Estinzione Processo Tributario: La Cassazione Conferma la Fine della Lite per Definizione Agevolata
L’estinzione del processo tributario rappresenta un meccanismo fondamentale per la risoluzione delle controversie tra Fisco e contribuente al di fuori delle aule di tribunale. Con un recente decreto, la Corte di Cassazione ha ribadito come l’adesione alle procedure di definizione agevolata, previste dalla legge, comporti la cessazione automatica del contenzioso, anche quando questo è pendente in sede di legittimità. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione.
Il Contesto: Dalla Commissione Tributaria alla Cassazione
Il caso in esame trae origine da un ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio. La controversia, relativa a un atto impositivo, era giunta fino all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione. Tuttavia, nel corso del procedimento, è intervenuta una novità cruciale: la lite è stata inclusa in un elenco, trasmesso dalla stessa Agenzia delle Entrate, di controversie per le quali era stata richiesta la definizione agevolata, conformemente a recenti disposizioni normative volte a ridurre il contenzioso pendente.
La Normativa sulla Definizione Agevolata e l’Estinzione del Processo Tributario
Il decreto della Cassazione si fonda su precise disposizioni legislative, in particolare sulla Legge n. 197 del 2022 e sul D.L. n. 13 del 2023. Queste norme hanno introdotto meccanismi di definizione agevolata delle liti pendenti, consentendo ai contribuenti di chiudere le proprie pendenze con il Fisco a condizioni vantaggiose.
Secondo l’art. 1, comma 198, della Legge n. 197/2022, l’inclusione di una controversia negli elenchi per la definizione agevolata e l’assenza di un provvedimento di diniego da parte dell’amministrazione finanziaria sono sufficienti a determinare l’estinzione del processo tributario.
La Decisione della Corte: Il Processo è Estinto
La Corte di Cassazione, prendendo atto della documentazione prodotta, ha semplicemente applicato la normativa vigente. Ha rilevato che l’inserimento della controversia nell’elenco apposito attestava la regolare definizione della lite, senza che fosse necessario alcun ulteriore accertamento nel merito.
Le Motivazioni del Decreto
Le motivazioni alla base del decreto sono lineari e si basano su un automatismo previsto dal legislatore. La Corte ha spiegato che l’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate costituisce prova della regolare definizione della controversia. Di conseguenza, il processo si è estinto di diritto. Viene fatta salva, per le parti, la facoltà di richiedere la fissazione di un’udienza per discutere eventuali contestazioni in merito, come previsto dal codice di procedura civile. Per quanto riguarda le spese processuali, la Corte ha specificato che, in caso di estinzione per questa causa, esse rimangono a carico della parte che le ha anticipate, secondo quanto disposto dall’ultimo periodo del comma 198.
Le Conclusioni
In conclusione, questo decreto riafferma l’efficacia delle procedure di definizione agevolata come strumento per deflazionare il contenzioso tributario. La decisione della Cassazione chiarisce che l’adesione a tali procedure, se correttamente documentata, porta all’estinzione del processo tributario in modo automatico, semplificando l’iter e garantendo certezza giuridica alle parti. Per i contribuenti, ciò rappresenta una conferma della validità di tali strumenti per risolvere le pendenze con il Fisco, mentre per il sistema giudiziario significa una riduzione del carico di lavoro, in linea con gli obiettivi di efficienza perseguiti dal legislatore.
Cosa succede quando una controversia tributaria viene inserita negli elenchi per la definizione agevolata?
L’inserimento negli elenchi, trasmessi dalla stessa Agenzia delle Entrate, documenta la regolare definizione della controversia e, in assenza di diniego, porta automaticamente all’estinzione del processo giudiziario.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo tributario per definizione agevolata?
Secondo la normativa applicata nel decreto, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
È possibile contestare l’estinzione del processo dopo che la lite è stata inserita negli elenchi?
Sì, il decreto specifica che è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione di un’udienza, ai sensi dell’art. 391 del codice di procedura civile, per discutere la questione.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15807 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 15807 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 13/06/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 21746/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
contro
COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LAZIO n. 695/08/2022 depositata il 16/02/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n.13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art.1, commi 186 e segg., della legge n.197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art.1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, il 09/06/2025