Estinzione Processo Tributario: La Cassazione chiarisce l’effetto della Definizione Agevolata
L’estinzione processo tributario a seguito di adesione a una sanatoria fiscale è un meccanismo cruciale per cittadini e imprese. Un recente decreto della Corte di Cassazione ha confermato l’automatismo di questa procedura, offrendo importanti chiarimenti sul suo funzionamento. Analizziamo come l’adesione alla definizione agevolata, prevista dalla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022), possa portare alla chiusura definitiva di una lite pendente, anche in Cassazione.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria vedeva contrapposte l’Agenzia delle Dogane e una società cooperativa operante nel settore energetico. L’Agenzia aveva impugnato una sentenza della Commissione Tributaria Regionale, portando la controversia dinanzi alla Corte di Cassazione. Tuttavia, durante il giudizio di legittimità, la società contribuente ha sfruttato l’opportunità offerta dalla normativa sulla “tregua fiscale”, presentando domanda di definizione agevolata e pagando gli importi richiesti.
La Definizione Agevolata e l’Estinzione Processo Tributario
La Legge n. 197/2022 ha introdotto diverse misure per definire le liti pendenti con il fisco. In particolare, l’articolo 1, comma 186 e seguenti, delinea una procedura chiara:
1. Domanda di Definizione: Il contribuente presenta un’apposita istanza per aderire alla definizione agevolata.
2. Versamento: Si procede al pagamento degli importi dovuti, anche in forma rateale.
3. Assenza di Diniego: L’amministrazione finanziaria ha la facoltà di notificare un diniego, ma solo in casi specifici. Se non viene emesso alcun diniego, la definizione si perfeziona.
Il comma 198 della stessa legge stabilisce una conseguenza diretta e automatica: una volta perfezionata la definizione, il processo si estingue. Questo decreto della Cassazione ne è una perfetta applicazione pratica.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, ricevuta la documentazione che attestava l’avvenuta domanda di definizione e il relativo pagamento da parte della società, ha svolto un ruolo di mera verifica. I giudici hanno constatato che la procedura prevista dalla Legge n. 197/2022 era stata correttamente seguita. In particolare, hanno verificato:
* Il deposito della copia della domanda di definizione.
* La prova del versamento degli importi dovuti.
* L’assenza del deposito di un atto di diniego da parte dell’Agenzia delle Dogane.
Di fronte a questi elementi, la Corte non ha potuto fare altro che applicare la legge e dichiarare l’estinzione dell’intero processo.
Le Motivazioni
Le motivazioni del decreto sono lineari e si fondano su una diretta applicazione della normativa. La Corte ha richiamato l’articolo 1, comma 198, della Legge n. 197/2022, che collega direttamente il perfezionamento della definizione agevolata all’estinzione del giudizio. L’assenza di un diniego da parte dell’amministrazione finanziaria, come previsto dal comma 200, ha reso definitiva la procedura di definizione. La Corte ha inoltre precisato che, come stabilito dall’ultimo periodo del comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, attuando quindi il principio della compensazione delle spese legali.
Le Conclusioni
Questo provvedimento ribadisce la forza e l’efficacia degli strumenti di definizione agevolata come mezzo per chiudere le controversie fiscali. Per i contribuenti, rappresenta una conferma che l’adesione a queste procedure, se eseguita correttamente, garantisce l’estinzione processo tributario in modo quasi automatico, ponendo fine a lunghi e costosi contenziosi. La decisione sottolinea come il ruolo del giudice, in questi casi, sia quello di certificare l’avvenuto perfezionamento della procedura prevista dal legislatore, senza entrare nel merito della pretesa originaria. È una vittoria della semplificazione e della deflazione del contenzioso tributario.
Cosa succede a un processo tributario se il contribuente aderisce alla definizione agevolata?
Se il contribuente presenta correttamente la domanda di definizione agevolata, versa gli importi dovuti secondo la Legge n. 197/2022 e l’amministrazione finanziaria non notifica un diniego, il processo viene dichiarato estinto.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
Il decreto chiarisce che, in base alla normativa specifica (art. 1, comma 198, L. n. 197/2022), le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha sostenute fino a quel momento.
L’estinzione del giudizio è una decisione discrezionale del giudice?
No, non è discrezionale. La Corte di Cassazione, nel caso esaminato, ha semplicemente verificato che fossero state rispettate le condizioni previste dalla legge. Una volta accertato ciò, la dichiarazione di estinzione del processo è un atto dovuto e automatico.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15813 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 15813 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 13/06/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 32301/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’ avvocato NOME COGNOME unitamente agli avvocati COGNOME NOME
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENETO n.518/01/2020 depositata il 07/10/2020, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione;
Considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata) previsto dall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento; considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art. 1, comma 200, della L. n. 197/2022;
che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Così deciso in Roma, il 27/05/2025