Estinzione del processo tributario per definizione agevolata: la parola alla Cassazione
L’adesione alle procedure di definizione agevolata, comunemente note come ‘tregua fiscale’, rappresenta uno strumento cruciale per i contribuenti che intendono chiudere le proprie pendenze con il Fisco. Un recente decreto della Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze dirette di tale scelta sui procedimenti in corso, confermando il meccanismo di estinzione del processo tributario. Analizziamo insieme la decisione per comprendere l’iter procedurale e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Una società si trovava coinvolta in un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate, giunto fino al giudizio di legittimità presso la Corte di Cassazione. La controversia aveva origine da un atto impositivo emesso dall’amministrazione finanziaria. Durante la pendenza del ricorso, la società ha deciso di avvalersi delle disposizioni contenute nella Legge n. 197 del 2022, che offriva la possibilità di definire in modo agevolato le liti pendenti.
Il ruolo della definizione agevolata nell’estinzione del processo tributario
La normativa di riferimento (art. 1, commi 186 e segg., L. 197/2022) permette ai contribuenti di chiudere le controversie tributarie attraverso il pagamento di somme ridotte. Una volta che il contribuente aderisce alla procedura, l’Agenzia delle Entrate è tenuta a verificare la regolarità della definizione. Nel caso di specie, l’Agenzia ha trasmesso alla Corte un elenco, previsto dal D.L. n. 13 del 2023, attestante che la lite in questione era stata regolarmente definita dalla società ricorrente. Questo adempimento documentale è fondamentale, poiché certifica l’avvenuta chiusura della pendenza dal punto di vista amministrativo.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, preso atto della documentazione prodotta dall’Agenzia delle Entrate, ha applicato direttamente il disposto del comma 198 dell’art. 1 della Legge n. 197/2022. Tale norma prevede espressamente che, nei casi di definizione agevolata, il processo si estingue. I giudici hanno rilevato che l’inserimento della controversia nell’elenco ufficiale trasmesso dall’Agenzia costituisce prova della regolare definizione e che, allo stato attuale, non risultava alcun provvedimento di diniego da parte dell’amministrazione finanziaria.
La Corte ha inoltre precisato che, sebbene le parti abbiano la facoltà di richiedere la fissazione di un’udienza per discutere l’estinzione (ai sensi dell’art. 391 c.p.c.), in assenza di tale istanza l’estinzione opera di diritto. Infine, per quanto riguarda le spese processuali, il decreto ha stabilito che, conformemente all’ultimo periodo del citato comma 198, queste rimangono a carico della parte che le ha anticipate. In sostanza, ogni parte sostiene i propri costi legali.
Le Conclusioni
Il decreto in esame ribadisce un principio fondamentale per la gestione del contenzioso tributario: l’adesione a una definizione agevolata, se perfezionata correttamente e confermata dall’Agenzia delle Entrate, conduce automaticamente all’estinzione del processo tributario pendente. La decisione sottolinea l’efficacia di questi strumenti deflattivi del contenzioso, fornendo certezza giuridica ai contribuenti che scelgono di sanare le proprie posizioni. La regola sulla ripartizione delle spese processuali, che le lascia a carico di chi le ha sostenute, rappresenta un ulteriore elemento di chiarezza per le parti coinvolte.
Cosa succede a un processo tributario se il contribuente aderisce a una definizione agevolata della lite?
Se il contribuente aderisce a una definizione agevolata (come quella prevista dalla L. 197/2022) e l’Agenzia delle Entrate conferma l’avvenuta definizione inserendo la controversia in un apposito elenco, il processo viene dichiarato estinto.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
In base alla normativa applicata nel decreto (Art. 1, comma 198, L. n. 197/2022), le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. In pratica, ogni parte sostiene i propri costi.
È possibile opporsi all’estinzione del processo dopo la definizione agevolata?
Sì, il decreto menziona che la legge (art. 391 cod. proc. civ.) fa salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione di un’udienza per discutere la questione, ma in assenza di tale richiesta, l’estinzione diventa effettiva.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16244 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 16244 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 17/06/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 5957/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME unitamente all’avvocato COGNOME NOME
Contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. TOSCANA n. 1420/05/2016 depositata il 30/08/2016, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 10/04/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 26/05/2025