Estinzione Processo Tributario: La Definizione Agevolata Chiude la Causa in Cassazione
L’adesione alle procedure di definizione agevolata, comunemente note come ‘condoni’ o ‘sanatorie’, rappresenta uno strumento efficace per porre fine a lunghe e complesse liti con il Fisco. Un recente decreto della Corte di Cassazione chiarisce l’effetto automatico di tale adesione, portando alla estinzione del processo tributario pendente. Questa decisione offre importanti spunti sulla gestione del contenzioso e sulle opportunità offerte dalla legislazione speciale.
La Vicenda Giudiziaria
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un contribuente contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio. La controversia verteva su un atto impositivo emesso dall’Amministrazione Finanziaria. Giunta la causa dinanzi alla Corte di Cassazione per il giudizio di legittimità, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo: l’adesione del contribuente alla definizione agevolata delle liti pendenti, introdotta dalla legge n. 197 del 2022.
L’Impatto della Definizione Agevolata sull’Estinzione del Processo Tributario
La normativa di riferimento (art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197/2022) ha offerto ai contribuenti la possibilità di chiudere le proprie pendenze fiscali a condizioni vantaggiose. Nel caso specifico, il contribuente ha utilizzato questa facoltà. L’Amministrazione Finanziaria, a sua volta, ha incluso la controversia in un elenco trasmesso alla Corte, confermando di fatto il perfezionamento della procedura di definizione agevolata.
Questo adempimento formale non è un mero atto burocratico; al contrario, come sottolineato nel decreto, esso documenta la regolare definizione della lite e assume un valore probatorio fondamentale per la sorte del processo.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, preso atto della documentazione prodotta, ha agito in conformità con quanto previsto dal comma 198 del medesimo articolo 1. Tale norma stabilisce che, una volta perfezionata la definizione agevolata e in assenza di un provvedimento di diniego da parte dell’ufficio, il processo si estingue. L’estinzione è, quindi, un effetto automatico previsto dalla legge.
I giudici hanno rilevato che l’inserimento della controversia nell’elenco trasmesso dall’Amministrazione Finanziaria costituiva la prova della regolare definizione della lite. Di conseguenza, non era necessario procedere oltre con l’esame del merito del ricorso. Il decreto dichiara semplicemente estinto il processo, specificando che le spese legali sostenute dalle parti restano a carico di chi le ha anticipate, come previsto dall’ultimo periodo del citato comma 198.
Le conclusioni: Implicazioni Pratiche del Decreto
La decisione della Cassazione conferma la piena operatività e l’efficacia delle norme sulla definizione agevolata come strumento deflattivo del contenzioso tributario. Per i contribuenti, ciò significa che l’adesione a tali procedure, se correttamente eseguita, garantisce la chiusura definitiva del giudizio pendente, evitando i costi e le incertezze di un ulteriore grado di giudizio.
Un aspetto pratico rilevante riguarda la gestione delle spese legali. La regola generale stabilita dalla norma è che ogni parte si fa carico delle proprie spese. Questo rappresenta un incentivo ulteriore alla definizione, poiché elimina il rischio di essere condannati al pagamento delle spese della controparte in caso di soccombenza.
Cosa succede a un processo tributario se il contribuente aderisce a una definizione agevolata?
Il processo si estingue. Secondo il decreto, l’inserimento della controversia in un apposito elenco da parte dell’Amministrazione Finanziaria, a seguito della richiesta del contribuente, documenta la definizione e comporta l’estinzione automatica del giudizio.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo tributario per definizione agevolata?
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Ciò significa che ogni parte (contribuente e Amministrazione Finanziaria) paga i propri avvocati e i costi che ha sostenuto fino a quel momento.
È necessario un ulteriore provvedimento del giudice per rendere efficace la definizione agevolata?
No, il giudice si limita a prendere atto della regolarità della procedura. Il decreto della Cassazione, infatti, non entra nel merito della lite originaria, ma dichiara l’estinzione del processo come conseguenza diretta dell’adesione del contribuente alla sanatoria, come previsto dalla legge.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21920 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 21920 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 30/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 2826/2022 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LAZIO n. 3176/16/2021 depositata il 22/06/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 09/07/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 22/07/2025
La Presidente Titolare