Estinzione Processo Tributario: La Via della Definizione Agevolata
L’adesione alle procedure di definizione agevolata delle liti fiscali rappresenta uno strumento cruciale per cittadini e imprese per chiudere i contenziosi con il Fisco. Una recente decisione della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: l’avvenuta definizione della controversia comporta l’estinzione del processo tributario pendente. Questo articolo analizza il decreto, chiarendo i meccanismi e le conseguenze pratiche per i contribuenti.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da un ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate contro una sentenza di una Commissione Tributaria Regionale, favorevole a una società in liquidazione. Mentre il caso era pendente dinanzi alla Corte di Cassazione per il giudizio di legittimità, la società contribuente ha sfruttato la possibilità offerta dalla legge n. 197 del 2022, aderendo alla procedura per la definizione agevolata della controversia.
L’Agenzia delle Entrate, preso atto della domanda e verificati i requisiti, ha inserito la lite nell’elenco dei procedimenti definiti, come previsto dalla normativa. Questo atto formale è diventato il fulcro della successiva decisione della Suprema Corte.
La Normativa sulla Definizione e l’Estinzione del Processo Tributario
Il legislatore, con la legge n. 197 del 2022 (art. 1, commi 186 e seguenti), ha introdotto una sanatoria per le liti pendenti. La norma chiave, in questo caso, è il comma 198 del medesimo articolo. Tale disposizione stabilisce che le controversie definibili non vengono sospese, ma qualora il contribuente si avvalga della facoltà di definizione, il processo si estingue.
L’inserimento della controversia nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate, in assenza di un successivo provvedimento di diniego, costituisce la prova della corretta definizione e attiva automaticamente il meccanismo estintivo.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su una constatazione puramente procedurale. L’inclusione della lite nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate, aggiornato secondo le normative vigenti, documenta in modo inequivocabile la regolare definizione della controversia. In assenza di un diniego formale, la volontà delle parti di porre fine al contenzioso è conclamata e il processo perde la sua ragion d’essere.
Di conseguenza, i giudici hanno dichiarato l’estinzione del processo. Un aspetto rilevante della pronuncia riguarda la gestione delle spese legali. In linea con quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 198, la Corte ha stabilito che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Si tratta di una deroga al principio generale della soccombenza, giustificata dalla natura conciliativa della procedura.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in esame conferma l’efficacia delle procedure di definizione agevolata come strumento per deflazionare il contenzioso tributario. Per i contribuenti, offre una via d’uscita certa e rapida dalle liti fiscali, con il vantaggio di non dover attendere l’esito di lunghi e costosi procedimenti giudiziari. La regola sulla compensazione delle spese legali incentiva ulteriormente l’adesione, eliminando il rischio di essere condannati al pagamento delle spese della controparte. Tuttavia, il provvedimento lascia aperta una porta, come previsto dall’art. 391 del codice di procedura civile: le parti conservano la facoltà di chiedere la fissazione di un’udienza, qualora ritenessero non perfezionata la fattispecie estintiva.
Cosa succede a un processo tributario se si aderisce alla definizione agevolata?
Se la domanda di definizione viene accolta e la lite è inserita negli elenchi dell’Agenzia delle Entrate senza che vi sia un successivo diniego, il processo viene dichiarato estinto, ponendo fine alla controversia giudiziaria.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
In base alla normativa applicata nel caso di specie (L. 197/2022), le spese legali del processo estinto restano a carico di ciascuna parte che le ha sostenute, senza alcuna condanna a carico della controparte.
Dopo la dichiarazione di estinzione, le parti hanno ancora qualche possibilità di azione?
Sì, la legge fa salva la possibilità per le parti di richiedere la fissazione di un’udienza, ai sensi dell’art. 391 del codice di procedura civile, qualora contestino il perfezionamento della causa di estinzione.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18411 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 18411 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 07/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 2682/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Contro
RAGIONE_SOCIALE (IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE NOME COGNOME), rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME unitamente all’avvocato COGNOME
avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. CAMPANIA n. 5076/07/2019 depositata il 07/06/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 18/06/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 01/07/2025
La Presidente Titolare