Estinzione Processo Tributario: La Cassazione chiarisce la Definizione Agevolata
La recente decisione della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sull’applicazione delle norme relative alla definizione agevolata delle liti fiscali, un tema di grande interesse per contribuenti e professionisti. Il decreto in esame stabilisce l’estinzione processo tributario pendente in Cassazione, in applicazione della cosiddetta ‘tregua fiscale’ introdotta dalla Legge di Bilancio. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia per comprenderne la portata e le implicazioni pratiche.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da due contribuenti avverso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale. La controversia era giunta fino all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione. Nel frattempo, è intervenuta una normativa speciale, la Legge n. 197 del 2022, che ha introdotto la possibilità di definire in modo agevolato le liti pendenti con il Fisco.
L’Agenzia delle Entrate, avvalendosi di questa opportunità, ha inserito l’atto impositivo oggetto del contendere in un elenco di controversie da definire secondo le nuove disposizioni. Questo atto formale da parte dell’amministrazione finanziaria ha costituito il presupposto fondamentale per la successiva decisione della Corte.
La Decisione della Corte sulla estinzione del processo tributario
La Suprema Corte, prendendo atto della documentazione prodotta, ha dichiarato l’estinzione del processo. La decisione non entra nel merito della controversia originaria, ma si limita a certificare il verificarsi di una causa di estinzione prevista espressamente dalla legge. Questo meccanismo, come vedremo, è quasi automatico una volta soddisfatti determinati requisiti.
La Compensazione delle Spese Legali
Un aspetto di notevole rilevanza pratica riguarda la gestione delle spese legali. Il decreto stabilisce che, in caso di estinzione del giudizio secondo questa procedura, le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate. In altre parole, ciascuna parte (contribuente e Agenzia delle Entrate) paga i propri avvocati, senza che vi sia una condanna a rimborsare i costi della controparte.
Le Motivazioni
La motivazione del decreto si fonda interamente sull’interpretazione e applicazione della normativa sulla definizione agevolata. La Corte ha evidenziato due elementi chiave:
1. L’inserimento nell’elenco: L’inclusione della lite nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate è considerata prova documentale della regolare definizione della controversia. Questo atto dell’amministrazione fiscale attiva la procedura di estinzione.
2. L’assenza di diniego: La legge prevede la possibilità per il contribuente di manifestare un diniego alla procedura di definizione agevolata. In assenza di tale diniego, la procedura prosegue e si consolida, portando all’estinzione del giudizio.
La Corte ha quindi applicato direttamente il comma 198 dell’art. 1 della Legge n. 197 del 2022, che sancisce l’estinzione del processo in questi casi. Viene fatta salva, tuttavia, la facoltà per le parti di richiedere la fissazione di un’udienza per discutere la causa, come previsto dal codice di procedura civile, qualora non concordassero con l’estinzione.
Le Conclusioni
La decisione in commento conferma l’efficacia delle procedure di definizione agevolata come strumento per ridurre il contenzioso tributario. Per i contribuenti, essa rappresenta un’importante conferma che l’adesione a queste ‘tregue fiscali’, se correttamente formalizzata dall’Agenzia delle Entrate e non contestata, porta alla chiusura definitiva e automatica dei giudizi pendenti, compresi quelli di legittimità. La regola sulla compensazione delle spese legali offre inoltre un elemento di certezza sui costi, incentivando ulteriormente la risoluzione stragiudiziale delle liti con il Fisco.
Quando si verifica l’estinzione del processo tributario per definizione agevolata?
L’estinzione si verifica quando l’Agenzia delle Entrate inserisce la controversia in un apposito elenco previsto dalla normativa sulla definizione agevolata (nello specifico, la Legge n. 197/2022) e non vi è un espresso diniego da parte del contribuente a tale procedura.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo con questa procedura?
In base alla normativa applicata (comma 198, art. 1, L. 197/2022), le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha sostenute. Di fatto, si verifica una compensazione delle spese, e ogni parte paga i propri legali.
È possibile per le parti opporsi all’estinzione automatica del processo?
Sì, il decreto chiarisce che resta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione di un’udienza di discussione, ai sensi del terzo comma dell’art. 391 del codice di procedura civile, per contestare i presupposti dell’estinzione.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22046 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 22046 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 31/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 2226/2018 R.G. proposto da: COGNOME NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME
contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE DIREZIONE PROVINCIALE BERGAMO, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA SEZ.DIST. BRESCIA n. 2719/23/2017 depositata il 19/06/2017, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità e considerate le risultanze di una pregressa interlocutoria datate 09/07/2025; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, il 16/07/2025