Estinzione del Processo Tributario: Cosa Succede con la Definizione Agevolata
L’adesione a una sanatoria fiscale, nota come definizione agevolata, rappresenta una via d’uscita per molti contenziosi tra contribuenti e Fisco. Ma cosa accade al processo in corso? Un recente decreto della Corte di Cassazione chiarisce un aspetto fondamentale: in assenza di una specifica richiesta di proseguire, si verifica l’estinzione del processo tributario. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti di Causa
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava un ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale favorevole a una società. Durante il giudizio in Cassazione, la società contribuente ha deciso di avvalersi della definizione agevolata delle controversie, una procedura speciale prevista dalla Legge n. 130 del 2022.
La società ha quindi depositato tutta la documentazione necessaria per dimostrare l’avvenuta adesione alla sanatoria e il Fisco non ha sollevato obiezioni. A questo punto, il procedimento legale si trovava a un bivio: proseguire o arrestarsi?
La Procedura di Estinzione del Processo Tributario
La normativa sulla definizione agevolata (specificamente l’art. 5, comma 12, della Legge n. 130/2022) stabilisce una regola chiara. Se le parti aderiscono alla sanatoria, il processo viene sospeso. Se, entro il termine previsto, nessuna delle parti presenta un’istanza formale per la prosecuzione del giudizio (la cosiddetta “istanza di trattazione”), il processo si estingue automaticamente.
Nel caso specifico, nessuna delle parti ha mosso passi per continuare la causa. La Corte ha precisato che un’eventuale richiesta finalizzata unicamente a far dichiarare l’estinzione non sarebbe stata considerata valida ai fini della prosecuzione. L’inattività delle parti è stata quindi interpretata come una tacita accettazione della conclusione del contenzioso grazie alla definizione agevolata.
La Gestione delle Spese Legali
Un punto cruciale in ogni chiusura di processo è la ripartizione delle spese legali. Il decreto chiarisce anche questo aspetto, richiamando l’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 della stessa legge. La norma prevede che, in caso di estinzione del processo tributario per definizione agevolata, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. In pratica, ciascuna parte si fa carico dei propri costi legali, senza alcuna condanna al rimborso in favore dell’altra.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione sulla semplice applicazione delle norme procedurali introdotte con la definizione agevolata. La logica del legislatore è quella di deflazionare il contenzioso tributario. Se il contribuente sceglie di risolvere la pendenza pagando quanto previsto dalla sanatoria e l’amministrazione finanziaria non si oppone, il proseguimento del giudizio perde di significato.
L’estinzione automatica in assenza di istanza di trattazione è quindi un meccanismo che incentiva la chiusura rapida delle liti, evitando ulteriori costi e tempi processuali. La Corte ha semplicemente verificato la sussistenza dei presupposti: l’adesione alla definizione, il deposito della documentazione e la mancata presentazione dell’istanza di prosecuzione da parte di entrambi i contendenti. Sulla base di questi elementi, non ha potuto che dichiarare l’estinzione del processo.
Conclusioni
Questo decreto offre importanti spunti pratici. Chi aderisce a una definizione agevolata deve essere consapevole che, salvo un’esplicita volontà contraria manifestata tramite un’istanza di trattazione, il processo pendente è destinato a concludersi. Questa automatismo semplifica la procedura, ma richiede attenzione da parte dei legali. La decisione conferma inoltre il principio secondo cui, in questi scenari, le spese legali vengono “compensate” di fatto, poiché ogni parte sostiene le proprie. Si tratta di una soluzione equa che riflette la natura conciliativa della definizione agevolata, ponendo fine alla controversia in modo definitivo e senza ulteriori strascichi economici tra le parti.
Cosa succede al processo se un contribuente aderisce alla definizione agevolata di una lite fiscale?
Il processo viene sospeso. Se entro i termini di legge nessuna delle parti presenta una richiesta formale per proseguire il giudizio (istanza di trattazione), il processo si estingue automaticamente.
È necessario presentare un’istanza per far proseguire il giudizio dopo aver aderito alla sanatoria?
Sì, se una delle parti ha interesse a continuare la causa nonostante l’adesione alla definizione agevolata, deve presentare un’apposita istanza di trattazione. In assenza di tale richiesta, il processo si conclude.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Ciò significa che ogni parte sostiene i propri costi legali e non vi è alcuna condanna al rimborso delle spese della controparte.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19385 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 19385 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 14/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 30227/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
contro
NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME unitamente agli avvocati COGNOME
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n.4340/33/2017 depositata il 12/05/2017, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione;
che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione);
che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Vista l’adesione del Comune alla procedura di definizione di cui detta le modalità, come da provvedimento pubblicato nel corrispettivo sito Internet.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, il 11/07/2025