Estinzione Processo Tributario: La Cassazione Conferma la Chiusura per Definizione Agevolata
L’estinzione del processo tributario a seguito di definizione agevolata rappresenta uno strumento cruciale per deflazionare il contenzioso e offrire una via d’uscita rapida alle liti tra Fisco e contribuente. Una recente decisione della Corte di Cassazione ha ribadito i meccanismi procedurali che portano alla chiusura del giudizio in questi casi, chiarendo in particolare il valore probatorio degli elenchi trasmessi dall’Amministrazione Finanziaria e il regime delle spese legali.
I Fatti del Caso: La Controversia tra Contribuente e Fisco
Il caso trae origine da un ricorso presentato dall’Amministrazione Finanziaria contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale favorevole a una società contribuente. Durante la pendenza del giudizio di legittimità in Cassazione, la società si avvaleva della possibilità di chiudere la lite attraverso la procedura di definizione agevolata introdotta dalla Legge n. 197 del 2022.
In conformità con le nuove normative, volte a ridurre i tempi dei giudizi, l’Amministrazione Finanziaria trasmetteva alla Corte un elenco delle controversie per le quali era stata perfezionata la definizione. La lite in questione era inclusa in tale elenco, attestando così il buon esito della procedura conciliativa.
La Decisione della Corte sull’Estinzione del Processo Tributario
La Corte di Cassazione, prendendo atto della situazione, ha emesso un decreto con cui ha dichiarato formalmente l’estinzione del processo tributario. La decisione si fonda sull’applicazione diretta delle norme speciali che regolano la definizione agevolata delle controversie pendenti.
Il Ruolo della Legge sulla Definizione Agevolata
Il decreto fa esplicito riferimento all’articolo 1, commi 186 e seguenti, della Legge n. 197 del 2022. Questa normativa stabilisce che le liti pendenti possono essere definite dal contribuente, portando all’estinzione del giudizio. La procedura si perfeziona con la presentazione della domanda e il pagamento degli importi dovuti.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha motivato la sua decisione evidenziando due punti fondamentali. In primo luogo, l’inserimento della controversia nell’elenco trasmesso dall’Amministrazione Finanziaria costituisce la prova documentale della regolare definizione della lite. Questo atto, unito all’assenza di un provvedimento di diniego da parte dell’ufficio, conferma in via definitiva il perfezionamento della procedura.
In secondo luogo, i giudici hanno applicato il comma 198 dello stesso articolo 1, il quale prevede che, in caso di definizione agevolata, il processo si estingue. La norma fa salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione di un’udienza, ma in assenza di tale richiesta e di contestazioni, l’estinzione opera automaticamente.
Infine, per quanto riguarda le spese processuali, la Corte ha applicato l’ultima parte del medesimo comma 198, stabilendo che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Si tratta di una deroga al principio generale della soccombenza, giustificata dalla natura conciliativa della procedura.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione in esame conferma la volontà del legislatore di semplificare e accelerare la chiusura delle liti fiscali attraverso gli strumenti di definizione agevolata. Per i contribuenti e i professionisti, emerge chiaramente che l’inclusione nell’elenco dell’Amministrazione Finanziaria è l’elemento chiave per ottenere la declaratoria di estinzione. Inoltre, la regola sulla compensazione delle spese legali (ciascuna parte sostiene le proprie) rappresenta un elemento certo da considerare al momento di valutare l’adesione a tali procedure, eliminando l’incertezza legata a una possibile condanna al pagamento delle spese della controparte.
Cosa succede a un processo tributario se il contribuente aderisce a una definizione agevolata della lite?
Il processo si estingue. Secondo la normativa applicata dalla Corte, la corretta adesione alla procedura di definizione agevolata porta alla chiusura definitiva del giudizio.
Come viene gestita la ripartizione delle spese legali in caso di estinzione del processo tributario per definizione agevolata?
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Ciò significa che ogni parte (contribuente e Amministrazione Finanziaria) paga i propri costi legali, senza alcuna condanna a carico dell’altra.
Quale documento prova che la definizione agevolata della controversia è andata a buon fine?
La prova è costituita dall’inserimento della controversia nell’elenco trasmesso dall’Amministrazione Finanziaria alla Corte, che documenta la regolare definizione della lite, e dall’assenza di un successivo provvedimento di diniego.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21842 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 21842 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 29/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 27317/2019 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME RAGIONE_SOCIALE e NOME
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lombardia n.595/06/2019 depositata il 07/02/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 23/07/2025