Estinzione Processo Tributario: La Cassazione chiarisce gli effetti della Definizione Agevolata
Recentemente, la Corte di Cassazione ha emesso un decreto che affronta un tema di grande attualità per contribuenti e professionisti: l’estinzione del processo tributario a seguito dell’adesione alle procedure di definizione agevolata. Questa decisione fornisce importanti chiarimenti su come le nuove normative fiscali impattano sui contenziosi pendenti, in particolare per quanto riguarda la chiusura del giudizio e la ripartizione delle spese legali.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate contro una decisione della Commissione Tributaria Regionale. La controversia, giunta fino al giudizio di legittimità, vedeva contrapposti l’amministrazione finanziaria e un contribuente. Durante la pendenza del ricorso in Cassazione, è intervenuta una novità fondamentale: la lite è stata inserita nell’elenco delle controversie per le quali era stata richiesta la definizione agevolata, secondo le disposizioni della Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022).
L’impatto della Definizione Agevolata sull’Estinzione del Processo Tributario
La normativa sulla definizione agevolata (o “tregua fiscale”) è stata introdotta per ridurre il contenzioso pendente e permettere ai contribuenti di chiudere le proprie pendenze con il Fisco a condizioni vantaggiose. Il decreto in esame si concentra proprio sugli effetti processuali di tale adesione.
La Corte ha rilevato che l’Agenzia delle Entrate stessa aveva trasmesso l’elenco dei giudizi per i quali era stata presentata la domanda di definizione, in ottemperanza a una specifica norma (art. 40, comma 3, del D.L. n. 13/2023) volta ad accelerare la dichiarazione di estinzione dei processi. Secondo i giudici, questo inserimento è sufficiente a documentare la regolare definizione della controversia, senza che, allo stato attuale, risulti un provvedimento di diniego da parte dell’amministrazione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione sull’articolo 1, comma 198, della Legge n. 197/2022. Questa norma stabilisce che, una volta perfezionata la definizione agevolata, il processo si estingue. L’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Agenzia è considerato prova sufficiente del perfezionamento.
Un punto cruciale affrontato dal decreto riguarda le spese processuali. La stessa norma (comma 198) prevede che, in caso di estinzione per definizione agevolata, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. In pratica, non vi è una condanna alle spese per la parte soccombente, ma ciascuna parte sostiene i propri costi legali. Infine, la Corte ha precisato che resta salva la facoltà delle parti di richiedere la fissazione di un’udienza, come previsto dall’art. 391 del codice di procedura civile, qualora vi fossero questioni residue da dirimere.
Le Conclusioni
Il decreto conferma l’efficacia delle procedure di definizione agevolata come strumento per deflazionare il contenzioso tributario. La decisione sottolinea che l’inclusione della lite negli elenchi dell’Agenzia delle Entrate attiva un meccanismo quasi automatico di estinzione del giudizio. Per i contribuenti, ciò significa una chiusura più rapida delle pendenze, mentre per i professionisti emerge la chiara indicazione sulla sorte delle spese legali: in questi casi, vige il principio della compensazione di fatto, con ogni parte che sostiene i propri oneri. Si tratta di un’importante conferma della volontà del legislatore di semplificare e accelerare la risoluzione delle liti fiscali pendenti.
Cosa succede a un processo tributario se la controversia viene inclusa negli elenchi per la definizione agevolata?
Se la controversia viene inclusa negli elenchi per la definizione agevolata previsti dalla legge (L. 197/2022), il processo viene dichiarato estinto. L’inserimento documenta la regolare definizione del contenzioso.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo tributario per definizione agevolata?
In caso di estinzione per questa causa, le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate. Ciascuna parte, quindi, paga i propri costi.
Dopo la dichiarazione di estinzione, le parti hanno ancora qualche possibilità di intervento?
Sì, il decreto fa salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione di un’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 del codice di procedura civile, per discutere eventuali aspetti procedurali residui.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21927 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 21927 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 30/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 6500/2018 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
contro
COGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME COGNOME
Avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. VENETO n. 785/05/2017 depositata il 14/07/2017, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità e considerate le risultanze di una pregressa interlocutoria datate 09/07/2025;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, il 22/07/2025