Estinzione del Processo Tributario: L’Impatto della Definizione Agevolata
L’estinzione del processo tributario per avvenuta definizione agevolata della lite rappresenta un meccanismo fondamentale per deflazionare il contenzioso e offrire ai contribuenti una via d’uscita rapida dalle controversie con il Fisco. Un recente decreto della Corte di Cassazione chiarisce i presupposti e gli effetti di tale procedura, confermando come l’inserimento della pendenza in un apposito elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate sia sufficiente a determinare la fine del giudizio. Analizziamo insieme questo importante provvedimento.
I Fatti del Caso
Una società di consulenza, insieme ad altri soggetti, aveva impugnato una sentenza della Commissione Tributaria Regionale sfavorevole, portando la questione dinanzi alla Corte di Cassazione. Nel corso del giudizio di legittimità, le parti si sono avvalse della facoltà, concessa dalla Legge di Bilancio per il 2023 (L. n. 197/2022), di definire in modo agevolato la controversia pendente. L’Agenzia delle Entrate, in ottemperanza alle normative successive (D.L. n. 13/2023), ha quindi trasmesso alla Corte un elenco delle liti per le quali era intervenuta la definizione, includendovi anche quella in esame.
La Decisione della Corte e l’Estinzione del Processo Tributario
La Corte di Cassazione, preso atto della documentazione prodotta dall’Agenzia delle Entrate, ha dichiarato l’estinzione del processo tributario. Il decreto si basa sull’applicazione diretta del comma 198 dell’art. 1 della Legge n. 197/2022. Secondo tale norma, la semplice inclusione della controversia nell’elenco trasmesso dall’Amministrazione Finanziaria prova l’avvenuta regolarizzazione e, in assenza di un espresso diniego, comporta l’automatica estinzione del giudizio.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione del decreto è lineare e si fonda su un presupposto procedurale chiaro. La legge ha introdotto un meccanismo semplificato per attestare l’avvenuta definizione della lite: l’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate funge da prova sufficiente. Questo elimina la necessità di ulteriori adempimenti o depositi da parte del contribuente nel giudizio di Cassazione.
La Corte ha rilevato che:
1. L’inserimento nell’elenco documenta la regolare definizione della controversia secondo le forme previste dai commi 186 e seguenti della legge citata.
2. Non risultava agli atti alcun provvedimento di diniego da parte dell’Agenzia, come previsto dal comma 200 della stessa legge.
Di conseguenza, si sono realizzate tutte le condizioni per applicare il comma 198 e dichiarare il processo estinto. La Corte ha inoltre precisato che, conformemente alla stessa norma, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, senza possibilità di ripetizione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche del Decreto
Questo provvedimento conferma l’efficacia e la celerità delle procedure di definizione agevolata delle liti fiscali. Per i contribuenti e i loro difensori, ciò significa che una volta aderito alla sanatoria e in assenza di dinieghi, l’onere di comunicare l’esito alla Corte di Cassazione è di fatto assolto dall’Agenzia delle Entrate tramite la trasmissione degli elenchi. Questo semplifica notevolmente l’iter e accelera la chiusura formale del contenzioso. La decisione ribadisce anche un punto cruciale sulle spese legali: in caso di estinzione per questa via, ciascuna parte sopporta i propri costi, un elemento da considerare attentamente nella valutazione di convenienza dell’adesione alla definizione agevolata.
Cosa succede a un processo in Cassazione se le parti aderiscono a una definizione agevolata della lite tributaria?
Il processo viene dichiarato estinto. La prova dell’avvenuta definizione è data dall’inserimento della controversia in un apposito elenco che l’Agenzia delle Entrate trasmette alla Corte, senza necessità di ulteriori adempimenti da parte del contribuente.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo tributario per definizione agevolata?
Secondo la normativa applicata nel decreto (art. 1, comma 198, L. 197/2022), le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non è prevista una condanna alle spese a carico di una delle parti.
Dopo la dichiarazione di estinzione del processo, le parti hanno altre possibilità di azione?
Sì, la legge fa salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione di un’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 del codice di procedura civile, qualora ritenessero che i presupposti per l’estinzione non fossero in realtà sussistenti.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18165 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 18165 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 03/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 17559/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME COGNOME NOME rappresentate e difese dagli Avv.ti COGNOME NOMECOGNOME NOME e COGNOME NOME
Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA n. 3132/24/2020 depositata il 22/12/2020 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità e le risultanze dell’interlocutoria datata 05.06.2025 con la predetta Agenzia ;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 20/06/2025