Estinzione Processo Tributario: Guida al Decreto della Cassazione
La Corte di Cassazione, con un recente decreto, ha fornito chiarimenti cruciali sull’estinzione processo tributario a seguito dell’adesione del contribuente a una delle forme di definizione agevolata delle liti. Questa decisione rappresenta un punto fermo per cittadini e imprese che scelgono di sanare le proprie pendenze con il Fisco, delineando un percorso procedurale chiaro e le sue conseguenze, specialmente in merito alla ripartizione delle spese legali.
I Fatti del Caso
Una società a responsabilità limitata aveva impugnato un atto impositivo emesso dall’Agenzia delle Entrate. La controversia, dopo i primi gradi di giudizio, era giunta dinanzi alla Corte di Cassazione. Nel corso del giudizio di legittimità, la società ha usufruito della possibilità offerta dalla Legge n. 197 del 2022 (la cosiddetta “Tregua Fiscale”) per definire in modo agevolato la lite pendente.
L’Agenzia delle Entrate, in ottemperanza alla normativa, ha trasmesso alla Corte un elenco delle controversie per cui era stata perfezionata la definizione, includendovi anche quella in oggetto. Tale comunicazione, attestando la regolarità della procedura, ha innescato il meccanismo di estinzione del processo.
La Definizione Agevolata e l’Estinzione del Processo Tributario
La normativa di riferimento, in particolare l’art. 1, comma 198, della Legge n. 197/2022, stabilisce che nei casi in cui il contribuente definisca la lite in via agevolata, il processo si estingue. La norma prevede una procedura snella: l’inserimento della controversia in un apposito elenco da parte dell’Agenzia delle Entrate, in assenza di un provvedimento di diniego, è sufficiente a documentare la regolare definizione e a determinare la chiusura del giudizio.
Questo meccanismo mira a ridurre il carico di lavoro dei tribunali e a velocizzare la risoluzione delle pendenze fiscali, offrendo al contempo un vantaggio al contribuente.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, preso atto della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate e verificata l’assenza di un diniego, ha applicato direttamente la norma. Ha quindi dichiarato l’estinzione processo tributario, senza entrare nel merito della questione originaria.
La Corte ha inoltre precisato due aspetti fondamentali:
1. Possibilità di Fissazione dell’Udienza: Viene fatta salva la facoltà per le parti di richiedere la fissazione di un’udienza, ai sensi dell’art. 391 del codice di procedura civile. Questa opzione consente di discutere eventuali contestazioni sulla sussistenza dei presupposti per l’estinzione.
2. Regime delle Spese Legali: In linea con quanto previsto dalla stessa norma, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. In pratica, ogni parte sostiene i propri costi legali, senza alcuna condanna alla rifusione.
Le Motivazioni
La motivazione del decreto è strettamente ancorata al dettato normativo. La Corte rileva che l’inserimento della controversia nell’elenco trasmesso dall’Amministrazione Finanziaria costituisce prova della regolare definizione della lite. La legge stessa collega a tale adempimento l’effetto estintivo automatico del processo. Non è necessaria un’ulteriore valutazione da parte del giudice, se non la verifica formale della comunicazione e dell’assenza di un diniego. La decisione sulle spese legali non è discrezionale, ma consegue direttamente alla previsione dell’ultimo periodo del comma 198, che stabilisce la compensazione ex lege delle spese.
Le Conclusioni
Il decreto in esame conferma l’efficacia delle procedure di definizione agevolata come strumento per deflazionare il contenzioso tributario. Per i contribuenti, la decisione offre una chiara indicazione delle conseguenze procedurali: l’adesione alla “tregua fiscale” porta a una rapida chiusura del giudizio pendente, con la certezza che non vi saranno condanne alle spese legali della controparte. Questo provvedimento rafforza la fiducia negli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, evidenziando un percorso normativo chiaro ed efficiente per l’estinzione processo tributario in Cassazione.
Cosa succede a un processo in Cassazione se il contribuente aderisce a una definizione agevolata della lite?
Il processo si estingue. Secondo il decreto, l’inclusione della controversia in un apposito elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate, che attesta la regolare definizione, comporta l’estinzione del giudizio ai sensi della normativa specifica (L. 197/2022).
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Ogni parte, quindi, paga i propri avvocati e i costi sostenuti fino a quel momento, senza alcuna possibilità di rifusione dalla controparte.
Dopo la dichiarazione di estinzione, le parti hanno ancora qualche possibilità di azione in giudizio?
Sì, il decreto fa salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione di un’udienza ai sensi dell’art. 391, terzo comma, del codice di procedura civile, per contestare la sussistenza dei presupposti per l’estinzione.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19506 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 19506 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 15/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 132/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. CAMPANIA n. 4193/07/2022 depositata il 17/05/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 18/06/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 09/07/2025
La Presidente Titolare