Estinzione Processo Tributario: L’Effetto Automatico della Definizione Agevolata
L’adesione alle procedure di definizione agevolata, comunemente note come ‘pace fiscale’, rappresenta una via d’uscita per molti contenziosi tra contribuenti e Fisco. Un recente decreto della Corte di Cassazione chiarisce gli effetti diretti di tale adesione sul giudizio pendente, confermando l’automatica estinzione processo tributario. Questa pronuncia offre importanti spunti sulla gestione delle spese legali e sulle dinamiche procedurali.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte. Il contenzioso riguardava un atto impositivo emesso nei confronti di una società specializzata nella produzione di bulloneria.
Durante il giudizio di legittimità pendente in Cassazione, la società contribuente ha aderito alla procedura di definizione agevolata delle liti pendenti, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022). Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate ha trasmesso alla Corte l’elenco delle controversie per le quali era stata perfezionata la definizione, includendo anche quella in esame.
La Decisione della Corte: l’Estinzione Processo Tributario
La Corte di Cassazione, preso atto della documentazione prodotta dall’Agenzia delle Entrate, ha dichiarato l’estinzione processo tributario. La decisione non entra nel merito della controversia originaria, ma si limita a certificare il venir meno della materia del contendere a seguito della definizione agevolata.
La Corte ha inoltre stabilito che, conformemente a quanto previsto dalla normativa specifica, le spese del processo estinto rimangono a carico della parte che le ha anticipate, senza possibilità di ripetizione.
La Normativa sulla Definizione Agevolata e l’Estinzione
Il fulcro della decisione risiede nell’applicazione dell’articolo 1, comma 198, della Legge n. 197 del 2022. Questa norma stabilisce che le controversie definibili in via agevolata sono sospese per nove mesi e, in caso di perfezionamento della definizione, il processo si estingue. L’estinzione viene dichiarata con decreto del Presidente della Sezione, a meno che una delle parti non presenti un’istanza di trattazione entro una data specifica.
L’ultimo periodo dello stesso comma chiarisce in modo inequivocabile la sorte delle spese legali: esse restano a carico della parte che le ha sostenute.
Le Motivazioni
Le motivazioni del decreto sono lineari e si basano su un’analisi prettamente procedurale. I giudici hanno rilevato che l’inserimento della controversia nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate costituisce prova della regolare definizione della lite. Questo atto, unito all’assenza di un provvedimento di diniego da parte dell’amministrazione finanziaria (ai sensi del comma 200 della stessa legge), integra i presupposti per l’estinzione del giudizio.
La Corte sottolinea come l’estinzione processo tributario sia l’effetto automatico previsto dal legislatore per incentivare la risoluzione stragiudiziale delle pendenze fiscali. Viene, tuttavia, fatta salva la facoltà delle parti di chiedere la fissazione di un’udienza, come previsto dall’art. 391 del codice di procedura civile, qualora ritenessero non sussistenti i presupposti per l’estinzione.
Conclusioni
Il decreto in esame ribadisce un principio fondamentale delle procedure di sanatoria fiscale: l’adesione e il perfezionamento della definizione agevolata comportano l’estinzione automatica del processo. Questa pronuncia offre certezza agli operatori del diritto e ai contribuenti, chiarendo che la trasmissione degli elenchi da parte dell’Agenzia delle Entrate è l’atto che innesca la chiusura del contenzioso in Cassazione.
Dal punto di vista pratico, la decisione conferma che la scelta della definizione agevolata implica la rinuncia a una pronuncia sul merito, ma anche la certezza sulla gestione delle spese legali, che non vengono liquidate secondo il principio della soccombenza ma restano a carico di chi le ha sostenute. Si tratta di un elemento cruciale da considerare nella valutazione di convenienza di tali procedure.
Cosa comporta l’adesione a una definizione agevolata per un processo tributario in corso?
Secondo il decreto, l’adesione a una procedura di definizione agevolata, se regolarmente perfezionata e documentata dall’Agenzia delle Entrate, comporta l’estinzione automatica del processo tributario pendente.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
La normativa di riferimento (art. 1, comma 198, L. 197/2022), come applicata dalla Corte, stabilisce che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non vi è condanna alle spese per la parte soccombente.
È possibile contestare l’estinzione del processo dopo l’adesione alla definizione agevolata?
Sì, il decreto chiarisce che le parti conservano la possibilità di chiedere la fissazione di un’udienza, ai sensi dell’art. 391 del codice di procedura civile, qualora ritengano che i presupposti per l’estinzione non siano validi.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22085 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 22085 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 31/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 8747/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Contro
IBS RAGIONE_SOCIALE rappresentate e difese dell’avvocato COGNOME unitamente all’ avvocato NOME COGNOME
avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. PIEMONTE n. 742/01/2021 depositata il 29/09/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 09/07/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 16/07/2025
La Presidente Titolare