Estinzione del Processo Tributario per Definizione Agevolata: L’Analisi della Cassazione
L’introduzione di normative per la definizione agevolata delle liti pendenti, comunemente note come “tregua fiscale”, ha un impatto diretto sui processi in corso. Un recente decreto della Corte di Cassazione fa luce sulle conseguenze procedurali di tale adesione, chiarendo quando e come si verifica l’estinzione del processo tributario. Questo provvedimento offre un’importante guida pratica per contribuenti e professionisti, delineando il percorso che porta alla chiusura definitiva di una controversia con il Fisco.
I Fatti: La Controversia Fiscale e la Definizione Agevolata
Il caso in esame trae origine da un ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia. La controversia riguardava un atto impositivo emesso nei confronti di un contribuente.
Tuttavia, durante il giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo: il contribuente si è avvalso delle disposizioni contenute nella legge n. 197 del 2022, che permettevano di definire in modo agevolato le controversie fiscali pendenti.
La Decisione della Cassazione sull’Estinzione del Processo Tributario
La Corte di Cassazione, preso atto della situazione, ha emesso un decreto con cui ha dichiarato l’estinzione del processo. La decisione non entra nel merito della questione originaria, ma si concentra esclusivamente sull’effetto che la definizione agevolata ha sul procedimento giudiziario in corso.
L’Applicazione della Norma sulla Tregua Fiscale
La Corte ha rilevato che il contenzioso in oggetto era stato inserito in un elenco trasmesso dalla stessa Agenzia delle Entrate. Tale inserimento, previsto da una specifica normativa (d.l. n. 13 del 2023), funge da prova della regolare definizione della controversia da parte del contribuente. Poiché, al momento della decisione, non risultava alcun provvedimento di diniego da parte dell’amministrazione finanziaria, i giudici hanno ritenuto sussistenti tutti i presupposti per applicare la norma che prevede l’estinzione del giudizio.
Le Motivazioni del Decreto: Perché si arriva all’Estinzione del Processo Tributario?
Le motivazioni della Corte sono strettamente legate al dettato normativo. La legge n. 197 del 2022, all’articolo 1, comma 198, stabilisce chiaramente che i processi relativi a controversie definite in via agevolata si estinguono. L’inserimento nell’elenco da parte dell’Agenzia delle Entrate è l’atto che certifica l’avvenuta definizione, innescando l’automatismo previsto dal legislatore.
La Regola sulle Spese Legali
Un aspetto di grande rilevanza pratica affrontato dal decreto riguarda la gestione delle spese legali. In caso di estinzione per definizione agevolata, la legge prevede una regola specifica: le spese del processo estinto rimangono a carico della parte che le ha anticipate. Ciò significa che non vi è una condanna alle spese a carico della parte “soccombente”, ma ciascuna delle parti (contribuente e Agenzia delle Entrate) sostiene i propri costi legali. Questa disposizione mira a incentivare la chiusura dei contenziosi, evitando ulteriori oneri economici.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La pronuncia della Cassazione conferma l’efficacia delle norme sulla tregua fiscale come strumento per deflazionare il contenzioso tributario. Per i contribuenti, questo significa che l’adesione corretta a una procedura di definizione agevolata porta alla chiusura certa e definitiva del processo, con il vantaggio di non rischiare una condanna al pagamento delle spese legali della controparte. Per l’amministrazione finanziaria, si tratta di un meccanismo che accelera la riscossione e riduce il carico di lavoro degli uffici legali e dei tribunali. Resta ferma, come specificato nel decreto, la facoltà per le parti di richiedere un’udienza per discutere eventuali aspetti procedurali residui, garantendo comunque il diritto di difesa.
In quali casi può essere dichiarata l’estinzione di un processo tributario secondo questo decreto?
L’estinzione viene dichiarata quando un contribuente aderisce a una procedura di definizione agevolata della controversia (come quella prevista dalla legge n. 197/2022) e l’Agenzia delle Entrate conferma l’avvenuta definizione attraverso la trasmissione di un apposito elenco, in assenza di un successivo diniego.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
Secondo il decreto, che applica una norma specifica (comma 198 dell’art. 1 della legge 197/2022), le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non c’è quindi una condanna alle spese a favore di una delle parti.
Dopo la dichiarazione di estinzione, le parti hanno altre possibilità di azione nel processo?
Sì, il decreto chiarisce che resta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione di un’udienza ai sensi dell’art. 391, terzo comma, del codice di procedura civile, presumibilmente per contestare i presupposti dell’estinzione stessa o discutere questioni procedurali.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18448 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 18448 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 07/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 4866/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
contro
COGNOME rappresentata e difesa dall’ avvocato COGNOME
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA SEZ.DIST. LECCE n.2381/24/2022 depositata il 09/09/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, il 03/07/2025