Estinzione Processo Tributario: Come Funziona la Definizione Agevolata
L’adesione a una sanatoria fiscale può portare all’estinzione del processo tributario in corso? La Corte di Cassazione, con un recente decreto, ha confermato questa possibilità, chiarendo il meccanismo automatico previsto dalla legge. Il caso analizzato offre spunti essenziali per comprendere come la definizione agevolata delle liti pendenti impatti direttamente sulla sorte dei giudizi, inclusi quelli di legittimità, e sulla ripartizione delle spese legali.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da un ricorso presentato dall’Amministrazione Finanziaria contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale favorevole a due società operanti nel settore dei media. Mentre la causa era pendente dinanzi alla Corte di Cassazione, le società contribuenti hanno aderito alla procedura di definizione agevolata delle controversie tributarie, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022).
L’Amministrazione Finanziaria stessa ha successivamente trasmesso alla Corte un elenco dei contenziosi per i quali era stata regolarmente perfezionata la sanatoria, includendo anche la posizione delle due società. Questo atto è stato decisivo per la risoluzione della controversia.
Estinzione Processo Tributario e Definizione Agevolata
La normativa di riferimento, in particolare l’art. 1, comma 198, della Legge n. 197/2022, stabilisce una conseguenza diretta e automatica per le liti definite tramite la sanatoria: l’estinzione del processo. La legge prevede che, una volta perfezionata la definizione, il giudizio si estingua, a meno che una delle parti non insista per la sua prosecuzione depositando un’istanza di trattazione.
Il legislatore ha inoltre introdotto meccanismi per accelerare la chiusura di questi procedimenti, come la trasmissione di elenchi da parte dell’Agenzia delle Entrate, che di fatto certificano l’avvenuta definizione della lite.
La Decisione della Corte
La Corte di Cassazione, preso atto dell’inserimento della controversia nell’elenco trasmesso dall’Amministrazione Finanziaria, ha dichiarato l’estinzione del processo. I giudici hanno agito in conformità con la procedura prevista, rilevando che l’inclusione nell’elenco funge da prova della regolare definizione della pendenza tributaria. Di conseguenza, non essendo state presentate istanze per la fissazione di un’udienza di discussione, la Corte non ha potuto fare altro che decretare la fine del giudizio.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione del decreto è prettamente procedurale e si basa su un’applicazione diretta della legge. La Corte ha evidenziato che l’inserimento del contenzioso nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate costituisce la documentazione ufficiale della regolare definizione della controversia secondo le forme previste dalla Legge n. 197/2022. In assenza di un provvedimento di diniego della definizione da parte dell’Amministrazione Finanziaria, l’effetto estintivo previsto dal comma 198 della stessa legge opera automaticamente.
La norma concede alle parti una via d’uscita, ovvero la possibilità di chiedere la fissazione di un’udienza ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., ma tale facoltà non è stata esercitata nel caso di specie. Pertanto, la Corte si è limitata a prendere atto di una causa estintiva già verificatasi per legge. Infine, per quanto riguarda le spese processuali, il decreto ha applicato la regola specifica dettata dalla norma sulla sanatoria: le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questo provvedimento conferma l’efficacia delle procedure di definizione agevolata come strumento per ridurre il contenzioso tributario pendente. Per i contribuenti e i professionisti, le implicazioni pratiche sono significative:
1. Automatismo dell’Estinzione: L’adesione e il perfezionamento della sanatoria portano all’estinzione automatica del giudizio, senza necessità di una sentenza che decida nel merito.
2. Valore Probatorio degli Elenchi: L’inclusione negli elenchi dell’Agenzia delle Entrate è una prova sufficiente per la Corte per dichiarare l’estinzione, semplificando e velocizzando l’iter.
3. Regola sulle Spese: La compensazione delle spese legali è un elemento da considerare attentamente al momento di valutare l’adesione alla sanatoria, poiché ciascuna parte sopporterà i costi che ha sostenuto fino a quel momento.
Cosa succede a una causa tributaria se il contribuente aderisce a una definizione agevolata (sanatoria)?
Il processo viene dichiarato estinto, a condizione che la procedura di definizione sia stata perfezionata regolarmente e che nessuna delle parti richieda esplicitamente la prosecuzione del giudizio.
È sufficiente che il nome del contribuente compaia nell’elenco inviato dall’Agenzia delle Entrate per ottenere l’estinzione del processo?
Sì, secondo il decreto, l’inserimento del contribuente nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate alla Corte documenta la regolare definizione della controversia ed è considerato prova sufficiente per dichiarare l’estinzione del processo.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
La legge specifica, e il decreto lo conferma, che le spese del processo estinto a seguito di definizione agevolata restano a carico della parte che le ha anticipate. Non è prevista una condanna alle spese per la parte soccombente.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21932 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 21932 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 30/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 5874/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO;
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentate e difese dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME
avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 7771/48/2015 depositata il 18/08/2015, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità e considerate le risultanze di una pregressa interlocutoria datate 09/07/2025;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, il 17/07/2025