Estinzione Processo Tributario: L’Effetto della Definizione Agevolata
L’estinzione del processo tributario a seguito di definizione agevolata rappresenta un meccanismo cruciale per deflazionare il contenzioso e offrire una via d’uscita ai contribuenti. Un recente decreto della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, chiarisce l’applicazione della normativa introdotta con la Legge n. 197/2022, delineando un percorso procedurale chiaro che porta alla chiusura del giudizio, anche in pendenza di ricorso in Cassazione. Analizziamo questo provvedimento per comprenderne i dettagli e le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: un Ricorso per Cassazione e la Sopravvenuta Definizione
La vicenda trae origine da un ricorso presentato dall’Agenzia Fiscale contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia. Il contenzioso vedeva contrapposte l’amministrazione finanziaria e due società private, una di logistica e una operante nel settore delle scommesse. Durante la pendenza del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, è intervenuta la Legge n. 197/2022, che ha introdotto una nuova possibilità di definizione agevolata delle liti fiscali. Una delle parti private ha colto questa opportunità, presentando la domanda e versando gli importi dovuti, come previsto dalla normativa.
L’Estinzione del Processo Tributario secondo la Cassazione
La Corte, preso atto della documentazione depositata (copia della domanda di definizione e prova del versamento), ha applicato direttamente la nuova disciplina. Il decreto si basa su una sequenza logica di norme:
1. Adesione alla procedura: Si constata l’avvenuta richiesta di definizione agevolata (art. 1, comma 186, L. n. 197/2022).
2. Adempimento del contribuente: Si verifica il deposito della documentazione che attesta il pagamento (art. 1, comma 197).
3. Mancato diniego: Si rileva l’assenza di un provvedimento di diniego da parte dell’Agenzia fiscale entro i termini (art. 1, comma 200).
Sulla base di questi presupposti, la Corte dichiara l’estinzione del processo tributario, come esplicitamente previsto dal comma 198 della stessa legge. Tuttavia, viene fatta salva la possibilità per le parti di richiedere la fissazione di un’udienza nel caso in cui sorgano contestazioni sulla validità della definizione.
La Gestione delle Spese Processuali
Un punto fondamentale del decreto riguarda la regolamentazione delle spese legali. La Corte stabilisce che, in caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. Questa regola, contenuta nell’ultimo periodo del comma 198, evita ulteriori contenziosi sulla ripartizione dei costi processuali, semplificando la chiusura della lite.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni del decreto sono lineari e strettamente ancorate al dato normativo. La Corte agisce quasi come un notaio della volontà del legislatore. La ratio della Legge n. 197/2022 è quella di ridurre il numero enorme di cause pendenti, offrendo un incentivo economico al contribuente. La procedura di estinzione automatica, in assenza di un diniego esplicito dell’amministrazione, è funzionale a questo scopo. La Cassazione, verificando la presenza dei requisiti formali (domanda e pagamento) e l’assenza di un atto contrario, non può che prendere atto del perfezionamento della fattispecie estintiva e dichiararla formalmente con il proprio decreto. La decisione riflette un’interpretazione che favorisce l’effetto deflattivo della norma, rendendo il percorso per la chiusura del giudizio rapido ed efficiente.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche del Decreto
Questo provvedimento offre importanti indicazioni pratiche per contribuenti e professionisti. In primo luogo, conferma che la definizione agevolata è uno strumento efficace per chiudere le liti fiscali a qualsiasi stadio, compreso il giudizio di legittimità. In secondo luogo, chiarisce che l’onere di contestare la definizione ricade sull’Agenzia fiscale, che deve emettere un provvedimento di diniego; in sua assenza, la procedura si perfeziona. Infine, la regola sulle spese legali fornisce certezza, stabilendo che ogni parte sopporta i propri costi, un elemento da considerare attentamente nella valutazione di convenienza dell’adesione alla definizione agevolata. La decisione si pone quindi come un tassello importante nell’applicazione di una delle più recenti normative sul condono fiscale.
Cosa succede a un processo tributario se il contribuente aderisce alla definizione agevolata?
Il processo si estingue. La Corte, verificata la presentazione della domanda, il pagamento degli importi e l’assenza di un diniego da parte dell’Agenzia fiscale, dichiara formalmente la fine del giudizio.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non è prevista una condanna alle spese a carico della controparte.
È possibile continuare il processo anche dopo la richiesta di definizione agevolata?
Sì, la legge fa salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione di un’udienza. Questo può accadere, ad esempio, se sorge una contestazione sulla validità o sul perfezionamento della stessa definizione agevolata.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18288 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 18288 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 04/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 23817/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE -intimata-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA n.248/04//2019 depositata il 30/01/2019, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione;
Considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata) previsto dall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento; considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art. 1, comma 200, della L. n. 197/2022;
che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, il 30/06/2025