Estinzione del Processo Tributario per Definizione Agevolata: L’Analisi della Cassazione
L’estinzione del processo tributario a seguito di una definizione agevolata della lite rappresenta un meccanismo cruciale per deflazionare il contenzioso e offrire certezza giuridica ai contribuenti. Con un recente decreto, la Corte di Cassazione ha ribadito i presupposti e le conseguenze di tale procedura, chiarendo come l’inserimento della controversia in un apposito elenco da parte dell’Agenzia delle Entrate sia sufficiente a determinare la fine del giudizio. Questo provvedimento fornisce importanti indicazioni operative sulla gestione delle pendenze fiscali.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agente della Riscossione avverso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia. La controversia, giunta fino al giudizio di legittimità, riguardava un atto impositivo emesso nei confronti di una società a responsabilità limitata. Nelle more del procedimento dinanzi alla Suprema Corte, la società contribuente ha aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti, introdotta dalla Legge n. 197 del 2022.
La Procedura di Estinzione del Processo Tributario
La normativa sulla tregua fiscale (Legge n. 197/2022, art. 1, commi 186 e seguenti) ha previsto la possibilità per i contribuenti di chiudere le liti pendenti con il Fisco. A seguito dell’adesione, l’Agenzia delle Entrate è tenuta a trasmettere alla Corte di Cassazione un elenco delle controversie per le quali è stata perfezionata la definizione.
Secondo il comma 198 del medesimo articolo, l’inclusione in tale elenco comporta l’automatica estinzione del processo tributario, salvo che una delle parti non insista per la prosecuzione del giudizio, chiedendo la fissazione di un’udienza. Questa disposizione mira a snellire le procedure, evitando ulteriori passaggi processuali una volta che la lite è stata risolta in via amministrativa.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, preso atto dell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate che includeva la controversia in esame, ha dichiarato l’estinzione del processo. I giudici hanno inoltre specificato il regime delle spese legali in queste circostanze.
Le Motivazioni
La motivazione del decreto si fonda su una precisa interpretazione della normativa speciale. La Corte ha rilevato che l’inserimento della controversia nell’elenco inviato dall’Amministrazione Finanziaria costituisce la prova documentale della regolare definizione della lite. Questo atto, unito all’assenza di un provvedimento di diniego da parte dell’Agenzia, è considerato sufficiente per attivare la previsione normativa che sancisce la fine del procedimento giudiziario.
La Cassazione ha evidenziato che l’estinzione del processo tributario è la conseguenza diretta e automatica prevista dal legislatore per queste fattispecie. Viene comunque fatta salva la facoltà delle parti di richiedere una discussione in udienza, secondo quanto previsto dall’art. 391 del codice di procedura civile, qualora ritenessero non sussistenti i presupposti per la definizione.
Infine, per quanto riguarda le spese processuali, il decreto applica la regola specifica dettata dall’ultimo periodo del comma 198: le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Si tratta di una deroga al principio generale della soccombenza, giustificata dalla natura conciliativa della procedura.
Conclusioni
Il provvedimento in esame conferma la volontà del legislatore e della giurisprudenza di favorire soluzioni alternative al contenzioso tributario. Per i contribuenti e i professionisti, emerge un quadro chiaro: l’adesione alla definizione agevolata e il conseguente inserimento nell’elenco dell’Agenzia delle Entrate sono passaggi decisivi che conducono all’estinzione del giudizio pendente. La decisione chiarisce inoltre in modo inequivocabile che, in questi casi, ogni parte sostiene le proprie spese legali, un elemento importante da considerare nella valutazione della convenienza della procedura di definizione agevolata.
Cosa succede a un processo tributario se il contribuente aderisce alla definizione agevolata della lite?
In base al provvedimento, il processo viene dichiarato estinto, a condizione che la definizione si sia perfezionata e non vi sia un diniego da parte dell’amministrazione finanziaria.
Come viene provata l’avvenuta definizione della controversia nel giudizio di Cassazione?
La prova è fornita dall’inserimento della controversia in un apposito elenco che l’Agenzia delle Entrate trasmette alla cancelleria della Corte, come previsto dalla normativa speciale.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non si applica il principio della soccombenza e non vi è condanna al pagamento delle spese della controparte.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19513 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 19513 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 15/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 9360/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE, rappresentate e difese dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME e dall’avvocato COGNOME
avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. PUGLIA n. 2856/05/2017 depositata il 28/09/2017, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 09/07/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 11/07/2025
La Presidente Titolare