Estinzione Processo Tributario: Come la Definizione Agevolata Chiude il Contenzioso
L’estinzione processo tributario rappresenta una delle modalità con cui può concludersi un contenzioso fiscale. Recentemente, la Corte di Cassazione, con un decreto, ha chiarito come l’adesione a procedure di definizione agevolata, come quelle introdotte dalla Legge n. 197 del 2022, conduca direttamente a questa conclusione, con precise conseguenze anche sulle spese legali. Analizziamo insieme questo importante provvedimento.
I Fatti di Causa: Dal Contenzioso alla Soluzione Transattiva
La vicenda trae origine da un ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale. Il contenzioso vedeva contrapposti l’amministrazione finanziaria e due contribuenti, difesi dal loro legale, in merito a un atto impositivo. Mentre la causa era pendente in Cassazione, i contribuenti hanno sfruttato le opportunità offerte dalla normativa sulla definizione agevolata delle liti pendenti.
L’Agenzia delle Entrate, in osservanza delle disposizioni di legge, ha quindi trasmesso alla Corte un elenco delle controversie definite, includendo quella in esame. Questo atto ha documentato ufficialmente la regolare conclusione della pendenza fiscale al di fuori delle aule di tribunale, ponendo le basi per la decisione della Corte.
La Decisione della Corte: Il Processo è Estinto
Preso atto della documentazione prodotta dall’Agenzia delle Entrate, che attestava la definizione della controversia, la Suprema Corte ha dichiarato l’estinzione del processo. Questa decisione non entra nel merito della questione originaria (chi avesse ragione o torto), ma si limita a certificare che il contenzioso ha cessato di esistere per via della transazione avvenuta tra le parti, secondo le forme previste dalla legge.
L’impatto della Legge sull’Estinzione del Processo Tributario
Il decreto si fonda sull’applicazione diretta del comma 198 dell’art. 1 della Legge n. 197 del 2022. Questa norma stabilisce che, una volta perfezionata la definizione agevolata e in assenza di un provvedimento di diniego da parte dell’amministrazione, il processo si estingue. L’inserimento della controversia nell’elenco trasmesso dall’Agenzia funge da prova della regolare definizione. La Corte, quindi, non ha fatto altro che applicare questa previsione legislativa, prendendo atto della volontà delle parti di chiudere la lite in via stragiudiziale.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Le conclusioni pratiche di questo provvedimento sono due e di grande rilevanza.
In primo luogo, viene chiarito il meccanismo che porta alla chiusura del giudizio in questi casi. Non è necessaria una rinuncia formale agli atti, ma è sufficiente che l’amministrazione attesti l’avvenuta definizione.
In secondo luogo, la decisione ha un impatto diretto sulle spese processuali. Il decreto specifica, richiamando l’ultimo periodo del citato comma 198, che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. In altre parole, non vi è una condanna alle spese, ma ciascuna parte sopporta i costi che ha sostenuto fino a quel momento. Resta comunque salva la facoltà delle parti di richiedere una fissazione dell’udienza per discutere specifici aspetti, come previsto dal codice di procedura civile.
Quando si verifica l’estinzione del processo tributario in caso di definizione agevolata?
L’estinzione si verifica quando la controversia viene inclusa in un apposito elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate alla corte, che attesta la regolare definizione della pendenza tributaria secondo le norme specifiche (in questo caso, la L. 197/2022).
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
Secondo la norma applicata nel decreto (art. 1, comma 198, L. 197/2022), le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non c’è una condanna al pagamento delle spese della controparte.
È ancora possibile richiedere un’udienza dopo la dichiarazione di estinzione?
Sì, la legge fa salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione di un’udienza ai sensi dell’art. 391, terzo comma, del codice di procedura civile, nonostante la dichiarazione di estinzione del processo.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19507 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 19507 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 15/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 9271/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Contro
COGNOME NOMECOGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME
avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. EMILIA ROMAGNA n. 2519/05/2017 depositata il 21/09/2017, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 09/07/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 11/07/2025
La Presidente Titolare