Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21727 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21727 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 01/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12528/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, con l’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. RAGIONE_SOCIALE MARCHE-ANCONA n. 363/2015 depositata il 16/11/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE , COGNOME NOME – quale legale rappresentante dal 4.10.2010 in poi – e COGNOME NOME – quale autore RAGIONE_SOCIALE violazioni e legale rappresentante dal 2.4.2002 al 4.10.2010 – erano attinti dall’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con cui la Direzione Provinciale di Fermo dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a seguito di p.v.c. redatto e notificato in data 24 febbraio 2011, previo disconoscimento, per mancanza dei requisiti, del regime fiscale agevolato di cui alla l. n. 398 del 1991, determinava, per l’a.i. 2007, ricavi pari ad €. 55.268,00, costi deducibili pari ad € 35.359,32, un reddito d’impresa pari ad €. 19.909,18, un valore della produzione pari ad € 39.670,57 e un volume di affari pari ad € 55.268,50, con conseguente recupero di imposte dirette ed indirette, interessi e sanzioni.
Proponevano i contribuenti ricorso con istanza di reclamomediazione.
Con sentenza n. 288/2/13, la CTP di Ascoli Piceno accoglieva parzialmente il ricorso, compensando le spese: invero, da un lato, riteneva “evidente la natura commerciale dell’attività realizzata” e “irregolare ed inattendibile” la tenuta della contabilità, con conseguente esclusione del regime agevolato, ma, dall’altro, escludeva la responsabilità solidale del COGNOME sul rilievo “dell’adozione da parte dell’assemblea dei soci della società RAGIONE_SOCIALE ricorrente, in data 22/4/2002, RAGIONE_SOCIALE disposizioni di cui all’art. 11 co. 6 del D.Lgs. 472/97 e artt. 3, 7, 12 e 17 dello stesso D.Lgs. 472/97″.
Proponevano appello in via principale l’RAGIONE_SOCIALE ed in via incidentale i contribuenti.
Con la sentenza in epigrafe, la CTR RAGIONE_SOCIALE Marche, accoglieva l’appello incidentale e rigettava il principale, compensando le spese.
Propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE con due motivi. Resistono i contribuenti con controricorso, altresì formulando richiesta di liquidazione in proprio favore RAGIONE_SOCIALE spese di tutti e tre i gradi di giudizio.
Considerato che:
Con il primo motivo si denuncia nullità della sentenza impugnata per contrasto con l’art. 36 n. 4 D.Lgs. n. 546 del 1992, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 148 tuir, degli artt. 2697 e 2729 cod civ. e della legge n. 398 del 1991, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
A fronte di quanto innanzi, deve darsi atto che la sentenza impugnata nel fascicolo in oggetto è risultata essere inserita nell’elenco trasmesso dall’RAGIONE_SOCIALE in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, conv. dalla l. n. 41 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità.
L’inserimento nel predetto elenco documenta di per è la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione.
Pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo deve essere dichiarato estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.
Ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Spese a carico di chi le ha sostenute.
Così deciso a Roma, lì 25 gennaio-22 luglio 2024.