Estinzione Processo Tributario: Come Funziona la Definizione Agevolata
L’estinzione del processo tributario rappresenta una via d’uscita per molti contenziosi tra contribuenti e Fisco. Grazie a strumenti come la definizione agevolata delle controversie, è possibile chiudere una lite pendente in modo rapido ed efficace. Un recente decreto della Corte di Cassazione chiarisce i meccanismi procedurali di questa fattispecie, sottolineando come l’adesione alla sanatoria e la sua formalizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate portino automaticamente alla chiusura del giudizio. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Una società holding operante nel settore lapideo aveva impugnato una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana. Mentre il ricorso era pendente in Cassazione, la società ha scelto di avvalersi della facoltà di definire la controversia in modo agevolato, così come previsto dalla Legge di Bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022).
Successivamente, l’Agenzia delle Entrate ha trasmesso alla Corte un elenco delle liti per le quali era stata perfezionata la definizione. In questo elenco era inclusa anche la controversia in oggetto, a conferma del fatto che la società aveva regolarmente adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa per la sanatoria.
La Decisione della Corte sull’Estinzione del Processo Tributario
Preso atto della documentazione fornita dall’Agenzia delle Entrate, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’estinzione del processo tributario. La Corte ha rilevato che l’inserimento della controversia nell’elenco ufficiale costituisce prova della regolare definizione della lite, secondo le modalità previste dai commi 186 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 197/2022. Inoltre, non risultava alcuna comunicazione di diniego da parte dell’amministrazione finanziaria.
Di conseguenza, in applicazione del comma 198 dello stesso articolo, il processo doveva considerarsi estinto. La Corte ha anche precisato che, nonostante l’estinzione, le parti mantengono la facoltà di richiedere la fissazione di un’udienza, come previsto dal codice di procedura civile. Infine, per quanto riguarda le spese processuali, è stato stabilito che queste rimangono a carico della parte che le ha anticipate.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base del decreto sono strettamente legate alla normativa speciale sulla definizione agevolata delle liti pendenti. Il legislatore, con la legge n. 197/2022, ha inteso fornire uno strumento per ridurre il contenzioso tributario, permettendo ai contribuenti di chiudere le proprie pendenze a condizioni favorevoli.
Il comma 198 dell’art. 1 di tale legge stabilisce un meccanismo quasi automatico: una volta che la definizione della controversia si è perfezionata e, soprattutto, una volta che non vi sia un diniego da parte dell’Agenzia delle Entrate, il processo si estingue di diritto. L’inserimento della lite nell’elenco trasmesso dall’Agenzia alla Corte funge da prova documentale inoppugnabile del perfezionamento della procedura. La decisione, pertanto, non entra nel merito della controversia originaria, ma si limita a prendere atto del verificarsi della causa di estinzione prevista dalla legge.
Conclusioni
La decisione in esame conferma l’efficacia delle procedure di definizione agevolata come strumento deflattivo del contenzioso. Per i contribuenti, essa rappresenta una chiara indicazione che l’adesione corretta a queste sanatorie porta a una conclusione certa e rapida del processo, evitando i tempi e i costi di un giudizio di legittimità. Il provvedimento chiarisce inoltre due aspetti pratici fondamentali: la ripartizione delle spese processuali, che restano a carico di chi le ha sostenute, e la residua possibilità per le parti di sollecitare un’udienza, sebbene l’estinzione sia la regola. Questo meccanismo incentiva la risoluzione stragiudiziale delle liti, alleggerendo il carico di lavoro degli uffici giudiziari e fornendo certezza giuridica ai contribuenti.
Quando si verifica l’estinzione del processo tributario in caso di definizione agevolata?
L’estinzione si verifica quando la controversia viene inserita nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate che documenta la regolare definizione della lite, in assenza di un provvedimento di diniego da parte della stessa Agenzia.
Cosa succede alle spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, come previsto dalla normativa specifica (comma 198 dell’art. 1 della legge n. 197/2022).
Dopo la dichiarazione di estinzione del processo, le parti hanno ancora facoltà di agire?
Sì, nonostante l’estinzione, le parti conservano la possibilità di chiedere la fissazione di un’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 del codice di procedura civile.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18287 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 18287 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 04/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 22842/2022 R.G. proposto da: COGNOME RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’ Avv.to COGNOME Gaetano
Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. TOSCANA n. 584/05/2022 depositata il 20/04/2022 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità e le risultanze dell’interlocutoria datata 05.06.2025 con la predetta Agenzia ;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 20/06/2025