Estinzione Processo Tributario: Il Decreto della Cassazione sulla Definizione Agevolata
L’estinzione del processo tributario per definizione agevolata rappresenta uno strumento cruciale per deflazionare il contenzioso e offrire una via d’uscita a contribuenti ed Ente Fiscale. Un recente decreto della Corte di Cassazione chiarisce i meccanismi procedurali che portano alla chiusura del giudizio, sottolineando come l’adempimento amministrativo da parte dell’Agenzia delle Entrate sia sufficiente a sancire la fine della lite. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso: Una Controversia Fiscale Risolta
La vicenda trae origine da un ricorso presentato dall’Ente Fiscale contro una sentenza di una Commissione Tributaria Regionale, favorevole a un contribuente. La controversia, giunta fino all’ultimo grado di giudizio, riguardava un atto impositivo emesso nei confronti del cittadino. Tuttavia, nel corso del procedimento, è intervenuta una novità determinante: il contribuente ha aderito a una delle forme di definizione agevolata previste dalla normativa vigente, specificamente la Legge n. 197 del 2022.
La Soluzione: La Definizione Agevolata delle Liti Pendenti
La normativa sulla definizione agevolata (o “tregua fiscale”) consente di chiudere le liti pendenti versando un importo forfettario. Una volta che il contribuente presenta la domanda e paga le somme dovute, la controversia si considera regolarizzata. Per snellire le procedure, un successivo decreto legge (D.L. n. 13/2023) ha previsto che l’Ente Fiscale trasmetta alla Corte di Cassazione un elenco delle controversie per le quali è stata perfezionata la definizione, al fine di accelerare la dichiarazione di estinzione dei relativi giudizi.
La Decisione della Corte e l’estinzione del processo tributario
La Corte di Cassazione, preso atto della situazione, ha emesso un decreto con cui ha dichiarato l’estinzione del processo tributario. La decisione non entra nel merito della questione originaria, ma si limita a certificare che la lite è venuta meno a seguito dell’accordo transattivo tra le parti, formalizzato attraverso la procedura di definizione agevolata.
Le Motivazioni
La motivazione del decreto è prettamente procedurale e si fonda su due pilastri normativi:
1. Prova della Definizione: L’inserimento della controversia nell’elenco trasmesso dall’Ente Fiscale è considerato dalla Corte prova documentale sufficiente della “regolare definizione della controversia”. Questo atto amministrativo assume quindi un valore decisivo, eliminando la necessità di ulteriori verifiche.
2. Automatismo dell’Estinzione: La legge (art. 1, comma 198, L. n. 197/2022) stabilisce che, in assenza di un diniego formale, il processo si estingue. Poiché nel caso di specie non vi era alcun diniego, la Corte non ha potuto fare altro che applicare la norma e dichiarare chiuso il procedimento.
Le Conclusioni
Il decreto analizzato conferma l’efficacia delle procedure di definizione agevolata come strumento per ridurre il contenzioso pendente. Le implicazioni pratiche sono significative: viene consolidato un meccanismo snello in cui l’atto amministrativo dell’Ente Fiscale è sufficiente per attivare la dichiarazione di estinzione da parte del giudice. Inoltre, la decisione chiarisce il regime delle spese legali: in caso di estinzione per questa causa, ogni parte si fa carico delle proprie spese. Resta salva, per le parti, la facoltà di richiedere la fissazione di un’udienza per discutere eventuali aspetti residui, come previsto dal codice di procedura civile.
Cosa succede a un processo tributario se il contribuente aderisce a una definizione agevolata?
Il processo viene dichiarato estinto, ovvero si chiude senza una decisione nel merito, poiché la materia del contendere è venuta meno a seguito dell’accordo tra il contribuente e l’Ente Fiscale.
Quale documento prova l’avvenuta definizione agevolata in Cassazione?
Secondo il decreto, l’inserimento della controversia in un apposito elenco trasmesso dall’Ente Fiscale alla Corte è considerato prova sufficiente della regolare definizione della lite.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
Il provvedimento stabilisce che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. In sostanza, ciascuna parte sostiene i propri costi legali.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21668 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 21668 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 28/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 4069/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
contro
NOMECOGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CALABRIA SEZ.DIST. REGGIO CALABRIA n.4050/08/2019 depositata il 04/11/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, il 07/07/2025