Estinzione Processo Tributario: Come Funziona la Definizione Agevolata
La recente legislazione in materia fiscale ha introdotto meccanismi per accelerare la risoluzione delle liti pendenti tra Fisco e contribuenti. Un recente decreto della Corte di Cassazione fa luce su un aspetto cruciale di queste procedure: l’estinzione del processo tributario a seguito della definizione agevolata. Questo provvedimento chiarisce come l’adesione a specifiche sanatorie comporti l’automatica chiusura del contenzioso, offrendo un’importante chiave di lettura per professionisti e cittadini.
I Fatti del Caso
Il caso in esame nasce da un ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate contro una sentenza di una Commissione Tributaria Regionale. La controversia riguardava un atto impositivo emesso nei confronti di alcuni contribuenti. Tuttavia, durante il corso del giudizio di legittimità, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo: l’atto oggetto della lite è stato inserito in un elenco trasmesso dalla stessa Agenzia delle Entrate, attestante l’adesione alla procedura di definizione agevolata delle controversie, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento (legge n. 197 del 2022).
La Decisione della Corte: Focus sull’Estinzione del Processo Tributario
La Corte di Cassazione, preso atto della documentazione prodotta, non è entrata nel merito della questione originaria. Ha invece constatato che si erano verificate le condizioni previste dalla legge per dichiarare l’estinzione del processo tributario. La decisione si fonda sull’interpretazione della normativa speciale che disciplina le definizioni agevolate, la quale attribuisce all’inserimento della controversia negli appositi elenchi un valore probatorio di avvenuta definizione.
Le Motivazioni
La motivazione del decreto è prettamente procedurale e si basa sull’applicazione diretta della legge n. 197 del 2022 e del d.l. n. 13 del 2023. I giudici hanno rilevato che l’inserimento dell’atto impositivo nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate serve a documentare la “regolare definizione della controversia”.
Secondo l’articolo 1, comma 198, della citata legge, questa circostanza comporta l’estinzione del processo, a meno che una delle parti non si opponga. La legge, infatti, lascia aperta una finestra per le parti, che possono chiedere la fissazione di un’udienza per discutere la questione, come previsto dall’articolo 391 del codice di procedura civile.
Un altro punto fondamentale chiarito dalla Corte riguarda la gestione delle spese legali. In caso di estinzione del processo tributario per questa via, l’ultimo periodo del comma 198 stabilisce che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non vi è, quindi, una condanna alle spese, ma una semplice cristallizzazione della situazione esistente al momento dell’estinzione.
Conclusioni
Le implicazioni pratiche di questo decreto sono significative. La pronuncia conferma che l’adesione alle procedure di definizione agevolata rappresenta una via efficace e rapida per chiudere le liti fiscali pendenti, anche in Cassazione. L’iter è quasi automatico: una volta che l’Agenzia delle Entrate attesta l’avvenuta definizione, il giudice ne prende atto e dichiara il processo estinto. Per i contribuenti e i loro difensori, è fondamentale comprendere che, salvo contestazioni specifiche da sollevare tempestivamente, il contenzioso si chiude senza una decisione sul merito e con le spese legali che restano a carico di chi le ha sostenute fino a quel momento.
Cosa succede a un processo tributario se il contribuente aderisce a una definizione agevolata?
Il processo viene dichiarato estinto. L’inserimento dell’atto in un apposito elenco da parte dell’Agenzia delle Entrate documenta l’avvenuta definizione della lite e determina la chiusura del giudizio.
Le parti possono opporsi alla dichiarazione di estinzione?
Sì, la legge prevede la possibilità per le parti di chiedere la fissazione di un’udienza per discutere la questione, ai sensi dell’art. 391 del codice di procedura civile, qualora ritengano che non sussistano i presupposti per l’estinzione.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non è prevista una condanna al pagamento delle spese della controparte.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21658 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 21658 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 28/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 2117/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
contro
DI COGNOME NOME, DI COGNOME, DI COGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lombardia n.5209/15/2018 depositata il 28/11/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 11/07/2025