Estinzione del Processo Tributario: Analisi di un Decreto della Cassazione
L’estinzione processo tributario a seguito di accordi tra contribuente e Fisco rappresenta un meccanismo fondamentale per deflazionare il contenzioso e velocizzare la risoluzione delle liti. Un recente decreto della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come questa procedura funzioni nella pratica, basandosi sulla normativa della cosiddetta “tregua fiscale”. Analizziamo i dettagli di questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: Dalla Commissione Tributaria alla Cassazione
La vicenda trae origine da un ricorso presentato dall’Agenzia Fiscale contro una sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale. La controversia vedeva contrapposti l’amministrazione finanziaria e un noto istituto di credito in merito a un atto impositivo. Il caso era approdato dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione per la decisione finale di legittimità.
Tuttavia, prima che si giungesse a una pronuncia sul merito della questione, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo: il contribuente ha aderito a una delle procedure di definizione agevolata previste dalla legge.
La Definizione Agevolata come Causa di Estinzione Processo Tributario
La legislazione recente (in particolare la Legge n. 197 del 2022) ha introdotto diverse misure per consentire ai contribuenti di chiudere le pendenze con il Fisco in modo agevolato. Queste procedure, una volta perfezionate, hanno un impatto diretto sui processi in corso.
Nel caso specifico, l’Agenzia Fiscale ha trasmesso alla Corte un elenco delle controversie per le quali era intervenuta la definizione. L’inserimento del contenzioso in questione in tale elenco ha funzionato come prova documentale del raggiungimento dell’accordo e del perfezionamento della procedura, determinando i presupposti per l’estinzione processo tributario.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su una precisa disposizione normativa: il comma 198 dell’art. 1 della Legge n. 197 del 2022. Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che, nelle controversie pendenti in Cassazione, il processo si estingue se il contenzioso è stato definito secondo le modalità agevolate previste dai commi precedenti. L’inserimento della lite negli elenchi trasmessi dall’Agenzia Fiscale, in assenza di un provvedimento di diniego, costituisce la prova necessaria per la Corte.
I giudici hanno quindi rilevato che la regolare definizione della controversia era stata documentata e che, di conseguenza, il processo doveva essere dichiarato estinto. Hanno inoltre precisato che, secondo la stessa norma, le spese legali del processo ormai estinto rimangono a carico della parte che le ha sostenute, senza possibilità di rivalsa. Viene fatta salva, per le parti, la facoltà di richiedere la fissazione di un’udienza qualora contestino la sussistenza dei presupposti per l’estinzione.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Il decreto in esame conferma l’automatismo del meccanismo di estinzione processo tributario in caso di adesione alle definizioni agevolate. Per i contribuenti, ciò significa che il corretto completamento della procedura di sanatoria porta non solo alla chiusura della pendenza con il Fisco, ma anche alla fine certa e rapida del contenzioso giudiziario pendente, con il vantaggio ulteriore che ciascuna parte si fa carico delle proprie spese legali. Questa pronuncia ribadisce l’efficacia degli strumenti deflattivi del contenzioso, che mirano a ridurre il carico di lavoro degli uffici giudiziari e a fornire una soluzione più celere ed economica alle liti fiscali.
Cosa succede a un processo tributario se le parti raggiungono un accordo tramite la “definizione agevolata”?
Risposta: Il processo si estingue. La Corte di Cassazione, una volta verificato che la controversia è stata regolarmente inserita negli elenchi dell’Agenzia Fiscale come definita, dichiara l’estinzione del giudizio.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
Risposta: In base alla normativa citata nel decreto (art. 1, comma 198 della L. 197/2022), le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non c’è una condanna alle spese per la parte soccombente.
Dopo la dichiarazione di estinzione, le parti possono ancora fare qualcosa?
Risposta: Sì, il decreto specifica che è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione di un’udienza ai sensi dell’art. 391, terzo comma, del codice di procedura civile, qualora ritenessero che i presupposti per l’estinzione non siano corretti.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21917 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 21917 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 30/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 25346/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato NOME
avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. EMILIA ROMAGNA n. 860/01/2016 depositata il 01/04/2016, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 09/07/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 21/07/2025
La Presidente Titolare