Estinzione Processo Tributario: La Cassazione Conferma la Chiusura per Definizione Agevolata
L’estinzione del processo tributario rappresenta una delle modalità con cui una controversia tra Fisco e contribuente può concludersi. Recentemente, la Corte di Cassazione, con un decreto, ha fornito importanti chiarimenti su come opera questo istituto nel contesto delle cosiddette ‘definizioni agevolate’, meccanismi che consentono di chiudere i contenziosi a condizioni favorevoli. Analizziamo insieme questa decisione per capire le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: Dalla Notifica dell’Atto alla Definizione Agevolata
La vicenda trae origine da un ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale che era favorevole a un contribuente. Mentre il giudizio era pendente in Cassazione, il contribuente ha approfittato delle disposizioni normative contenute nella Legge n. 197 del 2022 per risolvere in via agevolata la controversia fiscale.
Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate ha trasmesso alla Corte un elenco contenente gli atti impositivi per i quali era stata perfezionata la definizione agevolata. Tra questi figurava anche l’atto oggetto del giudizio in corso. Questa comunicazione è il passaggio chiave che ha innescato il meccanismo di estinzione.
La Decisione della Corte e l’Estinzione del Processo Tributario
La Corte di Cassazione, ricevuta la comunicazione e preso atto della documentazione, ha dichiarato l’estinzione del processo tributario. La decisione si fonda sull’applicazione diretta della normativa speciale introdotta per accelerare la chiusura dei contenziosi pendenti.
Il Ruolo della Legge n. 197/2022
Il decreto sottolinea come l’inserimento dell’atto impositivo nell’elenco trasmesso dall’Agenzia Fiscale costituisca prova della ‘regolare definizione della controversia’. La legge, in particolare il comma 198 dell’art. 1, prevede espressamente che, in questi casi, il processo si estingua. Viene fatta salva la possibilità per le parti di richiedere una fissazione d’udienza, ma solo in specifiche circostanze previste dal codice di procedura civile, come ad esempio per contestare la sussistenza dei presupposti per l’estinzione.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione del decreto è lineare e si basa su un’interpretazione letterale delle norme sulla definizione agevolata delle liti. I giudici hanno rilevato che la procedura prevista dalla Legge n. 197 del 2022 e dal successivo D.L. n. 13 del 2023 è stata concepita proprio per ridurre il carico dei giudizi di legittimità. La trasmissione dell’elenco da parte dell’Agenzia delle Entrate agisce come una certificazione del buon esito della procedura di definizione, eliminando di fatto l’oggetto del contendere.
Un punto cruciale affrontato nel decreto riguarda la gestione delle spese processuali. La Corte ha chiarito che, ai sensi dell’ultimo periodo del citato comma 198, in caso di estinzione per definizione agevolata, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non vi è, quindi, una condanna alle spese a carico della parte soccombente, poiché il giudizio non arriva a una conclusione nel merito.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia conferma l’efficacia degli strumenti di definizione agevolata come meccanismo per deflazionare il contenzioso tributario. Per i contribuenti, essa rappresenta la certezza che, una volta perfezionata la procedura di sanatoria, il relativo giudizio pendente verrà automaticamente chiuso, senza ulteriori strascichi processuali. Per le imprese e i professionisti, la decisione ribadisce l’importanza di monitorare attentamente le normative speciali in materia fiscale, che possono offrire opportunità significative per risolvere controversie in modo rapido ed economico. Infine, la regola sulla compensazione delle spese legali incentiva l’adesione a tali procedure, eliminando il rischio di una condanna al pagamento delle spese della controparte.
Cosa succede a un processo tributario se il contribuente aderisce a una definizione agevolata?
Il processo viene dichiarato estinto. La comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate alla Corte che la controversia è stata definita in via agevolata è sufficiente a determinare la chiusura del giudizio.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non c’è una condanna alle spese, ma ognuna delle parti sostiene i costi che ha sostenuto fino a quel momento.
Dopo la comunicazione dell’avvenuta definizione agevolata, le parti possono ancora chiedere un’udienza?
Sì, la legge fa salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione di un’udienza ai sensi dell’art. 391, terzo comma, del codice di procedura civile, ad esempio per contestare che i presupposti per l’estinzione si siano effettivamente verificati.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21786 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 21786 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 29/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 7372/2019 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
contro
COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME e DI NOME
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Sicilia n.3631/12/2018 depositata il 06/09/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 24/07/2025