Estinzione Processo Tributario: Come Funziona la Definizione Agevolata
L’estinzione processo tributario rappresenta una delle modalità con cui una controversia tra contribuente e Fisco può concludersi prima di giungere a una sentenza definitiva. Questo meccanismo, spesso legato a procedure di sanatoria o accordo, permette di chiudere il contenzioso in modo rapido. Un recente decreto della Corte di Cassazione chiarisce i presupposti e gli effetti di tale estinzione, in particolare quando deriva dall’adesione a una definizione agevolata, delineando anche il regime delle spese processuali.
Il Contesto del Caso: Dal Ricorso alla Definizione Agevolata
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da una società operante nel settore delle scommesse contro un atto impositivo emesso dall’Amministrazione Finanziaria. La controversia, dopo una prima decisione della Commissione Tributaria Regionale, era approdata dinanzi alla Corte di Cassazione.
Durante lo svolgimento del giudizio di legittimità, la società ricorrente ha scelto di avvalersi della facoltà prevista dalla Legge n. 197/2022, che ha introdotto una speciale procedura di ‘definizione agevolata’ delle liti pendenti. Di conseguenza, ha presentato la relativa domanda e ha provveduto al versamento degli importi richiesti dalla normativa.
La Procedura di Legge e l’Estinzione Processo Tributario
La normativa sulla definizione agevolata (specificamente l’art. 1 della L. n. 197/2022) stabilisce un iter preciso per ottenere l’estinzione del giudizio. Il contribuente deve manifestare la volontà di aderire alla sanatoria e versare le somme dovute, depositando poi la documentazione attestante tali adempimenti nel fascicolo processuale.
I Requisiti per l’Estinzione
La legge subordina l’effetto estintivo a due condizioni fondamentali:
1. Deposito della documentazione: Il contribuente deve depositare in giudizio una copia della domanda di definizione e delle ricevute di versamento degli importi dovuti (o della prima rata).
2. Mancato diniego: L’Amministrazione Finanziaria ha la facoltà di opporre un diniego alla definizione. L’assenza di tale atto di diniego, depositato in giudizio, perfeziona la procedura.
Una volta verificata la presenza di questi requisiti, la legge prevede che il processo si estingua automaticamente. Rimane tuttavia salva la possibilità per le parti di richiedere la fissazione di un’udienza di discussione, secondo le regole del codice di procedura civile.
La Decisione della Corte
Nel caso specifico, la Corte di Cassazione ha preso atto del deposito della documentazione da parte della società e ha constatato l’assenza di un diniego da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Di conseguenza, applicando direttamente la norma, ha dichiarato l’estinzione processo tributario.
Le Motivazioni del Decreto
Le motivazioni alla base della decisione sono lineari e strettamente legate al dettato normativo. La Corte ha agito come un ‘notaio’ della volontà del legislatore, verificando la sussistenza delle condizioni previste dalla Legge n. 197/2022. L’articolo 1, comma 198, di tale legge non lascia spazio a interpretazioni discrezionali: una volta che il contribuente ha adempiuto ai suoi oneri (domanda e pagamento) e l’Amministrazione non ha espresso un diniego formale, l’effetto estintivo è automatico e il giudice deve prenderne atto. La decisione, quindi, non entra nel merito della controversia originaria, ma si limita a certificare l’avvenuta chiusura del contenzioso tramite la via speciale della definizione agevolata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche e Gestione delle Spese
La principale implicazione pratica di questo decreto è la conferma che la definizione agevolata rappresenta uno strumento efficace per porre fine a lunghe e costose liti fiscali. Per il contribuente, significa la chiusura definitiva della pendenza con il Fisco; per l’amministrazione, un incasso certo e immediato. Un aspetto cruciale, chiarito dal decreto, riguarda la gestione delle spese legali. La legge stabilisce che, in caso di estinzione per definizione agevolata, le spese del processo ‘restano a carico della parte che le ha anticipate’. In altre parole, non vi è una condanna alle spese per la parte soccombente, ma ciascuna parte sostiene i costi che ha affrontato fino a quel momento. Questa regola incentiva l’adesione alla sanatoria, eliminando l’incertezza legata a una possibile condanna al pagamento delle spese legali della controparte.
Quando si verifica l’estinzione del processo tributario per definizione agevolata?
L’estinzione si verifica quando il contribuente deposita in giudizio la copia della domanda di definizione e la prova del versamento degli importi dovuti, e l’Amministrazione Finanziaria non deposita un formale atto di diniego alla procedura.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
Secondo la normativa applicata nel decreto, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Ciò significa che ogni parte sostiene i propri costi legali, senza alcuna condanna a carico dell’altra.
Dopo aver aderito alla definizione agevolata, è ancora possibile chiedere un’udienza?
Sì, il decreto chiarisce che la legge (art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022) lascia impregiudicata la possibilità per le parti di chiedere la fissazione di un’udienza ai sensi dell’art. 391 del codice di procedura civile.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16256 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 16256 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 17/06/2025
DECRETO
CODICE_FISCALE MALTA LTD, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME
sul ricorso iscritto al n. 27785/2019 R.G. proposto da: NOME
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.UMBRIA n.129/03/2019 depositata il 29/05/2019, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione;
Considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata) previsto dall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento; considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art. 1, comma 200, della L. n. 197/2022;
che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 29/05/2025