Estinzione Processo Tributario: La Prova della Definizione Agevolata Chiude la Lite
L’estinzione del processo tributario per adesione a una definizione agevolata rappresenta un’importante opportunità per i contribuenti di chiudere le liti pendenti con il Fisco. Un recente decreto della Corte di Cassazione chiarisce i meccanismi e gli effetti di questa procedura, sottolineando come la documentazione formale dell’adesione sia sufficiente a determinare la fine del contenzioso. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Una società in liquidazione era coinvolta in un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate. La controversia, originata da un atto impositivo, era giunta fino al giudizio di legittimità davanti alla Corte di Cassazione, su ricorso della stessa Agenzia. Nel frattempo, la società si era avvalsa delle disposizioni contenute nella legge n. 197 del 2022, che prevedono la possibilità di definire in modo agevolato le liti fiscali pendenti. L’Agenzia delle Entrate, in ottemperanza a una normativa successiva (d.l. n. 13 del 2023), aveva trasmesso un elenco ufficiale contenente gli atti impositivi per i quali era avvenuta la definizione, includendo quello relativo alla società.
La Decisione della Corte e l’Estinzione del Processo Tributario
La Corte di Cassazione ha preso atto della situazione e ha emesso un decreto con cui ha dichiarato l’estinzione del processo. La decisione si fonda sull’applicazione diretta della normativa speciale in materia di definizione delle liti tributarie.
Il Valore Probatorio dell’Elenco Ufficiale
Il punto centrale della decisione è il valore attribuito all’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate. Secondo i giudici, l’inserimento dell’atto impositivo in tale elenco costituisce prova documentale della regolare definizione della controversia. Questo adempimento, previsto dalla legge per accelerare la chiusura dei giudizi pendenti, certifica che il contribuente ha completato correttamente la procedura, eliminando la materia del contendere.
L’Automatismo dell’Estinzione del Processo Tributario
La normativa di riferimento (art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022) stabilisce che, una volta perfezionata la definizione agevolata e in assenza di un provvedimento di diniego da parte dell’amministrazione finanziaria, il processo si estingue automaticamente. La Corte, pertanto, non ha dovuto fare altro che prendere atto di questa circostanza e dichiarare formalmente la fine del giudizio, fatta salva la facoltà delle parti di chiedere una fissazione di udienza in casi particolari.
Le Motivazioni
Le motivazioni del decreto si basano su un’interpretazione letterale e sistematica delle norme sulla tregua fiscale. La Corte ha rilevato che l’inserimento dell’atto nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate documenta in modo inequivocabile la regolare definizione della controversia secondo le forme previste dalla legge. Questa circostanza, unita all’assenza di un diniego formale, attiva il meccanismo di estinzione previsto dal comma 198 dell’art. 1 della legge n. 197/2022. Di conseguenza, il presupposto per la prosecuzione del giudizio viene a mancare. Per quanto riguarda le spese processuali, la Corte ha applicato la regola specifica dettata dallo stesso comma 198, il quale prevede che, in caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
Le Conclusioni
La pronuncia conferma l’efficacia degli strumenti di definizione agevolata come mezzo per ridurre il contenzioso tributario. Per i contribuenti, emerge un’importante indicazione pratica: la prova dell’avvenuta definizione è fornita direttamente dall’amministrazione finanziaria attraverso i suoi elenchi ufficiali, semplificando l’iter per la chiusura del processo. Inoltre, la regola sulla compensazione delle spese legali rappresenta un elemento di certezza, poiché ogni parte sa fin dall’inizio che dovrà sostenere i propri costi legali, indipendentemente dall’esito che avrebbe potuto avere il giudizio.
Cosa succede a un processo tributario se il contribuente aderisce a una definizione agevolata della lite?
In base alla normativa applicata nel caso di specie, il processo viene dichiarato estinto, ponendo fine alla controversia in modo definitivo.
Come si dimostra di aver regolarmente definito la controversia ai fini dell’estinzione del processo?
L’inserimento dell’atto impositivo nell’elenco ufficiale trasmesso dall’Agenzia delle Entrate è considerato prova documentale sufficiente della regolare definizione della lite.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
La legge stabilisce che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Ciascuna parte, quindi, sostiene i propri costi legali.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19510 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 19510 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 15/07/2025
DECRETO
AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE
sul ricorso iscritto al n. 27797/2022 R.G. proposto da: DELLO STATO
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa nel precedente grado di giudizio, dall’avvocato NOME COGNOME
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n.3439/07/2022 depositata il 15/04/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, il 11/07/2025