Estinzione processo tributario: come funziona con la definizione agevolata
L’estinzione del processo tributario rappresenta una delle modalità con cui una controversia tra contribuente e Fisco può concludersi. Recentemente, la Corte di Cassazione, con un decreto, ha chiarito l’applicazione di questo istituto nel contesto della cosiddetta “definizione agevolata”, introdotta dalla Legge n. 197/2022. Questa normativa offre ai contribuenti la possibilità di chiudere le liti pendenti versando un importo ridotto, portando a una rapida conclusione del contenzioso.
Il caso in esame
Una società operante nel settore dei giochi aveva impugnato un atto impositivo emesso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Dopo una decisione della Commissione Tributaria Regionale, la controversia era approdata in Corte di Cassazione. Durante lo svolgimento del giudizio di legittimità, la società ha deciso di avvalersi della definizione agevolata delle liti pendenti, una misura deflattiva del contenzioso prevista dalla legislazione fiscale.
L’applicazione della definizione agevolata e l’estinzione del processo tributario
La società ha presentato la domanda di definizione e ha provveduto al versamento degli importi dovuti, come richiesto dalla Legge n. 197/2022. La normativa stabilisce che, una volta presentata la domanda e pagato il dovuto, il processo è sospeso. Se l’Amministrazione finanziaria non notifica un provvedimento di diniego entro un termine specifico, il processo si estingue.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Dogane non ha depositato alcun atto di diniego, rendendo così operativa la procedura di estinzione.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, preso atto della documentazione depositata dalla società (domanda di definizione e prova del versamento) e verificata l’assenza di un diniego da parte dell’Amministrazione, non ha potuto fare altro che dichiarare l’estinzione del processo tributario. La decisione si fonda direttamente sull’articolo 1, comma 198, della Legge n. 197/2022.
Le motivazioni
Le motivazioni del decreto sono lineari e si basano su una semplice constatazione dei fatti e sull’applicazione letterale della norma. La Corte ha verificato la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per la definizione agevolata:
1. Il deposito della copia della domanda di definizione.
2. L’avvenuto versamento degli importi dovuti (o della prima rata).
3. L’assenza del deposito di un provvedimento di diniego da parte dell’Ufficio.
La presenza di questi elementi attiva un automatismo previsto dal legislatore: il processo si estingue. La Corte ha inoltre specificato che, conformemente alla stessa norma, le spese del giudizio estinto rimangono a carico della parte che le ha anticipate, senza possibilità di ripetizione.
Le conclusioni
Il decreto in commento conferma l’efficacia delle misure di definizione agevolata come strumento per ridurre il contenzioso tributario. Per i contribuenti, rappresenta una via d’uscita certa e rapida dalle liti fiscali. Per il sistema giudiziario, consente di smaltire un numero significativo di procedimenti, alleggerendo il carico della Corte di Cassazione. La regola sulla compensazione delle spese legali, secondo cui ciascuna parte sostiene i propri costi, è un corollario logico di una procedura che non determina un vincitore o un vinto, ma chiude la lite attraverso un accordo basato sulla legge.
Cosa succede al processo tributario se il contribuente aderisce alla definizione agevolata?
Secondo la L. n. 197/2022, se il contribuente presenta domanda, effettua il pagamento e l’Amministrazione Finanziaria non deposita un diniego, il processo viene dichiarato estinto.
È necessario un provvedimento specifico del giudice per l’estinzione?
Sì, il giudice, in questo caso la Corte di Cassazione, emette un decreto con cui prende atto della sussistenza dei presupposti di legge (domanda, pagamento, assenza di diniego) e dichiara formalmente l’estinzione del processo.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
La legge prevede espressamente che le spese del processo estinto restino a carico della parte che le ha anticipate. Non vi è una condanna alle spese per una delle parti, ma ognuna sostiene i propri costi.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18645 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 18645 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 08/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 26754/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME NOME
Contro
RAGIONE_SOCIALE -UFFICIO COGNOME LAZIO -SEDE ROMA, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LAZIO n. 2074/16/2021 depositata il 21/04 /2021, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata) previsto dall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento; considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art. 1, comma 200, della L. n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 07/07/2025