Estinzione del Processo Tributario: Come Funziona la Definizione Agevolata
L’estinzione del processo tributario per adesione a una definizione agevolata rappresenta uno strumento cruciale per deflazionare il contenzioso e offrire una via d’uscita a liti che si trascinano per anni. Un recente decreto della Corte di Cassazione chiarisce i meccanismi procedurali che portano a questa conclusione, sottolineando come l’inserimento della controversia in appositi elenchi da parte dell’Agenzia delle Entrate sia prova sufficiente della regolarizzazione della pendenza.
I Fatti del Caso
Una nota società operante nel settore dei beni di lusso si trovava in contenzioso con l’Agenzia Fiscale a seguito di un atto impositivo. Dopo una prima decisione della Commissione Tributaria Regionale, la controversia era approdata dinanzi alla Corte di Cassazione. Nel frattempo, la società aveva colto l’opportunità offerta dalla Legge n. 197 del 2022, aderendo alla procedura di definizione agevolata per le liti pendenti. Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate ha trasmesso alla Corte l’elenco delle controversie per le quali era stata perfezionata la definizione, includendovi anche quella in esame.
La Decisione della Corte sull’Estinzione del Processo Tributario
La Corte di Cassazione, preso atto della comunicazione dell’Agenzia Fiscale, ha dichiarato l’estinzione del processo tributario. La Corte ha rilevato che l’inserimento della controversia nell’elenco trasmesso dall’Agenzia costituisce una documentazione formale della regolare definizione della lite, come previsto dalla normativa speciale. Inoltre, non risultava alcuna comunicazione di diniego da parte dell’Agenzia stessa. Di conseguenza, il presupposto per la prosecuzione del giudizio era venuto meno, determinandone la chiusura formale.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni del decreto si fondano sull’applicazione diretta della normativa speciale in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie.
1. La Prova della Definizione: La Corte ha stabilito che l’inserimento del contenzioso nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate, in osservanza di specifiche disposizioni di legge (come l’art. 40 del D.L. n. 13/2023), è l’atto che certifica formalmente l’avvenuta definizione della lite. Questo atto fa venir meno la materia del contendere, ovvero l’oggetto stesso della disputa giudiziaria.
2. L’Automatismo dell’Estinzione: Ai sensi del comma 198 della Legge n. 197/2022, una volta perfezionata la definizione agevolata, il processo si estingue automaticamente. Questa previsione normativa è finalizzata a ridurre i tempi della giustizia, evitando la prosecuzione di cause ormai prive di fondamento.
3. La Gestione delle Spese: Il decreto chiarisce anche un aspetto pratico fondamentale. In caso di estinzione per questa causa, le spese processuali sostenute fino a quel momento restano a carico della parte che le ha anticipate. Non vi è, quindi, una condanna alle spese a carico di una delle parti, poiché la chiusura del processo non deriva da una soccombenza ma da un accordo transattivo con il Fisco.
4. Possibilità Residua di Udienza: La normativa lascia aperta una porta, seppur stretta, per le parti. Nonostante l’estinzione, le parti conservano la facoltà di chiedere la fissazione di un’udienza di discussione, secondo quanto previsto dall’art. 391 del codice di procedura civile. Questa opzione, tuttavia, è residuale e non inficia la regola generale dell’estinzione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in commento conferma l’efficacia delle procedure di definizione agevolata come strumento per porre fine al contenzioso tributario. Per i contribuenti, rappresenta una chiara indicazione che l’adesione a queste ‘tregue fiscali’, se perfezionata correttamente, conduce a una chiusura certa e definitiva della lite pendente, anche in Cassazione. Per i professionisti del settore, il decreto ribadisce che la comunicazione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate è l’elemento chiave che innesca l’iter di estinzione, semplificando la gestione processuale. Infine, si consolida il principio secondo cui, in questi casi, ciascuna parte sopporta i propri costi legali, un fattore da considerare attentamente nella valutazione di convenienza della definizione agevolata.
Cosa succede a un processo tributario se il contribuente aderisce a una definizione agevolata?
Secondo il decreto, se l’adesione alla definizione agevolata si perfeziona correttamente e l’Agenzia delle Entrate lo comunica ufficialmente, il processo si estingue automaticamente perché viene a mancare l’oggetto della controversia.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
La normativa richiamata nel decreto stabilisce che le spese del processo estinto per questa causa restano a carico della parte che le ha anticipate. Non c’è una condanna alle spese per la parte soccombente.
È possibile chiedere di proseguire il processo anche dopo l’adesione alla definizione agevolata?
Sì, la legge (art. 391, comma 3, c.p.c.) prevede la possibilità per le parti di chiedere la fissazione di un’udienza di discussione, anche se il processo è formalmente estinto a seguito della definizione agevolata.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22749 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 22749 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 06/08/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 917/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
contro
RAGIONE_SOCIALE SOCIO UNICO, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n.2419/32/2017 depositata il 31/05/2017. pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023 e pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, il 15/07/2025