Estinzione Processo Tributario: Come Funziona la Definizione della Controversia
L’estinzione processo tributario rappresenta una delle modalità con cui può concludersi una lite tra il contribuente e l’Amministrazione Finanziaria. Anziché attendere una sentenza che decida nel merito, il giudizio si chiude anticipatamente. Ciò accade, ad esempio, quando le parti raggiungono un accordo attraverso procedure di definizione agevolata previste dalla legge. Un recente decreto della Corte di Cassazione chiarisce proprio questo meccanismo, mostrando come la prova della definizione della controversia porti alla formale chiusura del contenzioso.
I Fatti del Caso
Il caso in esame trae origine dal ricorso presentato da un gruppo di contribuenti, tra cui persone fisiche e una società, avverso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna. I ricorrenti avevano impugnato un atto impositivo emesso dall’Agenzia delle Entrate. Mentre il processo era pendente dinanzi alla Corte di Cassazione, i contribuenti hanno aderito a una delle procedure di definizione agevolata delle liti fiscali, previste dalla Legge n. 197 del 2022.
La Decisione della Corte e l’Estinzione Processo Tributario
La Corte di Cassazione, una volta ricevuta la comunicazione dell’avvenuta definizione della controversia, ha emesso un decreto con cui ha dichiarato l’estinzione processo tributario. La Corte ha rilevato che il contenzioso era stato inserito nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate, come previsto dal D.L. n. 13 del 2023. Tale inserimento funge da prova documentale della regolare definizione della lite, eliminando la materia del contendere e, di conseguenza, rendendo superfluo il proseguimento del giudizio.
La Gestione delle Spese Processuali
Un punto fondamentale chiarito dal decreto riguarda la ripartizione delle spese legali. In linea con quanto stabilito dal comma 198 dell’art. 1 della Legge n. 197 del 2022, la Corte ha disposto che le spese del processo estinto restino a carico della parte che le ha anticipate. Questo significa che ciascuna parte (i contribuenti da un lato e l’Agenzia delle Entrate dall’altro) sostiene i propri costi legali, senza che vi sia una condanna al pagamento delle spese della controparte.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione del decreto si fonda su un’applicazione diretta e consequenziale delle norme sulla definizione agevolata delle liti pendenti. La ratio di tali leggi è deflazionare il contenzioso tributario, offrendo ai contribuenti una via d’uscita più rapida ed economicamente vantaggiosa rispetto a un lungo processo.
La Corte ha verificato due elementi chiave:
1. L’inserimento del ricorso nell’elenco: Questo adempimento da parte dell’Agenzia delle Entrate certifica ufficialmente che la controversia è stata regolarmente definita secondo le procedure di legge.
2. L’assenza di diniego: Non risultava alcun atto di diniego da parte dell’Amministrazione Finanziaria, confermando così il perfezionamento dell’accordo.
Sulla base di questi presupposti, l’estinzione del processo diventa un atto dovuto, salvo la rara possibilità che una delle parti chieda comunque la fissazione di un’udienza per discutere specifici aspetti procedurali, come previsto dall’art. 391 del codice di procedura civile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questo decreto conferma la validità e l’efficacia delle procedure di definizione agevolata come strumento per chiudere le liti fiscali. Per i contribuenti, le implicazioni pratiche sono significative:
* Certezza del Diritto: Aderire a una sanatoria e vederla confermata dalla Cassazione offre certezza sulla chiusura definitiva della pendenza fiscale.
* Risparmio di Tempo e Costi: Si evita di attendere i lunghi tempi della giustizia e si ottiene un risparmio sulle spese legali future.
* Regola sulle Spese: La norma che lascia le spese a carico di chi le ha sostenute è un elemento da considerare attentamente al momento di valutare l’adesione alla definizione agevolata. Sebbene si eviti il rischio di una condanna alle spese della controparte, si deve comunque far fronte ai costi già sostenuti per la propria difesa.
Cosa succede a un processo in Cassazione se il contribuente definisce la controversia con l’Agenzia delle Entrate?
Il processo viene dichiarato estinto, poiché viene a mancare la materia del contendere. La definizione della lite, se regolarmente perfezionata, porta alla chiusura del giudizio senza una decisione nel merito.
Come viene provata la definizione della controversia nel giudizio di legittimità?
La prova è fornita dall’inserimento della controversia in un apposito elenco che l’Agenzia delle Entrate trasmette alla Corte di Cassazione, come previsto dalle specifiche norme sulla definizione agevolata. Questo atto documenta la regolare chiusura della pendenza fiscale.
In caso di estinzione del processo tributario per definizione della controversia, chi paga le spese legali?
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Ciascuna parte, quindi, sostiene i propri costi legali sostenuti fino a quel momento, senza alcuna condanna a rimborsare le spese della controparte.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21934 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 21934 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 30/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 5881/2022 R.G. proposto da:
COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME, COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. EMILIA ROMAGNA n.982/05/2021 depositata il 15/07/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n.13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art.1, commi 186 e segg., della legge n.197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art.1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, il 16/07/2025