Estinzione Processo Tributario: Come Funziona la Definizione Agevolata
L’estinzione del processo tributario rappresenta la chiusura definitiva di una controversia tra contribuente e Fisco. Recentemente, un decreto ha fatto luce su come le procedure di definizione agevolata, introdotte per ridurre il contenzioso, portino a questo risultato. Analizziamo insieme un caso pratico che illustra l’efficacia di questi strumenti normativi.
I Fatti del Caso: Una Controversia Fiscale Risolta
Il caso in esame vedeva contrapposti l’Agenzia delle Entrate e alcuni contribuenti in un giudizio pendente davanti alla Corte di Cassazione. La disputa aveva origine da un atto impositivo emesso in precedenza. Tuttavia, la controversia è stata inserita dall’Agenzia delle Entrate in un elenco specifico, trasmesso in attuazione di una normativa (Legge n. 197/2022) volta a favorire la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti.
Questo inserimento funge da attestazione formale che la lite è stata regolarmente definita secondo le procedure previste dalla legge, senza che vi sia stato un diniego da parte dei contribuenti coinvolti.
La Procedura di Definizione Agevolata e l’Estinzione del Processo Tributario
La normativa di riferimento, in particolare la Legge n. 197 del 2022, ha introdotto una forma di “pace fiscale” per permettere a cittadini e imprese di chiudere i contenziosi aperti con il Fisco a condizioni vantaggiose. L’adesione a questa procedura comporta, come conseguenza principale, l’estinzione del giudizio.
Il decreto in commento si basa proprio su questo meccanismo. Una volta accertato che la controversia è stata inserita nell’elenco dei contenziosi definiti e che non vi è stato alcun atto di diniego, il giudice non può fare altro che prendere atto della volontà delle parti di chiudere la lite e dichiarare l’estinzione del processo tributario.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su una chiara disposizione di legge: l’art. 1, comma 198, della Legge n. 197/2022. Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che, una volta perfezionata la definizione agevolata, il processo si estingue. La Corte ha semplicemente applicato questa previsione, rilevando che l’inserimento della lite nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate costituiva prova sufficiente della regolare definizione.
Un aspetto importante sottolineato nel provvedimento è la gestione delle spese legali. La stessa norma prevede che, in caso di estinzione, le spese del processo restino a carico della parte che le ha anticipate. Questa regola è pensata per incentivare l’adesione alla definizione agevolata, evitando ulteriori contenziosi sulla ripartizione dei costi.
Inoltre, la Corte ha precisato che la dichiarazione di estinzione non pregiudica il diritto delle parti di chiedere la fissazione di un’udienza, come previsto dall’art. 391 del codice di procedura civile, qualora ritenessero che i presupposti per l’estinzione non fossero sussistenti.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questo decreto conferma la piena operatività e l’efficacia delle misure di definizione agevolata delle liti fiscali come strumento per ridurre il carico di lavoro dei tribunali. Per i contribuenti, la decisione ribadisce che l’adesione a tali procedure rappresenta una via certa per chiudere definitivamente un contenzioso, con il vantaggio di una regola chiara sulla compensazione delle spese legali.
In sintesi, la pronuncia evidenzia come la volontà del legislatore di snellire la giustizia tributaria trovi concreta applicazione nelle aule di tribunale, offrendo una via d’uscita rapida ed efficiente dalle controversie fiscali.
Cosa succede a un processo tributario se le parti aderiscono a una definizione agevolata?
Il processo viene dichiarato estinto. Ciò significa che il giudizio si chiude definitivamente senza una sentenza che decida nel merito della questione controversa.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
Secondo la norma applicata nel decreto, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha sostenute e anticipate.
Dopo la dichiarazione di estinzione, le parti possono ancora chiedere un’udienza?
Sì, il decreto chiarisce che resta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 391, terzo comma, del codice di procedura civile, ad esempio per contestare la sussistenza dei presupposti per l’estinzione stessa.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20639 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 20639 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 22/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 30435/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
contro
COGNOME, COGNOME ANNUNZIATA, rappresentata e difesa dall’ avvocato COGNOME
e nei confronti di
AGENTIA ENTRATE – RISCOSSIONI NAPOLI -intimata-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n.4245/14/2022 depositata il 20/05/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023 e dall’aggiornamento di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, il 14/07/2025