Estinzione Processo Tributario: Analisi del Decreto della Cassazione
L’estinzione del processo tributario rappresenta una modalità di chiusura della lite tra Fisco e contribuente che non giunge a una sentenza sul merito della questione. Recentemente, un decreto della Corte di Cassazione ha fornito un chiaro esempio di applicazione di questo istituto, basandosi sulle normative introdotte per la definizione agevolata delle controversie pendenti.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate contro una sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale. Durante il corso del giudizio di legittimità, è intervenuta una nuova normativa (Legge n. 197 del 2022) che ha offerto ai contribuenti la possibilità di definire in modo agevolato le liti fiscali pendenti.
In adempimento a tale normativa, l’Agenzia delle Entrate ha trasmesso un elenco contenente gli atti impositivi per i quali era stata raggiunta una definizione. Tra questi figurava anche l’atto oggetto del contenzioso in esame. Tale inserimento nell’elenco funge da prova della regolare chiusura della controversia.
La Decisione della Corte e l’Estinzione del Processo Tributario
La Corte di Cassazione, preso atto della documentazione prodotta, ha dichiarato l’estinzione del processo. La decisione si fonda sull’applicazione diretta del comma 198 dell’art. 1 della Legge n. 197 del 2022. Questa norma stabilisce che, una volta documentata la definizione agevolata e in assenza di un diniego da parte del contribuente, il processo si estingue.
La Corte ha inoltre precisato che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, come previsto dall’ultimo periodo dello stesso comma 198. Viene fatta salva, comunque, la possibilità per le parti di richiedere la fissazione di un’udienza ai sensi dell’art. 391 del codice di procedura civile.
Le Motivazioni
Le motivazioni alla base del decreto sono lineari e strettamente legate al dettato normativo. L’inserimento dell’atto impositivo nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate è considerato prova sufficiente della avvenuta definizione della controversia. Questo meccanismo, previsto dalla legge per accelerare la chiusura delle liti pendenti, opera in modo quasi automatico. La Corte non entra nel merito della pretesa fiscale, ma si limita a verificare la sussistenza dei presupposti formali per l’estinzione: la documentata definizione agevolata e l’assenza di un diniego.
Le Conclusioni
Il provvedimento in esame conferma l’efficacia delle procedure di definizione agevolata come strumento per ridurre il contenzioso tributario. Per i contribuenti e i professionisti, emerge l’importanza di monitorare attentamente la propria posizione e le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate. La semplice inclusione in un elenco può determinare la fine del giudizio, con conseguenze dirette anche sulla ripartizione delle spese legali. La decisione ribadisce che, in caso di estinzione per questa via, ciascuna parte sopporta i costi che ha sostenuto, senza possibilità di rivalsa sulla controparte.
Quando si verifica l’estinzione del processo tributario in base alla normativa citata nel decreto?
L’estinzione si verifica quando l’atto impositivo oggetto della controversia viene inserito nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate, che documenta la regolare definizione della lite secondo le norme agevolative (L. 197/2022), e quando non vi è un diniego da parte del contribuente.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
Secondo quanto stabilito dal decreto, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non è prevista una condanna alle spese per la parte soccombente.
Dopo la dichiarazione di estinzione, le parti hanno ancora qualche possibilità di intervento?
Sì, il decreto fa salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 del codice di procedura civile.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22643 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 22643 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 05/08/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 9349/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
contro
COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME e NOME
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Veneto n.1187/06/2021 depositata il 01/10/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 30/07/2025