Estinzione Processo Tributario: La Cassazione chiarisce l’effetto della Definizione Agevolata
L’estinzione del processo tributario a seguito di definizione agevolata delle liti è un meccanismo cruciale introdotto dal legislatore per ridurre il contenzioso pendente. Un recente decreto della Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti importanti sul funzionamento di questa procedura, confermando come l’inserimento della controversia in appositi elenchi da parte dell’Agenzia delle Entrate sia sufficiente a documentare la regolare definizione della lite e a determinare, di conseguenza, la fine del giudizio.
I Fatti di Causa
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava un ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate avverso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale. La controversia verteva su un atto impositivo emesso nei confronti di un contribuente. Tuttavia, mentre il processo era pendente in Cassazione, è intervenuta la normativa sulla definizione agevolata delle liti (Legge n. 197/2022), alla quale il contribuente ha aderito.
L’Agenzia delle Entrate, in ottemperanza a una specifica disposizione normativa (art. 40, comma 3, del D.L. n. 13/2023), ha trasmesso alla Corte un elenco delle controversie per le quali era stata perfezionata la definizione agevolata, includendovi anche quella in esame.
Il Ruolo della Definizione Agevolata nell’Estinzione Processo Tributario
La legislazione sulla definizione agevolata delle liti pendenti (comunemente nota come “pace fiscale” o “rottamazione delle liti”) mira a consentire ai contribuenti di chiudere i contenziosi con il Fisco pagando un importo ridotto. La Legge n. 197 del 2022, all’art. 1, commi 186 e seguenti, ha disciplinato dettagliatamente questa procedura.
Il comma 198 della stessa legge stabilisce chiaramente che i giudizi definiti secondo queste modalità si estinguono. Il decreto in commento si sofferma proprio sull’applicazione di questa norma, evidenziando come l’inserimento del contenzioso nell’elenco ufficiale trasmesso dall’Agenzia delle Entrate costituisca la prova documentale della regolare definizione della controversia. Questo passaggio procedurale diventa, quindi, il presupposto per la dichiarazione formale di estinzione del processo tributario.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, nel suo decreto, ha rilevato due elementi fondamentali. In primo luogo, l’inserimento della lite nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate documenta in modo ufficiale la “regolare definizione della controversia”. In secondo luogo, non risultava alcun diniego alla definizione da parte dell’amministrazione finanziaria, come previsto dal comma 200 della medesima legge.
Sulla base di queste premesse, i giudici hanno concluso che il processo doveva considerarsi estinto ai sensi del citato comma 198. La Corte ha precisato che la sua funzione, in questo contesto, è quella di prendere atto di una causa di estinzione già verificatasi per legge. Viene fatta salva, comunque, la possibilità per le parti di richiedere la fissazione di un’udienza, come previsto dall’art. 391 del codice di procedura civile, qualora ritenessero di dover sollevare questioni in merito.
Infine, per quanto riguarda le spese processuali, il decreto ha applicato la regola specifica prevista sempre dal comma 198: le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione della Cassazione conferma l’efficacia e l’automatismo del meccanismo di estinzione legato alla definizione agevolata. Per i contribuenti e i loro difensori, ciò significa che una volta perfezionata la procedura di definizione e una volta che la lite viene inserita negli elenchi ufficiali, l’esito del processo è segnato, salvo casi eccezionali. Questo non solo accelera la chiusura dei contenziosi ma offre anche certezza giuridica. L’aspetto relativo alle spese, con la compensazione di fatto tra le parti (ciascuna sostiene le proprie), rappresenta un ulteriore incentivo alla definizione transattiva delle pendenze fiscali, contribuendo a deflazionare il carico dei tribunali tributari.
Cosa comporta l’inserimento di una lite fiscale negli elenchi per la definizione agevolata?
L’inserimento attesta la regolare definizione della controversia e costituisce il presupposto per la dichiarazione di estinzione del processo tributario da parte del giudice.
Chi paga le spese legali quando un processo tributario si estingue per definizione agevolata?
In base alla normativa applicata nel decreto (art. 1, comma 198, L. 197/2022), le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. In pratica, ogni parte sostiene i propri costi.
Dopo la dichiarazione di estinzione per definizione agevolata, è ancora possibile chiedere un’udienza?
Sì, la legge fa salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione di un’udienza ai sensi dell’art. 391 del codice di procedura civile, presumibilmente per contestare la sussistenza dei presupposti per l’estinzione stessa.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21844 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 21844 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 29/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 5859/2019 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Sardegna n.1054/04/2018 depositata il 06/11/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 23/07/2025