Estinzione Processo Tributario: Quando la Definizione Agevolata Chiude il Contenzioso
L’istituto della definizione agevolata rappresenta uno strumento cruciale per deflazionare il contenzioso tributario. Un recente decreto della Corte di Cassazione chiarisce le modalità con cui si arriva all’estinzione processo tributario una volta che il contribuente ha aderito a questa procedura. Analizziamo insieme una decisione che illustra perfettamente il meccanismo previsto dalla legge n. 197 del 2022, delineando un percorso chiaro per la chiusura definitiva delle liti pendenti con il Fisco.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da un ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate dinanzi alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. Il contenzioso vedeva contrapposta l’amministrazione finanziaria a due società private.
Durante la pendenza del giudizio di legittimità, è intervenuta la normativa sulla definizione agevolata delle liti pendenti (legge n. 197 del 2022). Le società contribuenti hanno usufruito di questa opportunità per sanare la propria posizione. Successivamente, la stessa Agenzia delle Entrate ha trasmesso alla Corte un elenco di controversie per le quali era stata perfezionata la definizione, includendovi anche quella in esame. Questo atto ha di fatto innescato il procedimento per la dichiarazione di estinzione del giudizio.
La Decisione della Corte: L’Estinzione del Processo Tributario per Definizione Agevolata
La Corte di Cassazione, V Sezione Civile, ha accolto l’istanza e, con decreto, ha dichiarato l’estinzione dell’intero processo. La Corte ha constatato che l’inserimento della controversia nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate funge da prova della regolare definizione della lite, secondo le forme previste dalla legge.
Inoltre, i giudici hanno rilevato che, allo stato attuale, non risultava alcun provvedimento di diniego della definizione da parte dell’amministrazione finanziaria. Di conseguenza, si sono verificate le condizioni previste dall’art. 1, comma 198, della legge n. 197/2022, che impone la declaratoria di estinzione. La Corte ha altresì stabilito che, conformemente alla stessa norma, le spese del processo estinto rimangono a carico della parte che le ha sostenute.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni del decreto sono lineari e si basano su un’applicazione diretta della normativa speciale in materia. Il ragionamento della Corte si articola sui seguenti punti chiave:
1. Valore Probatorio dell’Elenco: L’inserimento della causa nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate è considerato un atto che documenta ufficialmente l’avvenuta e regolare definizione della controversia. Non è necessaria un’ulteriore prova da parte del contribuente.
2. Automatismo dell’Estinzione: In presenza di una definizione perfezionata e in assenza di un diniego formale, l’estinzione del processo è un effetto automatico previsto dalla legge. Il giudice ha il compito di prenderne atto e dichiararla formalmente.
3. Regime delle Spese: La norma speciale (art. 1, comma 198, L. 197/2022) deroga alla regola generale della soccombenza. In caso di estinzione per definizione agevolata, ogni parte sopporta le proprie spese legali. Questa previsione incentiva l’adesione alla procedura, eliminando l’incertezza legata alla condanna alle spese.
La Corte ricorda, infine, che resta salva per le parti la facoltà di richiedere la fissazione di un’udienza per discutere eventuali contestazioni relative alla procedura di estinzione, come previsto dal Codice di procedura civile.
Conclusioni
Questa decisione della Suprema Corte conferma l’efficacia e la celerità del meccanismo di estinzione processo tributario legato alle definizioni agevolate. Per i contribuenti, rappresenta la certezza che, una volta aderito correttamente alla sanatoria, il contenzioso si chiuderà senza ulteriori strascichi, inclusa la questione delle spese legali. Per l’amministrazione finanziaria e il sistema giudiziario, è uno strumento fondamentale per ridurre il numero di processi pendenti, alleggerendo il carico di lavoro delle corti e garantendo un incasso certo per l’erario. Il provvedimento sottolinea l’importanza di una corretta comunicazione tra l’Agenzia delle Entrate e gli uffici giudiziari per una rapida definizione delle liti.
In quali circostanze un processo tributario può essere dichiarato estinto per definizione agevolata?
Un processo tributario viene dichiarato estinto quando la controversia viene inclusa in un elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate che attesta la regolare definizione agevolata secondo la legge (in questo caso, la L. 197/2022), e non vi sia un provvedimento di diniego.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
Secondo la normativa applicata in questo caso (art. 1, comma 198, L. 197/2022), le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non è prevista una compensazione o una condanna alle spese.
Le parti possono opporsi all’estinzione automatica del processo?
Sì, il decreto specifica che è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione di un’udienza ai sensi dell’art. 391, terzo comma, del codice di procedura civile, per sollevare eventuali contestazioni in merito.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19322 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 19322 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 14/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 20074/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentate e difese da ll’avvocato NOME
avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA n. 168/18/2020 depositata il 24/01/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 09/07/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 09/07/2025
La Presidente Titolare