Estinzione Processo Tributario: La Cassazione Conferma la Chiusura Automatica
L’estinzione del processo tributario per definizione agevolata delle liti rappresenta uno strumento cruciale per deflazionare il contenzioso e offrire una via d’uscita a controversie che si trascinano da anni. Un recente decreto della Corte di Cassazione ha ribadito i meccanismi procedurali e le conseguenze derivanti dalla mancata prosecuzione del giudizio entro i termini stabiliti dalla legge. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso: Un Ricorso in Cassazione
La vicenda trae origine da un ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale. Il caso, giunto dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, ha però subito una svolta decisiva. L’Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza dell’ente impositore, ha presentato un’istanza per dichiarare l’estinzione del giudizio. La motivazione risiedeva nella “cessazione della materia del contendere”, in quanto la lite era stata definita ai sensi di una specifica normativa agevolativa.
La Decisione della Corte sull’Estinzione del Processo Tributario
La Corte di Cassazione ha accolto la richiesta, dichiarando formalmente estinto il processo. La decisione non è entrata nel merito della controversia fiscale originaria, ma si è concentrata esclusivamente sull’aspetto procedurale legato alla normativa sulla definizione agevolata delle liti pendenti. La Corte ha verificato che si fossero realizzate le condizioni previste dalla legge per la chiusura automatica del giudizio.
Le Motivazioni della Cassazione
Il decreto si fonda sull’applicazione dell’art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, una norma che ha introdotto una forma di “pace fiscale” per i contenziosi tributari. La legge prevedeva che, una volta aderito alla definizione agevolata, il processo venisse sospeso. Tuttavia, per evitare che il giudizio rimanesse indefinitamente in uno stato di limbo, il legislatore ha fissato un termine perentorio.
La Corte ha rilevato che entro la data del 31 dicembre 2020, nessuna delle parti in causa aveva presentato un’istanza di trattazione, ovvero una richiesta formale per proseguire il processo. La legge specifica che la mancata presentazione di tale istanza entro il termine stabilito comporta l’estinzione automatica del processo. Questo meccanismo è stato introdotto proprio per garantire la certezza del diritto e chiudere definitivamente le pendenze.
Inoltre, la Corte ha chiarito un punto fondamentale relativo alle spese legali. In base alla stessa normativa, in caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non vi è, quindi, una condanna alle spese a carico della parte soccombente, ma una semplice cristallizzazione della situazione esistente al momento dell’estinzione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche del Decreto
Questa pronuncia della Cassazione sottolinea l’importanza cruciale del rispetto dei termini procedurali nelle sanatorie fiscali. I contribuenti e i loro difensori devono prestare la massima attenzione alle scadenze imposte dalla legge, poiché l’inerzia può portare a conseguenze automatiche e definitive come l’estinzione del processo tributario. La decisione conferma la volontà del legislatore di utilizzare questi strumenti non solo per recuperare gettito, ma anche per ridurre drasticamente il numero di cause pendenti, alleggerendo il carico di lavoro degli uffici giudiziari. Per le parti coinvolte, la regola sulle spese legali rappresenta un ulteriore elemento da considerare nella valutazione della convenienza di aderire a tali definizioni agevolate.
Cosa accade se, dopo aver aderito a una definizione agevolata, nessuna parte chiede di proseguire il processo tributario?
Il processo si estingue automaticamente. Secondo la normativa applicata nel caso di specie (D.L. n. 119/2018), la mancata presentazione di un’istanza di trattazione entro il termine del 31 dicembre 2020 ha comportato l’estinzione di diritto del giudizio.
In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, chi paga le spese legali?
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. La legge non prevede una condanna alle spese, ma stabilisce che ogni parte sopporti i costi che ha già sostenuto fino a quel momento.
È possibile chiedere la prosecuzione del giudizio solo per ottenere una declaratoria di estinzione?
No. La Corte chiarisce che un’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente a ottenere una declaratoria di estinzione non sarebbe considerata valida ai fini della prosecuzione del processo, poiché l’estinzione opera automaticamente per legge una volta scaduto il termine.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18243 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 18243 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 04/07/2025
DECRETO
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE
sul ricorso iscritto al n. 18995/2016 R.G. proposto da: DELLO STATO
Contro
NOME COGNOME rappresentato e difeso nel precedente grado di giudizio dall’avvocato NOME COGNOME
avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. EMILIA ROMAGNA n. 152/11/2016 depositata il 26/01/2016, pronunciata con riferimento all’atto oggetto di ricorso per Cassazione.
Vista l’istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dell’Avvocatura Generale dello Stato, con la quale si conferma l’avvenuta definizione della lite ai sensi dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato;
che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell’alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’alt. 391 cod. proc. civ;
che ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 26/06/2025