Estinzione Processo Tributario: La Guida Completa alla Decisione della Cassazione
L’estinzione del processo tributario per definizione agevolata delle liti rappresenta uno strumento cruciale per deflazionare il contenzioso e semplificare i rapporti tra Fisco e contribuente. Un recente decreto della Corte di Cassazione chiarisce i meccanismi automatici di questa procedura, sottolineando come l’inerzia delle parti possa portare alla conclusione definitiva del giudizio. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione.
Il Contesto: La Definizione Agevolata delle Liti Pendenti
Il legislatore ha introdotto diverse normative per consentire ai contribuenti di definire in modo agevolato le controversie pendenti con l’Agenzia delle Entrate. Queste procedure speciali, come quella disciplinata dalla legge n. 130 del 2022, mirano a ridurre i tempi della giustizia tributaria. Il meccanismo prevede che l’Agenzia delle Entrate trasmetta degli elenchi contenenti le liti che rientrano nella definizione agevolata. L’inserimento in tale elenco, unito al mancato diniego da parte del contribuente, avvia il percorso verso l’estinzione.
La Decisione della Corte sull’Estinzione Processo Tributario
Nel caso esaminato, una controversia tra un contribuente e l’Agenzia delle Entrate era stata inclusa nell’elenco per la definizione agevolata. La Corte di Cassazione ha rilevato che, entro il termine previsto dalla legge, nessuna delle parti aveva presentato un’istanza di trattazione per proseguire nel merito del giudizio. Di conseguenza, il processo è stato dichiarato estinto.
L’Automatismo della Procedura
Il punto centrale della decisione risiede nell’automatismo previsto dalla legge. L’inserimento della controversia nell’elenco da parte dell’Agenzia documenta la volontà di definire la lite secondo le nuove norme. Se il contribuente non si oppone (assenza di diniego) e, soprattutto, nessuna delle parti chiede formalmente di andare avanti con il processo, l’estinzione diventa una conseguenza diretta e inevitabile. La Corte ha precisato che un’eventuale istanza volta unicamente a far dichiarare l’estinzione non è valida come richiesta di prosecuzione del giudizio.
La Ripartizione delle Spese Legali
Un altro aspetto fondamentale chiarito dal decreto riguarda le spese legali. In caso di estinzione del processo tributario tramite questa procedura, la legge stabilisce un criterio preciso: le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Ciò significa che non vi è una condanna alle spese per la parte soccombente, ma ciascuno sopporta i propri costi legali.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su una stretta interpretazione della normativa speciale. Il legislatore, con l’art. 5, comma 12, della legge n. 130 del 2022, ha inteso creare un percorso semplificato e accelerato per la chiusura delle liti pendenti. L’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate è considerato prova della regolare definizione della controversia. L’assenza di un’istanza di trattazione entro il termine perentorio è interpretata come un’acquiescenza implicita delle parti alla conclusione del giudizio. Pertanto, il giudice non ha discrezionalità, ma deve limitarsi a prendere atto della sussistenza dei presupposti di legge e dichiarare l’estinzione del processo, fatta salva la possibilità residuale per le parti di chiedere la fissazione di un’udienza ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
Le Conclusioni
La decisione della Cassazione conferma la volontà del legislatore di rendere efficaci e veloci gli strumenti di definizione agevolata. Per i contribuenti e i loro difensori, emerge la chiara implicazione che l’adesione a queste procedure, anche tramite il silenzio, ha effetti processuali definitivi. La mancata presentazione di un’istanza di trattazione entro i termini equivale a una rinuncia a proseguire la lite. Questo meccanismo, se da un lato semplifica l’iter, dall’altro richiede massima attenzione ai termini e alle comunicazioni ufficiali per non incorrere in una conclusione non desiderata del contenzioso.
Cosa succede a un processo tributario se viene inserito nell’elenco per la definizione agevolata e nessuna delle parti si attiva?
In base al decreto, se una controversia è inclusa negli elenchi per la definizione agevolata e nessuna delle parti presenta un’istanza di trattazione entro il termine di legge, il processo si estingue automaticamente.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
Il provvedimento chiarisce che, secondo la normativa applicabile (art. 5, comma 5, L. 130/2022), le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non vi è quindi una condanna alle spese a carico di una delle parti.
È sufficiente presentare un’istanza qualsiasi per evitare l’estinzione del processo?
No. La Corte ha specificato che un’istanza finalizzata unicamente a ottenere la declaratoria di estinzione non può essere considerata una valida istanza di trattazione per la prosecuzione del giudizio. Per evitare l’estinzione, è necessaria una richiesta esplicita di procedere con la discussione del merito della causa.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17747 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 17747 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 01/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 2667/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
contro
COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME
avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. SARDEGNA n. 717/05/2021 depositata il 19/11/2021, pronunciata con riferimento all’atto riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione;
che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione);
che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 16/06/2025