Estinzione Processo Tributario: La Cassazione Chiarisce i Requisiti
L’estinzione del processo tributario a seguito di procedure di definizione agevolata rappresenta un meccanismo fondamentale per deflazionare il contenzioso e velocizzare la risoluzione delle liti fiscali. Con un recente decreto, la Corte di Cassazione ha ribadito i presupposti procedurali che conducono a tale esito, chiarendo il ruolo dell’inerzia delle parti nel determinare la fine del giudizio.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate avverso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale. Durante la pendenza del giudizio in Cassazione, la controversia è stata oggetto di una procedura di definizione agevolata, come previsto da una recente normativa volta a ridurre i tempi dei giudizi di legittimità. L’Amministrazione Finanziaria ha quindi trasmesso l’elenco delle cause definite, includendo quella in esame, attestando così l’avvenuta regolarizzazione della pendenza.
La Decisione della Corte e l’Estinzione del Processo Tributario
La Corte di Cassazione, V Sezione Civile, ha emesso un decreto con cui ha dichiarato l’estinzione del processo tributario. La decisione non entra nel merito della controversia, ma si limita a prendere atto del verificarsi delle condizioni procedurali previste dalla legge per la chiusura del giudizio. La Corte ha inoltre stabilito che le spese legali sostenute dalle parti restano a carico di chi le ha anticipate, senza alcuna condanna.
Le Motivazioni della Decisione
Il decreto si fonda su una precisa catena logica basata sulla normativa speciale in materia di definizione delle liti pendenti (in particolare l’art. 5 della L. 130/2022 e l’art. 40 del D.L. 13/2023). Le motivazioni possono essere così riassunte:
1. Prova della Definizione: L’inserimento della causa nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate costituisce prova sufficiente della regolare definizione della controversia. Questo atto amministrativo attesta che i presupposti per la chiusura agevolata della lite sono stati soddisfatti.
2. Assenza di Diniego: Non risulta che la controparte abbia manifestato un diniego o un’opposizione alla procedura di definizione agevolata, come previsto dalla normativa.
3. Mancata Istanza di Trattazione: Elemento decisivo è stata l’inerzia di entrambe le parti. Entro il termine di legge, nessuna ha presentato un’istanza di trattazione per chiedere la prosecuzione del giudizio. La Corte chiarisce che una eventuale istanza finalizzata unicamente a ottenere la declaratoria di estinzione non sarebbe stata considerata valida ai fini della prosecuzione.
Alla luce di questi tre elementi, il comma 12 dell’art. 5 della legge citata impone la declaratoria di estinzione del processo. Viene fatta salva, comunque, la facoltà delle parti di chiedere la fissazione di un’udienza ai sensi dell’art. 391 c.p.c., ma in assenza di tale richiesta, l’esito è segnato.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La pronuncia in esame conferma l’automatismo della procedura di estinzione del processo tributario in caso di definizione agevolata. Per i contribuenti e i professionisti, le implicazioni sono chiare: una volta che la lite è inserita negli elenchi dell’Agenzia e non vi è interesse a proseguire il giudizio, l’inerzia processuale è la condotta che porta all’estinzione. Al contrario, chi intende contestare la definizione o proseguire la causa per altri motivi deve attivarsi presentando una specifica istanza di trattazione. Infine, la decisione ribadisce un principio importante in materia di spese legali in questi contesti: ciascuna parte sopporta i propri costi, senza che vi sia una vittoria o una soccombenza da cui far scaturire una condanna.
Cosa succede se una controversia tributaria viene inserita negli elenchi per la definizione agevolata e nessuna delle parti fa nulla?
Secondo la Corte, se la controversia è inclusa nell’elenco che attesta la regolare definizione e nessuna parte presenta un’istanza di trattazione entro i termini di legge, il processo viene dichiarato estinto.
È sufficiente l’inserimento della lite nell’elenco dell’Agenzia delle Entrate per ottenere l’estinzione del processo tributario?
Sì, l’inserimento nell’elenco documenta la regolare definizione della controversia. In assenza di un’istanza di trattazione per proseguire il giudizio, questo è sufficiente per la declaratoria di estinzione.
In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, chi paga le spese legali?
Il decreto stabilisce che, ai sensi della normativa applicata, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non vi è quindi una condanna alle spese a carico di una delle parti.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19040 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 19040 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 11/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 32666/2019 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
contro
STUDIO LEGALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME e NOME COGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
Avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. MILANO n. 1401/14/2019 depositata il 27/03/2019 , pronunciata con riferimento all’atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione;
che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione);
che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 01/07/2025