Estinzione Processo Tributario: La Cassazione chiarisce la procedura
L’estinzione del processo tributario a seguito di definizione agevolata rappresenta un meccanismo fondamentale per deflazionare il contenzioso e offrire ai contribuenti una via d’uscita rapida dalle liti fiscali. Un recente decreto della Corte di Cassazione fa luce sui presupposti e gli effetti di tale procedura, confermando come l’adesione alla cosiddetta ‘tregua fiscale’ porti alla chiusura automatica del giudizio, con precise regole sulla ripartizione delle spese legali.
I Fatti della Controversia
Il caso esaminato dalla Suprema Corte vedeva contrapposti l’Agenzia delle Entrate e una società operante nel settore alberghiero. La controversia era sorta a seguito di un atto impositivo emesso dall’Agenzia e aveva percorso i vari gradi di giudizio, fino ad approdare in Cassazione. Nel corso del procedimento, la società contribuente ha usufruito delle disposizioni normative che consentivano una definizione agevolata della lite, previste dalla legge n. 197 del 2022.
L’Agenzia delle Entrate, prendendo atto della regolarizzazione della posizione da parte della società, ha inserito la controversia in un elenco ufficiale di liti definite, trasmesso in ottemperanza a una normativa successiva (d.l. n. 13 del 2023) volta ad accelerare la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità.
L’Impatto della Definizione Agevolata sull’Estinzione del Processo Tributario
La normativa sulla definizione agevolata (Legge n. 197/2022) è stata introdotta proprio per permettere a contribuenti e Fisco di chiudere le pendenze giudiziarie in modo conciliativo. L’adesione a questa procedura, se perfezionata correttamente, ha come effetto principale proprio l’estinzione del processo tributario in corso. Il decreto della Cassazione conferma che l’inserimento della controversia nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate è considerato prova documentale sufficiente dell’avvenuta definizione.
La Decisione della Suprema Corte
Alla luce di questi elementi, la Corte di Cassazione ha emesso un decreto con cui ha dichiarato formalmente l’estinzione del processo. I giudici hanno rilevato che la documentazione prodotta dall’Agenzia delle Entrate attestava senza ombra di dubbio la regolare definizione della controversia secondo le forme previste dalla legge. Inoltre, la Corte ha verificato l’assenza, allo stato attuale, di un provvedimento di diniego da parte dell’Amministrazione finanziaria, un elemento che avrebbe potuto bloccare la procedura.
Le Motivazioni
La motivazione giuridica alla base del decreto risiede nell’applicazione diretta del comma 198 dell’art. 1 della Legge n. 197 del 2022. Questa norma stabilisce che, una volta perfezionata la definizione agevolata, il processo si estingue. La Corte ha sottolineato che tale estinzione è quasi automatica, sebbene le parti mantengano la facoltà di richiedere la fissazione di un’udienza per discutere eventuali contestazioni relative alla procedura stessa, come previsto dal codice di procedura civile.
Un punto cruciale affrontato nel decreto riguarda le spese processuali. La stessa norma (comma 198) chiarisce che, in caso di estinzione per definizione agevolata, le spese del processo ‘restano a carico della parte che le ha anticipate’. In altre parole, non vi è una condanna alle spese per la parte soccombente, ma ciascuna parte sostiene i costi legali che ha affrontato fino a quel momento.
Le Conclusioni
La decisione della Cassazione ribadisce l’efficacia degli strumenti di definizione agevolata come meccanismo di chiusura del contenzioso tributario. Per i contribuenti, ciò significa che l’adesione a tali procedure, se condotta correttamente, porta a una conclusione certa e rapida della lite. L’implicazione pratica più rilevante è la neutralità delle spese legali: la scelta di definire la lite non comporta il rischio di essere condannati a pagare le spese della controparte, poiché la legge prevede che ciascuno sostenga le proprie. Questo provvedimento, quindi, non solo applica la legge, ma fornisce anche una chiara indicazione sull’iter processuale e sulle sue conseguenze economiche in caso di pace fiscale.
Cosa succede a un processo tributario se il contribuente aderisce a una definizione agevolata della lite?
Secondo il decreto, se il contribuente regolarizza la propria posizione tramite una procedura di definizione agevolata prevista dalla legge (in questo caso, L. n. 197/2022) e ciò viene attestato dall’Agenzia delle Entrate, il processo pendente viene dichiarato estinto.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
Il decreto chiarisce, sulla base della normativa di riferimento, che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. In pratica, ogni parte sostiene i propri costi legali senza alcuna condanna a carico dell’altra.
L’estinzione del processo per definizione agevolata è sempre automatica?
L’estinzione è la conseguenza diretta del perfezionamento della procedura. Tuttavia, il decreto ricorda che la legge fa salva la possibilità per le parti di richiedere la fissazione di un’udienza, come previsto dall’art. 391 cod. proc. civ., per discutere eventuali aspetti della procedura di estinzione.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18641 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 18641 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 08/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 5449/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
contro
COGNOME RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, NOME, rappresentati e difesi dall’ avvocato COGNOME unitamente all’avvocato COGNOME NOME COGNOME
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MARCHE n.458/06/2020 depositata il 24/07/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, il 07/07/2025