Estinzione processo tributario: come funziona la definizione agevolata
L’estinzione del processo tributario a seguito di procedure di definizione agevolata rappresenta un meccanismo fondamentale per deflazionare il contenzioso e offrire una via d’uscita rapida alle liti pendenti tra contribuente e Fisco. Un recente decreto della Corte di Cassazione chiarisce l’iter e gli effetti di tale procedura, confermando la chiusura automatica del giudizio una volta perfezionata l’adesione alla sanatoria.
I Fatti del Caso
Una società in amministrazione straordinaria aveva impugnato un atto impositivo emesso dall’Amministrazione Finanziaria, portando la controversia fino al giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione. Durante la pendenza del ricorso, la società si è avvalsa delle disposizioni contenute nella Legge n. 197 del 2022, che prevedono la possibilità di definire in modo agevolato le liti fiscali. In ottemperanza alla normativa, l’Amministrazione Finanziaria ha trasmesso alla Corte un elenco delle controversie per le quali era stata presentata la domanda di definizione, includendovi anche quella in esame.
La Decisione della Corte: Estinzione del Processo Tributario
La Suprema Corte, ricevuta la comunicazione e verificata la documentazione, ha emesso un decreto con cui ha dichiarato l’estinzione del processo tributario. La decisione non entra nel merito della controversia originaria, ma prende atto dell’avvenuta definizione della lite attraverso un percorso alternativo al giudizio. Secondo il decreto, l’inserimento della controversia nell’elenco trasmesso dall’Amministrazione Finanziaria è prova sufficiente della regolare definizione della pendenza, in assenza di un provvedimento di diniego.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione del provvedimento si fonda sull’applicazione diretta della normativa speciale in materia di definizione delle liti pendenti. La Corte ha rilevato che l’inserimento nell’elenco attesta la volontà del contribuente di chiudere la controversia secondo le forme previste dall’art. 1, commi 186 e seguenti, della Legge n. 197 del 2022. Di conseguenza, ai sensi del comma 198 della stessa legge, il processo si estingue automaticamente. La Corte precisa, inoltre, che resta salva la facoltà delle parti di chiedere la fissazione di un’udienza, come previsto dal Codice di procedura civile, qualora sorgessero contestazioni in merito alla procedura di definizione. Per quanto riguarda le spese processuali, la normativa stabilisce che, in caso di estinzione per questa causa, esse restano a carico della parte che le ha anticipate, senza possibilità di rivalsa.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questo decreto conferma l’efficacia e l’automatismo delle procedure di definizione agevolata come strumento di risoluzione del contenzioso tributario. Per i contribuenti, l’adesione a tali ‘sanatorie’ non solo permette di chiudere una lite a condizioni vantaggiose, ma determina anche la rapida estinzione del giudizio pendente, riducendo tempi e costi legali. La decisione sottolinea che la semplice inclusione della controversia negli elenchi dell’Amministrazione Finanziaria, in assenza di un formale diniego, è sufficiente per attivare l’effetto estintivo. Infine, la regola sulla compensazione delle spese legali incentiva ulteriormente le parti a ricorrere a questi strumenti deflattivi, stabilendo un regime chiaro e prevedibile per la chiusura definitiva di ogni pendenza.
Quando si verifica l’estinzione del processo tributario in caso di definizione agevolata?
L’estinzione si verifica quando la controversia viene inserita nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate, che documenta la regolare adesione alla procedura di definizione agevolata, e non vi è, allo stato, un provvedimento di diniego da parte dell’amministrazione.
Cosa succede alle spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
Secondo la normativa citata nel decreto (art. 1, comma 198, della L. 197/2022), le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Le parti possono opporsi all’estinzione del processo dopo l’adesione alla definizione agevolata?
Sì, il decreto chiarisce che è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 391, terzo comma, del codice di procedura civile, presumibilmente per contestare la regolarità della procedura di estinzione.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17969 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 17969 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 02/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 30420/2018 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’ avvocato COGNOME NOMECOGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n.1135/07/2018 depositata il 16/03/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Così deciso in Roma, il 16/06/2025