Estinzione Processo Tributario: La Cassazione chiarisce le Regole sulla Definizione Agevolata
Recentemente, la Corte di Cassazione ha emesso un decreto che fa luce su un aspetto cruciale delle procedure di definizione agevolata delle liti fiscali: l’estinzione del processo tributario per inerzia delle parti. Questa decisione sottolinea l’importanza di un comportamento attivo da parte dei contendenti, anche quando si aderisce a una sanatoria. Analizziamo insieme i dettagli di questo importante provvedimento.
I Fatti di Causa
Il caso in esame vedeva contrapposti l’Agenzia delle Entrate e un contribuente in un giudizio di legittimità pendente dinanzi alla Corte di Cassazione. La controversia era sorta a seguito di un atto impositivo emesso dall’amministrazione finanziaria. In linea con le recenti normative volte a ridurre il contenzioso tributario, la controversia è stata inserita dall’Agenzia delle Entrate in un elenco per la definizione agevolata, come previsto da una specifica disposizione di legge (d.l. n. 13 del 2023). Tale inserimento documentava la volontà di risolvere la lite secondo le forme previste dalla legge n. 130 del 2022.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, preso atto della situazione, ha dichiarato l’estinzione del processo. La decisione si basa su un presupposto fondamentale: dopo l’inserimento della causa nell’elenco per la definizione agevolata, nessuna delle parti ha presentato, entro il termine di legge, un’istanza di trattazione per proseguire il giudizio nel merito. L’assenza di tale iniziativa processuale è stata interpretata come un’acquiescenza alla chiusura della lite, portando inevitabilmente alla sua estinzione.
Le Motivazioni della Decisione e l’Estinzione del Processo Tributario
Il cuore della motivazione del decreto risiede nell’applicazione dell’art. 5, comma 12, della legge n. 130 del 2022. Questa norma stabilisce una sorta di automatismo: se la lite viene regolarmente definita e nessuna parte manifesta un interesse contrario chiedendo la trattazione, il processo si estingue.
La Corte ha rilevato che:
1. L’inserimento della controversia nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate attestava la regolare definizione della controversia, come richiesto dalla normativa.
2. Non vi è stato alcun diniego alla definizione agevolata da parte del contribuente.
3. Nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione nel termine previsto dalla legge. La Corte specifica che una semplice richiesta di declaratoria di estinzione non può essere considerata una valida istanza di trattazione, la quale deve invece mirare alla prosecuzione del giudizio nel merito.
Di conseguenza, si è verificata la condizione per l’estinzione del processo. La Corte ha inoltre precisato che, secondo l’ultimo periodo del comma 5 del medesimo art. 5, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, senza possibilità di ripetizione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questo decreto offre un importante monito per i contribuenti e i loro difensori. L’adesione a una definizione agevolata non è un atto meramente formale, ma produce conseguenze processuali significative. La mancata presentazione di un’istanza di trattazione, dopo l’avvio della procedura di definizione, viene interpretata come una rinuncia implicita a proseguire la causa. Pertanto, se una delle parti, nonostante l’avvio della definizione, avesse ancora interesse a una pronuncia nel merito, dovrebbe attivarsi tempestivamente. La decisione chiarisce che il silenzio delle parti conduce direttamente all’estinzione del processo tributario, con l’effetto che ogni parte dovrà sopportare le proprie spese legali, chiudendo definitivamente la controversia senza una decisione sul fondo della questione.
Quando si verifica l’estinzione del processo tributario in caso di definizione agevolata della lite?
L’estinzione si verifica quando la controversia è stata inserita negli elenchi per la definizione agevolata e nessuna delle parti presenta un’istanza di trattazione per la prosecuzione del giudizio entro i termini previsti dalla legge.
Cosa succede se nessuna delle parti chiede la trattazione della causa dopo l’adesione alla definizione agevolata?
In assenza di un’istanza di trattazione, il processo si estingue automaticamente per legge, come stabilito dall’art. 5, comma 12, della legge n. 130 del 2022.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per questa procedura?
Il decreto chiarisce che, in caso di estinzione del processo secondo questa modalità, le spese legali restano a carico della parte che le ha anticipate, senza possibilità di condanna della controparte.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17978 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 17978 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 02/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 19147/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
contro
COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME
avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. SICILIA n.5178/12/2022 depositata il 08/06/2022, pronunciata con riferimento all’atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione;
che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione);
che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 17/06/2025