Estinzione Processo Tributario: L’Impatto della Definizione Agevolata
L’istituto della definizione agevolata delle liti pendenti, noto anche come “tregua fiscale”, rappresenta un’importante opportunità per cittadini e imprese di chiudere i contenziosi con il Fisco. Una recente decisione della Corte di Cassazione chiarisce gli effetti automatici di tale procedura, confermando come l’adesione porti alla rapida estinzione del processo tributario. Questo decreto offre spunti fondamentali sulla gestione delle spese legali e sulle possibilità residue per le parti coinvolte.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato trae origine da un ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale. Nel corso del giudizio di legittimità, la controversia è stata oggetto di una procedura di definizione agevolata, come previsto dalle recenti normative fiscali (in particolare la Legge n. 197 del 2022).
L’Agenzia delle Entrate ha quindi trasmesso alla Corte un elenco contenente la specifica controversia, attestandone l’avvenuta definizione. Questo atto, previsto dalla legge per accelerare la chiusura dei giudizi pendenti, ha innescato il meccanismo che porta all’estinzione del processo.
La Decisione della Corte
La Corte di Cassazione, preso atto della documentazione prodotta dall’Amministrazione Finanziaria, ha emesso un decreto con cui ha dichiarato l’estinzione del processo. La decisione non entra nel merito della questione tributaria originaria, ma si limita a certificare il verificarsi della causa estintiva prevista dalla legge speciale. I giudici hanno inoltre precisato la sorte delle spese processuali, stabilendo che queste rimangono a carico della parte che le ha anticipate, come esplicitamente previsto dalla normativa sulla definizione agevolata.
Motivazioni per l’estinzione del processo tributario
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione diretta delle norme sulla tregua fiscale. La Corte ha motivato il decreto sulla base dei seguenti punti chiave:
1. Documentazione della Definizione: L’inserimento della controversia nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate è considerato prova sufficiente della regolare definizione della lite secondo le forme previste dalla Legge n. 197 del 2022 (commi 186 e seguenti).
2. Assenza di Diniego: La Corte ha rilevato che, allo stato attuale, non risultava alcun atto di diniego della definizione agevolata, come previsto dal comma 200 della stessa legge. Questo elemento conferma la piena efficacia della procedura.
3. Automatismo dell’Estinzione: Ai sensi del comma 198, l’avvenuta definizione della controversia comporta l’estinzione automatica del processo, fatta salva una specifica facoltà delle parti.
4. Regola sulle Spese: La Corte ha applicato l’ultimo periodo del medesimo comma 198, il quale stabilisce un regime speciale per le spese legali in caso di estinzione per definizione agevolata. A differenza delle regole ordinarie, dove la parte soccombente paga le spese, in questo caso ciascuna parte sostiene i costi che ha anticipato.
Le Conclusioni
Il decreto in esame conferma la volontà del legislatore di semplificare e accelerare la chiusura delle liti fiscali pendenti attraverso gli strumenti della tregua fiscale. Per i contribuenti, la decisione ribadisce che l’adesione alla definizione agevolata è un percorso efficace per concludere un contenzioso, con il vantaggio della certezza sui costi: le spese legali già sostenute non verranno rimborsate, ma non vi sarà neppure il rischio di essere condannati a pagare quelle della controparte. Per i professionisti del settore, emerge l’importanza di monitorare attentamente la comunicazione tra l’Agenzia delle Entrate e gli uffici giudiziari, poiché da essa dipende la formale dichiarazione di estinzione del processo.
Cosa succede quando una controversia fiscale viene inserita nell’elenco per la definizione agevolata?
L’inserimento nell’elenco documenta la regolare definizione della controversia e, in assenza di diniego, porta all’estinzione del processo ai sensi della normativa speciale (L. 197/2022, art. 1, comma 198).
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo tributario per definizione agevolata?
Secondo la norma applicata nel decreto (ultimo periodo del comma 198, art. 1, L. 197/2022), le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non è prevista la condanna alle spese della controparte.
Le parti possono ancora richiedere un’udienza dopo la dichiarazione di estinzione?
Sì, il decreto specifica che è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione di un’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 del codice di procedura civile.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18894 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 18894 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 10/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 27905/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Contro
COGNOME rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME unitamente all’avvocato COGNOME NOME
avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. TOSCANA n. 117/08/2020 depositata il 27/01/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 18/06/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 01/07/2025
La Presidente Titolare