Estinzione Processo Tributario: Come la Definizione Agevolata Chiude il Contenzioso
L’adesione a una sanatoria fiscale può rappresentare una via d’uscita efficace per le controversie pendenti. Un recente decreto della Corte di Cassazione chiarisce le modalità procedurali e gli effetti diretti di tale scelta, confermando come la semplice comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate possa determinare l’estinzione del processo tributario. Questo provvedimento offre importanti spunti sulla semplificazione e l’accelerazione dei tempi della giustizia in materia fiscale.
I Fatti del Caso
Una società a responsabilità limitata aveva impugnato un atto impositivo emesso dall’Agenzia delle Entrate, dando inizio a un contenzioso che, dopo i primi gradi di giudizio, era approdato dinanzi alla Corte di Cassazione. Durante la pendenza del ricorso, la società si avvaleva delle disposizioni normative relative alla definizione agevolata delle liti pendenti, introdotte dalla legge n. 197 del 2022. Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate trasmetteva alla Corte un elenco, successivamente aggiornato, nel quale era inclusa la controversia in oggetto, attestando così l’avvenuta regolarizzazione da parte del contribuente.
La Decisione della Corte e l’Estinzione del Processo Tributario
Preso atto della comunicazione dell’Agenzia, la Corte di Cassazione ha emesso un decreto con cui ha dichiarato l’estinzione del processo. La Corte ha ritenuto che l’inserimento della controversia nell’elenco ufficiale trasmesso dall’ente impositore costituisse prova sufficiente della regolare definizione della lite, secondo le forme previste dalla normativa sulla sanatoria fiscale. La decisione si basa sull’articolo 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022, che lega direttamente la definizione agevolata all’estinzione del processo tributario.
Le Spese di Giudizio
Un aspetto rilevante della decisione riguarda la regolamentazione delle spese processuali. In linea con quanto previsto dalla stessa norma, il decreto stabilisce che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. In pratica, ciascuna parte sostiene i propri costi legali, senza alcuna condanna a carico della controparte.
Le Motivazioni
Le motivazioni del decreto sono strettamente ancorate al dettato normativo della legge sulla definizione agevolata. La Corte evidenzia come la procedura di estinzione sia quasi automatica una volta che l’Amministrazione Finanziaria certifica l’adesione del contribuente alla sanatoria. L’inserimento nell’elenco è l’atto che documenta la volontà delle parti di porre fine alla controversia e, in assenza di un diniego formale da parte dell’Agenzia, il giudice non può fare altro che prenderne atto e dichiarare l’estinzione. Questa procedura risponde a un’esigenza di riduzione dei tempi dei giudizi di legittimità e di deflazione del contenzioso tributario pendente. La Corte, inoltre, lascia impregiudicata la facoltà delle parti di richiedere la fissazione di un’udienza, come previsto dal codice di procedura civile, qualora ritenessero necessario discutere ulteriormente la questione.
Conclusioni
La decisione in esame ribadisce la centralità e l’efficacia degli strumenti di definizione agevolata nel sistema tributario italiano. Per i contribuenti e i professionisti del settore, emerge chiaramente che l’adesione a tali procedure rappresenta non solo un’opportunità per ridurre il carico fiscale, ma anche una via certa per la chiusura dei processi in corso. La pronuncia conferma un iter procedurale snello: la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate è l’elemento chiave che innesca l’estinzione del giudizio. Infine, la regola sulla compensazione delle spese legali incentiva ulteriormente il ricorso a queste soluzioni, eliminando l’incertezza legata a una possibile condanna ai costi processuali.
Cosa è sufficiente per ottenere l’estinzione di un processo tributario in Cassazione tramite definizione agevolata?
Secondo il decreto, l’inserimento della controversia nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate, che attesta l’adesione alla procedura di sanatoria, è considerato prova sufficiente per documentare la regolare definizione della lite e determinare l’estinzione del processo.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
Il provvedimento chiarisce che, in base alla normativa di riferimento (art. 1, comma 198, L. 197/2022), le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. In sostanza, ogni parte paga i propri avvocati e i costi sostenuti.
Dopo la dichiarazione di estinzione, le parti possono ancora chiedere un’udienza?
Sì, la decisione specifica che viene fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione di un’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 del codice di procedura civile, qualora lo ritengano necessario.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18605 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 18605 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 08/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 34259/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE COGNOME NOME), rappresentata e difesa da ll’avvocato NOME COGNOME
Contro
RAGIONE_SOCIALE ROMA, RAGIONE_SOCIALE PROVINCIALE I DI ROMA rappresentate e difese dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LAZIO n. 2721/03/2019 depositata il 08/05/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 18/06/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 01/07/2025
La Presidente Titolare