Estinzione Processo Tributario: Cosa Succede Dopo la Definizione Agevolata?
L’estinzione del processo tributario a seguito di una definizione agevolata, o ‘sanatoria’, rappresenta un meccanismo cruciale per deflazionare il contenzioso fiscale. Un recente decreto della Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti essenziali su come opera questo istituto, specificando le condizioni per la sua automatica applicazione e la ripartizione delle spese legali. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da alcuni contribuenti contro un atto impositivo emesso dall’Agenzia delle Entrate. La controversia, giunta in Cassazione, è stata oggetto di una procedura di definizione agevolata, prevista da una specifica normativa volta a ridurre i giudizi pendenti. L’Agenzia delle Entrate ha quindi trasmesso alla Corte l’elenco delle controversie definite regolarmente, includendo quella in esame. A fronte di questa comunicazione, nessuna delle parti ha presentato una formale ‘istanza di trattazione’ per chiedere la prosecuzione del giudizio nel merito.
La Decisione della Corte sulla Estinzione del Processo Tributario
La Corte di Cassazione, preso atto della situazione, ha dichiarato l’estinzione del processo. La decisione si fonda sull’applicazione diretta della normativa speciale in materia di definizione delle liti pendenti. I giudici hanno constatato che la procedura si era conclusa correttamente e che l’inerzia delle parti nell’opporsi alla chiusura del caso era un elemento determinante per la declaratoria di estinzione.
Le Motivazioni della Decisione
Il decreto della Suprema Corte si basa su un ragionamento giuridico lineare e rigoroso, articolato sui seguenti punti chiave:
1. Regolare Definizione della Lite: La Corte ha verificato che l’inserimento della controversia nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate attestava la corretta adesione alla procedura di definizione agevolata, come previsto dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022.
2. Assenza di Istanza di Trattazione: L’elemento decisivo è stata la mancata presentazione, entro il termine di legge, di un’istanza di trattazione da parte di uno dei contendenti. La normativa (comma 12 dell’art. 5 cit.) stabilisce che, in assenza di tale richiesta, il processo si estingue di diritto. La Corte ha precisato che un’eventuale richiesta finalizzata unicamente a ottenere una pronuncia formale di estinzione non equivale a un’istanza di trattazione, la quale deve invece manifestare la volontà di proseguire il giudizio nel merito.
3. Automaticità dell’Estinzione: Di conseguenza, l’estinzione non è una scelta discrezionale del giudice, ma un effetto automatico previsto dalla legge quando si verificano le condizioni descritte (definizione agevolata e assenza di istanza di prosecuzione).
4. Regime delle Spese Legali: Per quanto riguarda le spese processuali, la Corte ha applicato l’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5. Questa norma stabilisce che, in caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. Si tratta di una deroga al principio generale della soccombenza, giustificata dalla natura transattiva della procedura.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La pronuncia della Cassazione consolida un principio fondamentale per chi aderisce alle sanatorie fiscali: l’estinzione del processo tributario è una conseguenza quasi automatica se, dopo la definizione, nessuna parte manifesta un interesse concreto a continuare la causa. Per i contribuenti e i loro difensori, ciò significa che, una volta perfezionata la definizione agevolata, il processo si avvia verso una chiusura certa, a meno che non si decida attivamente di contestarne gli esiti presentando un’apposita istanza. Inoltre, la regola sulla compensazione delle spese legali offre un ulteriore elemento di certezza, evitando che la parte che ha aderito alla sanatoria possa essere condannata al pagamento delle spese della controparte.
Quando si verifica l’estinzione del processo tributario in caso di definizione agevolata della lite?
L’estinzione si verifica quando la controversia viene inclusa negli elenchi di definizione regolare trasmessi dall’Agenzia delle Entrate e, successivamente, nessuna delle parti presenta un’istanza di trattazione per la prosecuzione del giudizio entro i termini previsti dalla legge.
Cosa succede se nessuna delle parti chiede di proseguire il giudizio dopo aver aderito alla sanatoria fiscale?
Se nessuna delle parti presenta un’istanza di trattazione, il processo si estingue automaticamente per legge, come stabilito dal comma 12 dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
Il decreto chiarisce che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non si applica quindi il principio della soccombenza e non vi è condanna al pagamento delle spese della controparte.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21666 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 21666 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 28/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 20493/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME (QUALI EREDI DI COGNOME), rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROV. DI AVELLINO, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. CAMPANIA SEZ. DIST. SALERNO n. 494/04/2021 depositata il 19/01/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 09/07/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione;
che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione);
che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 14/07/2025