcuna parte avesse manifestato formalmente la volontà di proseguire la causa, ha prodotto l’effetto estintivo previsto dalla legge. L’estinzione opera automaticamente, come conseguenza diretta dell’inerzia delle parti, che in questo modo dimostrano un disinteresse alla continuazione della lite, presumibilmente risolta tramite la definizione agevolata. La decisione, pertanto, non entra nel merito della pretesa fiscale, ma si limita a prendere atto di una condizione procedurale che impone la chiusura del processo.
le conclusioni
Il decreto in esame conferma un importante principio di economia processuale introdotto con le normative sulla pace fiscale. L’estinzione automatica per mancata presentazione dell’istanza di trattazione serve a ‘sfoltire’ il carico dei tribunali, eliminando le controversie che le parti non hanno più interesse a coltivare. Per i contribuenti e per l’amministrazione finanziaria, questo implica la necessità di monitorare attentamente le scadenze procedurali: l’inerzia dopo aver aderito a una definizione agevolata può portare alla fine irrevocabile del processo, cristallizzando la situazione definita con la sanatoria.
Cosa accade a un processo tributario se una parte aderisce alla definizione agevolata e nessuno chiede di proseguire il giudizio?
Il processo si estingue automaticamente se nessuna delle parti presenta un’istanza formale di trattazione entro il termine stabilito dalla legge, che nel caso specifico era il 31 dicembre 2020.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per mancata istanza di trattazione?
Secondo la normativa applicata dalla Corte, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non c’è una condanna al pagamento delle spese dell’avversario.
Una richiesta al giudice per far dichiarare l’estinzione del processo è valida per evitarla?
No. La Corte ha chiarito che un’istanza finalizzata unicamente a ottenere la declaratoria di estinzione non equivale all’istanza di trattazione richiesta dalla legge per la prosecuzione del giudizio.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18223 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 18223 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 04/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 28337/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n.6228/34/2016 depositata il 29/11/2016, pronunciata con riferimento agli atti impositivi oggetto di ricorso per Cassazione.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato;
che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell’alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’alt. 391 cod. proc. civ;
che ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, il 26/06/2025