Estinzione del Processo Tributario: Cosa Succede se Nessuno Chiede di Proseguire?
L’inerzia delle parti può portare alla conclusione anticipata di una causa. Un recente decreto della Corte di Cassazione illustra un caso emblematico di estinzione del processo tributario dovuto alla mancata presentazione dell’istanza di trattazione, nel contesto delle procedure di definizione agevolata delle liti pendenti. Analizziamo insieme la vicenda e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti di Causa
La controversia vedeva contrapposte l’Agenzia delle Entrate e una società contribuente in un giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione. Il caso era sorto in seguito a un ricorso contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia.
Tuttavia, il destino del processo è stato segnato da un evento procedurale successivo: l’inserimento della lite nell’elenco previsto dalle norme per la definizione accelerata delle controversie tributarie, ai sensi del D.L. n. 13 del 2023.
La Procedura di Definizione Agevolata e le Conseguenze
La normativa recente (in particolare, la legge n. 130 del 2022) ha introdotto meccanismi per ridurre il contenzioso pendente in Cassazione. Uno di questi prevede che, una volta che una causa viene inserita in un apposito elenco per la definizione agevolata e non vi è un espresso diniego, le parti debbano manifestare un interesse concreto alla prosecuzione del giudizio.
Questo interesse si manifesta attraverso la presentazione di una specifica “istanza di trattazione” entro un termine perentorio stabilito dalla legge. Se nessuna delle parti si attiva, la legge prevede una conseguenza diretta e inequivocabile.
La Decisione della Corte sull’Estinzione del Processo Tributario
La Corte di Cassazione, preso atto della situazione, ha emesso un decreto con cui ha dichiarato l’estinzione del processo tributario. La decisione è stata una diretta applicazione della normativa speciale.
I giudici hanno constatato che l’inserimento della controversia nell’elenco documentava la sussistenza dei presupposti per la definizione agevolata. Poiché nessuna delle parti coinvolte (né l’Agenzia delle Entrate né la società contribuente) ha depositato un’istanza di trattazione entro il termine di legge, il processo si è automaticamente estinto.
Le Motivazioni
Il decreto si fonda su una logica procedurale stringente. La Corte ha rilevato che, secondo il comma 12 dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022, la mancata presentazione dell’istanza di trattazione comporta, come effetto automatico, l’estinzione del giudizio. I giudici hanno anche precisato che un’eventuale istanza presentata al solo fine di ottenere una declaratoria di estinzione non sarebbe stata considerata una valida richiesta di prosecuzione del merito della causa. La volontà del legislatore è chiara: snellire il carico giudiziario estinguendo le liti per le quali le parti non mostrano più un interesse attivo alla decisione. Per quanto riguarda le spese legali, la Corte ha applicato l’ultimo periodo del comma 5 del medesimo articolo, stabilendo che i costi del processo estinto restano a carico della parte che li ha anticipati, operando di fatto una compensazione.
Le Conclusioni
Questa pronuncia conferma l’importanza per le parti e i loro difensori di monitorare attentamente lo stato dei procedimenti pendenti in Cassazione, specialmente se rientrano nelle casistiche di definizione agevolata. L’inerzia non è neutra: il silenzio delle parti viene interpretato dalla legge come una rinuncia alla prosecuzione della lite, con la conseguenza dell’estinzione del processo tributario. La decisione chiarisce inoltre il regime delle spese, che in questi casi non seguono il principio della soccombenza ma vengono compensate, lasciando che ogni parte sostenga i propri costi.
Quando si verifica l’estinzione del processo tributario in caso di definizione agevolata?
L’estinzione si verifica quando, una volta che la controversia è stata inclusa negli elenchi per la definizione agevolata, nessuna delle parti presenta un’istanza formale per la trattazione del caso entro il termine previsto dalla legge.
Cosa succede se nessuna delle parti presenta un’istanza di trattazione?
Se nessuna delle parti deposita un’istanza di trattazione, il processo si considera estinto automaticamente per legge, come stabilito dall’art. 5, comma 12, della legge n. 130 del 2022.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per inattività delle parti?
In base alla normativa applicata (art. 5, comma 5, della legge n. 130 del 2022), le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. In pratica, le spese vengono compensate tra le parti.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18253 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 18253 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 04/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 10986/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato COGNOME NOME
avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. PUGLIA n. 2049/07/2020 depositata il 12/10/2020, pronunciata con riferimento all’atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione;
che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione);
che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 25/06/2025