Estinzione Processo Tributario: Come Funziona la Definizione Agevolata
L’estinzione processo tributario a seguito di una definizione agevolata rappresenta uno strumento cruciale per deflazionare il contenzioso e semplificare i rapporti tra Fisco e contribuente. Un recente decreto della Corte di Cassazione ha chiarito i meccanismi procedurali che portano alla chiusura del giudizio di legittimità quando le parti raggiungono un accordo, offrendo spunti importanti sulle conseguenze pratiche, specialmente in materia di spese legali.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato riguarda una controversia fiscale giunta fino al terzo grado di giudizio, presso la Corte di Cassazione. Una contribuente aveva impugnato una sentenza della Commissione Tributaria Regionale. Tuttavia, nelle more del processo, la stessa contribuente ha scelto di avvalersi della facoltà di definire in modo agevolato la lite, secondo le disposizioni della Legge n. 197 del 2022.
L’Agenzia delle Entrate, verificata la regolarità della procedura, ha inserito la controversia in un elenco specifico, trasmesso poi alla cancelleria della Corte di Cassazione, come previsto da una successiva normativa (d.l. n. 13 del 2023) volta a velocizzare proprio queste procedure di estinzione.
La Decisione della Corte di Cassazione sull’Estinzione del Processo
La Corte, ricevuto l’elenco dall’Amministrazione Finanziaria, ha preso atto della situazione. I giudici hanno rilevato che l’inserimento della causa nell’elenco costituisce una prova documentale della regolare definizione della controversia. Inoltre, non essendo pervenuto alcun diniego da parte dell’Agenzia, né alcuna richiesta dalle parti di fissare un’udienza per discutere la questione, la Corte ha applicato direttamente la normativa speciale.
Di conseguenza, il Collegio ha emesso un decreto con cui ha dichiarato formalmente l’estinzione dell’intero processo.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione del decreto si fonda sull’interpretazione sistematica delle norme introdotte per la gestione delle liti pendenti. La Legge n. 197 del 2022, all’art. 1, comma 198, stabilisce che i processi pendenti si estinguono in caso di definizione agevolata. L’atto formale che certifica tale definizione è proprio la comunicazione inviata dall’Agenzia delle Entrate agli organi giudiziari.
Questo meccanismo semplificato è stato pensato dal legislatore per snellire le procedure ed evitare la celebrazione di udienze ormai superflue. La Corte chiarisce che l’inclusione nell’elenco è sufficiente a provare che la lite è stata risolta tra le parti, salvo il diritto di queste ultime di chiedere un’udienza qualora ritenessero vi fossero questioni da discutere, come previsto dal Codice di procedura civile.
Un aspetto fondamentale riguarda le spese di giudizio. La stessa norma (comma 198) stabilisce che, in caso di estinzione per definizione agevolata, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Si tratta di una deroga al principio generale della soccombenza, giustificata dalla natura conciliativa della procedura.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La decisione offre una chiara indicazione sull’efficacia delle procedure di definizione agevolata come strumento di chiusura del contenzioso tributario. Per i contribuenti e i professionisti, le implicazioni sono significative:
1. Certezza e Rapidità: La procedura basata sulla trasmissione di elenchi da parte dell’Agenzia delle Entrate accelera notevolmente i tempi per ottenere una declaratoria di estinzione, evitando le lungaggini di un’udienza in Cassazione.
2. Gestione delle Spese: La regola sulla compensazione delle spese è un elemento da considerare attentamente al momento di valutare l’adesione alla definizione agevolata. Ciascuna parte sopporta i propri costi legali, indipendentemente dall’esito potenziale del giudizio.
3. Ruolo dell’Amministrazione Finanziaria: L’atto di inserimento della controversia nell’elenco assume un valore probatorio decisivo, semplificando l’onere delle parti di dimostrare l’avvenuta definizione.
In sintesi, il provvedimento conferma la volontà del legislatore di favorire soluzioni alternative al giudizio, fornendo un percorso procedurale chiaro e prevedibile per l’estinzione processo tributario in tutti i gradi, inclusa la Suprema Corte.
Cosa succede a un processo in Cassazione se il contribuente aderisce alla definizione agevolata?
Il processo viene dichiarato estinto, a condizione che l’Agenzia delle Entrate confermi l’esito positivo della definizione e non vi sia un provvedimento di diniego.
Come viene dimostrata in giudizio l’avvenuta definizione della controversia?
La prova è fornita dall’inserimento della controversia nell’elenco che l’Agenzia delle Entrate trasmette alla cancelleria dell’organo giudiziario. Questo atto documenta la regolare conclusione della procedura di definizione agevolata.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo tributario per definizione agevolata?
La legge prevede espressamente che le spese del processo estinto rimangano a carico della parte che le ha anticipate. Di fatto, ogni parte sostiene i propri costi legali, senza alcuna condanna alle spese per la controparte.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21803 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 21803 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 29/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 33551/2019 R.G. proposto da COGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME e NOME
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Piemonte n.439/04/2019 depositata il 04/04/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 09/07/2025