Estinzione del Processo Tributario: Come Funziona la Definizione Agevolata
L’estinzione del processo tributario per adesione a procedure di definizione agevolata rappresenta uno strumento cruciale per deflazionare il contenzioso e velocizzare la giustizia. Un recente decreto della Corte di Cassazione chiarisce l’automatismo di questa procedura, confermando che la semplice inclusione della controversia negli elenchi dell’Amministrazione Finanziaria è sufficiente a decretarne la fine. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione.
I Fatti del Caso: dalla Commissione Tributaria alla Cassazione
Una nota società operante nel settore editoriale si trovava in un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate, una disputa che, dopo i gradi di merito, era approdata al giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione.
Nel corso del procedimento, la società ha scelto di avvalersi delle disposizioni previste dalla Legge n. 197 del 2022, che offriva la possibilità di una “definizione agevolata” delle liti pendenti. Di conseguenza, la controversia è stata inserita in un elenco trasmesso dalla stessa Agenzia delle Entrate, come previsto da una normativa successiva (D.L. n. 13 del 2023) mirata proprio a snellire le procedure per la dichiarazione di estinzione dei giudizi.
La Decisione della Corte: l’Automatica Estinzione del Processo Tributario
La Corte di Cassazione, preso atto della documentazione, ha emesso un decreto con cui ha dichiarato l’estinzione del processo tributario. La decisione si fonda sull’applicazione diretta del comma 198 dell’art. 1 della Legge n. 197/2022. Secondo i giudici, l’inserimento della lite nell’elenco apposito costituisce prova della regolare definizione della controversia, attivando così la causa estintiva prevista dalla legge.
La Corte ha inoltre specificato che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, come esplicitamente disposto dalla normativa di riferimento.
Le Motivazioni alla Base del Decreto
Il ragionamento della Suprema Corte è lineare e si basa su una stretta interpretazione della normativa speciale. I giudici hanno rilevato che due condizioni fondamentali erano state soddisfatte:
1. Prova della Definizione: L’inserimento della controversia nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate è considerato un atto che documenta in modo inequivocabile la volontà e il perfezionamento della definizione agevolata.
2. Assenza di Diniego: Allo stato attuale, non risultava alcun provvedimento di diniego da parte dell’Amministrazione Finanziaria, il che consolidava la posizione del contribuente.
In base a questi presupposti, l’articolo 1, comma 198, della Legge n. 197/2022, impone la declaratoria di estinzione del processo. La norma, tuttavia, fa salva la possibilità per le parti di richiedere una fissazione d’udienza, una garanzia processuale che in questo caso non è stata attivata. La decisione sulle spese legali, che rimangono a carico di chi le ha sostenute, è anch’essa una diretta applicazione della medesima disposizione di legge, che deroga al principio generale della soccombenza.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questo decreto rafforza l’efficacia delle misure di definizione agevolata come strumento per ridurre il carico di lavoro dei tribunali. Le conclusioni che possiamo trarre sono principalmente due:
* Certezza Procedurale: Per i contribuenti e i loro legali, la decisione conferma che l’adesione a una sanatoria e il conseguente inserimento negli elenchi amministrativi costituiscono un percorso chiaro e sufficiente per ottenere l’estinzione del processo tributario pendente, senza la necessità di ulteriori complesse formalità.
* Gestione delle Spese: Viene consolidato il principio secondo cui, in caso di estinzione per definizione agevolata, non vi è una parte vincitrice o una perdente ai fini della condanna alle spese. Ciascuna parte sopporta i propri costi legali, un elemento da considerare attentamente al momento di valutare l’opportunità di aderire a tali procedure.
Cosa succede a un processo tributario se il contribuente aderisce alla definizione agevolata prevista dalla L. 197/2022?
Il processo viene dichiarato estinto, poiché la legge prevede che la definizione della controversia in via amministrativa ponga fine al giudizio pendente.
Come si dimostra in giudizio l’avvenuta definizione della controversia?
Secondo il decreto, l’inserimento della lite nell’apposito elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate è considerato documentazione sufficiente a provare la regolare definizione e a giustificare l’estinzione del processo.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
La normativa specifica (art. 1, comma 198, della L. 197/2022) stabilisce che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non si applica quindi il principio della soccombenza.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21796 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 21796 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 29/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 218/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
contro
COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE, rappresentate e difese dall’ avvocato COGNOME
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n.1405/03/2018 depositata il 18/09/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, il 15/07/2025