Estinzione Processo Tributario: Come Funziona la Definizione Agevolata
L’estinzione processo tributario rappresenta una delle vie d’uscita più efficaci per porre fine a lunghe e complesse controversie tra contribuenti e Amministrazione Finanziaria. Recentemente, la Corte di Cassazione, con un decreto, ha ribadito il meccanismo attraverso cui la cosiddetta “definizione agevolata” delle liti pendenti porta alla chiusura definitiva del giudizio. Questo strumento, previsto da specifiche leggi, consente di risolvere la controversia in modo più rapido ed economico rispetto all’iter giudiziario ordinario.
I Fatti di Causa
Il caso in esame trae origine da un ricorso presentato dall’Amministrazione Finanziaria dinanzi alla Corte di Cassazione, avverso una sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia. La controversia riguardava un atto impositivo notificato a due contribuenti. Durante lo svolgimento del giudizio di legittimità, i contribuenti hanno colto l’opportunità offerta da una recente normativa (Legge n. 197 del 2022) per aderire alla procedura di definizione agevolata, volta a chiudere le liti fiscali pendenti.
La Decisione della Corte e l’Estinzione Processo Tributario
Una volta che i contribuenti hanno completato la procedura di definizione agevolata, l’Amministrazione Finanziaria ha trasmesso alla Corte di Cassazione l’elenco delle controversie definite, includendo quella in oggetto. La Corte, preso atto di tale comunicazione e verificata l’assenza di un provvedimento di diniego da parte dell’ente, ha applicato la normativa specifica che disciplina tali casi. Di conseguenza, ha dichiarato formalmente l’estinzione processo tributario. La decisione ha inoltre specificato il regime delle spese processuali, stabilendo che queste rimangono a carico della parte che le ha sostenute.
Le Motivazioni
La motivazione del decreto si fonda sull’applicazione diretta e quasi automatica delle disposizioni contenute nella Legge n. 197 del 2022. In particolare, il comma 198 dell’articolo 1 di tale legge stabilisce che, nei casi di definizione agevolata, il processo si estingue. La prova della regolare definizione è costituita proprio dall’inserimento della controversia nell’elenco trasmesso dall’Amministrazione Finanziaria, come previsto da un successivo decreto legge (d.l. n. 13 del 2023).
La Corte ha rilevato che tale inserimento documenta il perfezionamento della procedura e, in assenza di un diniego formale, impone la dichiarazione di estinzione. Il decreto sottolinea anche una garanzia per le parti: la possibilità di richiedere la fissazione di un’udienza, ai sensi dell’art. 391 del codice di procedura civile, qualora ritenessero non corretta la dichiarazione di estinzione. Infine, per quanto riguarda le spese, la Corte ha applicato l’ultimo periodo dello stesso comma 198, il quale prevede espressamente che in questi casi le spese del processo estinto restino a carico della parte che le ha anticipate, realizzando di fatto una compensazione delle stesse.
Le Conclusioni
Questo provvedimento conferma l’efficacia e la celerità delle procedure di definizione agevolata come strumento deflattivo del contenzioso tributario. La decisione evidenzia come, una volta soddisfatti i requisiti procedurali previsti dalla legge, l’estinzione processo tributario sia una conseguenza diretta, che non lascia spazio a valutazioni discrezionali da parte del giudice. Per i contribuenti e i professionisti, ciò rappresenta una certezza giuridica importante: l’adesione a tali procedure, se perfezionata correttamente, garantisce la chiusura definitiva della lite. Inoltre, la regola sulla compensazione delle spese legali costituisce un ulteriore incentivo, poiché elimina l’incertezza legata a una possibile condanna al pagamento delle spese della controparte.
Quando si verifica l’estinzione del processo tributario per definizione agevolata?
L’estinzione si verifica quando il contribuente aderisce a una specifica procedura di sanatoria prevista dalla legge e l’Amministrazione Finanziaria conferma la regolarità della definizione, inserendo la controversia in un apposito elenco trasmesso all’autorità giudiziaria.
Cosa succede alle spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
Secondo la normativa applicata in questo caso (L. 197/2022), le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. In pratica, ogni parte paga le proprie spese legali.
Dopo la dichiarazione di estinzione, le parti possono ancora contestarla?
Sì, la legge prevede una tutela. Le parti conservano la facoltà di chiedere la fissazione di un’udienza, ai sensi dell’art. 391, comma 3, del codice di procedura civile, per contestare i presupposti della dichiarazione di estinzione.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19388 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 19388 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 14/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 2200/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Contro
COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME
avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. PUGLIA n. 2053/14/2017 depositata il 08/06/2017, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 09/07/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 11/07/2025
La Presidente Titolare